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PDL 2000

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2000



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VANNUCCI, CALGARO, CAVALLARO, DUILIO, FEDI, LOVELLI, PEDOTO, RIA, SBROLLINI, SCILIPOTI, VILLECO CALIPARI, VIOLA, ZAMPA, ZUCCHI

Istituzione della professione sanitaria di tecnico iperbarico

Presentata il 10 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ha riservato all'allora Ministro della sanità il compito di individuare le figure professionali, con i relativi profili, che operano nel comparto sanitario. Più recentemente, la legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto, nell'articolo 1, che con i decreti istitutivi dei profili professionali siano determinati anche il campo di attività e le responsabilità inerenti alle singole professioni sanitarie.
      Dal 1994 ad oggi risultano individuate, con vari decreti del Ministro della sanità aventi natura regolamentare, ventisei figure professionali. Da ultimo si può citare il decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che reca la definizione delle varie figure professionali sanitarie di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
      La figure professionali individuate, per le quali sono stati definiti anche gli ambiti professionali, confermano sostanzialmente professioni già esistenti e consolidate nell'organizzazione tradizionale dei servizi sanitari, la cui formazione, prima dell'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, era erogata sia da organismi pubblici o privati, sia direttamente dalle regioni, sia dalle università.
      Per quanto attiene, invece, alla figura del tecnico iperbarico, si tratta di una nuova figura sanitaria che verrebbe introdotta nell'ordinamento normativo italiano, proprio perché nuove professionalità in campo sanitario si sono rese necessarie, anche per un notevole incremento dell'utilizzo di terapie innovative quali l'ossigeno-terapia iperbarica, per la cura di varie patologie.
      La professione del tecnico sanitario iperbarico consiste nella corretta conduzione di un impianto iperbarico. La sua approfondita preparazione teorica e pratica di base, accompagnata dalla sua professionalità così acquisita, garantiscono: la sicurezza dell'impianto, l'accettazione della terapia (in ambiente pressurizzato e tecnologicamente assai complesso) da parte delle persone che ne devono usufruire e le corrette procedure di prevenzione per l'assistente sottoposto ad iperbarismo.
      Le camere iperbariche multiposto in ambiente clinico sono apparecchi a pressione «al cui interno vengono eseguite terapie mediche, e come tali devono essere progettate, costruite e collaudate in ottemperanza a quanto prescritto specificamente dal RD 12 maggio 1927, n. 824, dal DM 21 novembre 1972 e relative raccolte VSR, M ed S, dal DM 21 maggio 1974 e relativa Raccolta E, dalle circolari tecniche di aggiornamento dei citati decreti, emanate dall'ex ANCC e dall'ISPESL e dalle altre norme relative alla costruzione, uso ed impiego dei dispositivi medici (Direttiva europea 93/42/CEE, recepita in Italia con D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 46)» (stralcio dalle Linee guida «La Gestione in sicurezza delle Camere iperbariche multiposto in ambiente clinico», punto 5.1, elaborate dalla commissione ISPESL e inviate a tutte le regioni con circolare ministeriale del 30 marzo 1998).
      L'ambiente confinato dall'esterno, per quanto possa essere reso confortevole, crea sempre un certo disagio per il paziente che non conosce questo dispositivo medico. È compito del tecnico riuscire a stabilire un rapporto rassicurante attraverso una comunicazione costante dall'esterno.
      In un centro iperbarico, dopo che il medico ha valutato il paziente, ha accertato che può eseguire la terapia iperbarica, gli ha dato tutte le informazioni riguardanti le indicazioni e le controindicazioni cliniche al trattamento, lo affida al tecnico che ne eseguirà la prescrizione e la somministrazione dei gas medicali.
      Il tecnico iperbarico non ha ruolo assistenziale (come d'altro canto altre figure tecniche sanitarie già riconosciute: tecnici radiologi, tecnici di laboratorio eccetera), ma ha un rapporto diretto con il paziente a cui deve fare conoscere l'impianto e i rischi connessi ad eventuali comportamenti errati e con il quale deve instaurare un rapporto di fiducia.
      La sentenza del «caso Galeazzi», emessa dal tribunale ordinario di Milano - IV sezione penale l'11 marzo 2000, nell'esposizione delle motivazioni e della descrizione dei fatti accaduti il 31 ottobre 1997 presso la camera iperbarica dell'ortopedico Galeazzi, traccia con chiarezza quali competenze deve avere il tecnico iperbarico: «La macchina non va intesa nel senso ristretto di strumento per la terapia come se il tecnico ad essa addetto debba limitare il proprio controllo all'efficienza del sistema di erogazione dell'ossigeno o delle cellule di rilevazione dell'ossimetria ovvero alla rumorosità dei compressori e non anche al funzionamento dell'impianto antincendio, quasi non si trattasse di una dotazione della macchina e come se creare le condizioni concrete perché la terapia si possa svolgere in sicurezza non sia uno dei suoi compiti o forse il suo compito principale, se non unico. Sicurezza dal punto di vista medico certamente, competendo al tecnico raggiungere la quota di trattamento e ritornare "in superficie" in maniera da non provocare barotraumi, ma sicurezza soprattutto in relazione a quel ben più temibile rischio dell'ossigenoterapia iperbarica che è l'incendio. E questo obbligo di sicurezza non si adempie imparando a distinguere nel pannello, tra i più, il pulsante da schiacciare in caso d'incendio, ma facendosi carico anche delle anomalie apparenti dell'impianto che proprio perché manifeste devono attivare la diligenza di colui cui fa capo una posizione di garanzia per la tutela di determinati diritti».
      Allo stato attuale, la formazione degli operatori impegnati nelle attività riconducibili a quelle che caratterizzano la nuova figura di tecnico iperbarico avviene in ambito locale attraverso corsi di aggiornamento di durata eterogenea, ma come sopra rilevato, la figura professionale del tecnico iperbarico ha un ruolo fondamentale nella conduzione della terapia e nella salvaguardia delle persone sottoposte all'ambiente pressurizzato e, quindi, una preparazione specifica appare di indifferibile attualità.
      Da tempo le associazioni professionali hanno richiesto l'istituzione della figura professionale sanitaria e del relativo profilo professionale, al fine di assicurare un corso di studi adeguato all'evoluzione tecnologica ed alle esigenze dei pazienti trattati in ambiente iperbarico.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, definisce la figura ed il profilo del tecnico iperbarico, indicando le caratteristiche professionali generali della nuova professione, precisando l'orientamento tecnico-sanitario caratterizzante svolto direttamente, con titolarità e autonomia professionali, che si esplicita nelle attività dirette alla verifica e al controllo del funzionamento ottimale degli impianti iperbarici in generale e delle camere iperbariche in particolare.
      All'articolo 2 sono esplicitati gli ambiti operativi previsti per la nuova figura professionale. Al comma 1, si individuano sia le responsabilità che le attività specifiche del tecnico iperbarico, specificando quelle da effettuare in autonomia e quelle da effettuare su prescrizione medica. Al comma 2, sono esplicitate le modalità secondo le quali il tecnico iperbarico può esercitare la propria attività professionale.
      All'articolo 3, è stabilita la formazione universitaria dei nuovi operatori sanitari, che, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, sarà necessariamente incardinata presso la facoltà di medicina e chirurgia. Tuttavia, essa non potrà essere di esclusiva competenza di tale facoltà in quanto il percorso formativo dovrà comprendere non solo le discipline mediche, ma anche quelle tecniche riconducibili alle discipline riferite alle scienze fisiche.
      L'ordinamento didattico del corso universitario dovrà, quindi, prevedere forme specifiche di collaborazione e di integrazione fra la facoltà di medicina e chirurgia e le facoltà di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali, pervenendo ad una sostanziale cogestione dei corsi di formazione.
      Viene precisato, altresì, che il titolo universitario in oggetto abilita all'esercizio della professione sanitaria di tecnico iperbarico.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione).

