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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1999 |
1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo internazionale e sulle sue basi e connessioni in Italia, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legislazione vigente e, in particolare del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno del terrorismo internazionale e delle sue insorgenze e complicità in Italia;
b) verificare l'opportunità dell'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di terrorismo internazionale;
c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali in oggetto, nonché l'assistenza e la cooperazione giudiziarie anche al fine di costruire uno spazio giuridico contro il terrorismo a livello di Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno terroristico a carattere internazionale e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti suscettibili di penetrazione, alle modalità dei processi di internazionalizzazione e di cooperazione all'interno della rete criminale, agli aspetti culturali, confessionali e politici, nonché alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali; approfondire, a tali fini, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni terroristiche;
e) indagare sul rapporto tra terrorismo internazionale, politica e religione, con particolare riferimento agli appoggi e alle omertà che permettono l'insediamento in Italia di basi logistiche per l'addestramento e per il trasferimento di terroristi in altri Paesi e, in particolare, nei Paesi dove operano soldati italiani nel quadro di accordi internazionali;
f) accertare le forme di raccolta di fondi, di provenienza lecita e illecita, l'uso di società di comodo, di enti di beneficenza e di altri soggetti per il sostegno finanziario di organizzazioni terroristiche internazionali;
g) verificare il rapporto tra associazioni culturali e religiose di tipo fondamentalista-radicale e organizzazioni clandestine con intenti di sovversione terroristica;
h) verificare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di confisca dei beni di origine mafiosa nel campo del terrorismo internazionale;
i) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto delle attività di predicazione dell'odio e dell'attività terroristica nonché nel campo della prevenzione attiva promuovendo l'integrazione dei settori della popolazione immigrata o italiana statisticamente più sensibili alla predicazione fondamentalista;
l) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritiene opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione esercita i compiti di cui al presente articolo anche con riferimento alle associazioni criminali di stampo terroristico comunque denominate, alle reti straniere, o di natura transnazionale, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione
per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 e 384-bis del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando le ragioni di cui al primo periodo vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati,
ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione finisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2009 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti delle Camere, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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