      1. È istituita la professione sanitaria di tecnico iperbarico, con il seguente profilo professionale: il tecnico iperbarico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, svolge direttamente, con titolarità e autonomia professionali, attività dirette alla conduzione degli impianti iperbarici, al controllo e alla verifica del funzionamento ottimale delle camere iperbariche.
      2. La figura professionale del tecnico iperbarico è inclusa nell'area tecnico-assistenziale della fattispecie delle professioni tecnico-sanitarie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, e degli articoli 3 e 6, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251.

Art. 2.
(Ambiti operativi).

      1. Il tecnico iperbarico, nell'ambito delle proprie competenze:

          a) è responsabile della verifica dei circuiti dei gas sotto pressione, dei sistemi ausiliari, degli impianti antincendio situati negli impianti iperbarici nonché dell'applicazione di tutte le procedure di sicurezza e di emergenza per la salvaguardia dei pazienti e del personale di assistenza;

          b) è responsabile dell'aggiornamento dei registri recanti i dati relativi alle disfunzioni e agli interventi di manutenzione degli impianti iperbarici;

          c) attua il controllo e la modifica dei parametri microclimatici e tecnici in ambiente iperbarico;

          d) opera la somministrazione dei gas medicali secondo la terapia prescritta dal medico responsabile;

          e) calcola, applica e controlla le tabelle di compressione e di decompressione dell'impianto iperbarico;

          f) svolge attività didattica e di studio della tecnologia iperbarica, nei servizi sanitari e presso altri enti dove si richiedono le sue competenze professionali.

      2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere modificate le competenze del tecnico iperbarico, come definite dal comma 1, in relazione ai progressi tecnico-scientifici registrati nel settore.
      3. Il tecnico iperbarico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero professionale, in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate.

Art. 3.
(Abilitazione e formazione).

      1. Il diploma di laurea di tecnico iperbarico conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
      2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione del profilo del tecnico iperbarico è istituito e attivato presso la facoltà di medicina e chirurgia, prevedendo, altresì, il collegamento con le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo.


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