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PDL 1999

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1999



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RENATO FARINA, APREA, BRIGANDÌ, BUONANNO, CENTEMERO, CIMADORO, DE GIROLAMO, DI CENTA, FUGATTI, LEHNER, MACCANTI, POLLEDRI, SBAI, TOCCAFONDI, VANALLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo internazionale e sulle sue basi e connessioni in Italia

Presentata il 10 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo internazionale e sulle sue basi e connessioni in Italia obbedisce a considerazioni che riguardano l'assoluta novità di un'emergenza che nel nostro Paese il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, non ha esitato a definire più grave di quella finanziaria, e che il futuro Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, ha voluto scrivere sulla prima pagina nell'agenda delle grandi questioni del nostro tempo.
      Il territorio italiano, dopo l'attacco alle «Torri gemelle» di New York, è stato preservato da stragi e da eventi luttuosi legati al terrorismo internazionale grazie al lavoro dell'intelligence, delle Forze di polizia e della magistratura. Questo non è bastato, però, a evitare assalti sanguinosi contro il nostro contingente militare in Paesi dove il terrorismo internazionale, in particolare di matrice islamista, ha collocato le sue basi avanzate.
      Le autorità inquirenti e i servizi di informazione e sicurezza hanno peraltro individuato la presenza nel nostro Paese di veri e propri santuari le cui attività sono l'indottrinamento e il reclutamento di terroristi disposti a combattere nei Paesi volta per volta individuati come nevralgici per l'affermazione dei disegni di quel vasto mondo che suole definirsi genericamente connesso ad Al Qaeda, ma che in realtà è spesso germinato per semplice contagio o attraverso le comunicazioni via internet.
      Lo scorso 3 dicembre il Ministro dell'interno, Roberto Maroni, ha illustrato alla Camera dei deputati i più recenti episodi che gettano pesanti ombre sulla serenità della convivenza civile, proprio per il perfetto mimetismo che oggi caratterizza la minaccia terroristica. Si riferiva all'arresto di due presunti terroristi internazionali da parte della magistratura milanese. I due personaggi ordivano attentati, pensati nel territorio brianteo dove erano stati benevolmente accolti e sostenuti anche economicamente, diretti contro la gente comune - frequentatori di supermercati e di centri commerciali, di chiese e di birrerie - e diretti contro carabinieri, magistrati e perfino contro il Parlamento.
      I due si erano camuffati come pacifisti militanti nel centro culturale «Pace ONLUS», i cui locali ospitavano le riunioni di una decina di fondamentalisti.
      È una realtà che il terrorismo internazionale che ci minaccia è di matrice islamica, e questo impone alcune considerazioni.
      I due arrestati (e gli altri otto indagati), come è capitato in casi analoghi, non erano stati vessati, non vivevano lavorando con contratti precari, ma erano stati accolti e persino «coccolati» dal comune di residenza.
      Questo dimostra il carattere originario, sorgivo del terrorismo a matrice islamica. Esso non nasce da un senso di ingiustizia o da una malintesa volontà di riscatto. È un'ideologia religiosa che trova il suo nido in ambienti islamici anche nominalmente pacifici, senza però essere mai estromessa.
      La buona accoglienza del centro culturale «Pace ONLUS», dove tranquillamente si riunivano, senza essere allontanati, i protagonisti di questa vicenda, si è allargata oltre i confini confessionali. La sprovvedutezza culturale è impressionante e segnala la necessità di una vigilanza non meno agguerrita e costante di quella che va dedicata ai fenomeni mafiosi. Semmai la minaccia del terrorismo internazionale è perfino più pericolosa, perché non viene recepita come tale e sa mascherarsi nelle forme della beneficenza e del pacifismo, praticate da persone che sono abilissime nella dissimulazione.
      Di certo la stessa attenzione che si deve riservare alle penetrazioni mafiose in politica, si deve riservare alle penetrazioni del terrorismo nelle organizzazioni culturali e perfino nelle manifestazioni dialoganti, usate come copertura.
      Si pensi alla storia di questa cellula di Al Qaeda (sia pure un'Al Qaeda in franchising). Essa ha trovato il suo alveo, lo ripeto, in un'associazione benefica (!) che si chiama «Pace». Ricordo: questa associazione ha partecipato alle manifestazioni dei musulmani di Desio in Brianza; ai suoi capi i parroci e i partiti inviavano messaggi per il Ramadan, e loro rispondevano devotamente per Natale. E chi eccepiva, veniva bollato come un nemico della pace e del dialogo.
      Riporto questo testo tratto da internet: «4 ottobre 2006, coordinamento Desio città aperta. Missionari saveriani Desio, con il patrocinio della provincia di Milano "Giù i pregiudizi, apriti al dialogo", venerdì 20 ottobre 2006, "fiaccolata per le vie della città"».
      La cronaca de Il Giorno registrerà in seguito che: «si sono ritrovati nell'area verde dei missionari saveriani di Desio, per festeggiare la fine del Ramadan (...). Fin dalle 9 sono arrivati nella sede dei religiosi di via Don Milani a ondate, da tutta questa zona di Brianza. L'evento era coordinato dalle due moschee cittadine, insieme al Centro culturale "Pace ONLUS" di Macherio. Proprio per la nuova moschea di Macherio è stata raccolta una parte dei fondo (...). Dopo 45 minuti di accorate preghiere e prediche, c'è stato il rompete le righe (...) alla fine della cerimonia sono stati distribuiti dei cd con dei brani del Corano. All'ingresso della sede dei saveriani c'erano un paio di banchetti, uno dell'associazione Macherio, che distribuiva libretti in italiano sempre sull'Islam».
      Anche il tribunale amministrativo regionale (TAR) si era mosso per «oliare» il meccanismo terrorista, ovviamente in modo inconsapevole. Il comune di Macherio, infatti, aveva - in applicazione di regolamenti di sicurezza - pensato di vietare nei locali dell'associazione «Pace ONLUS» raduni di gruppi superiori alle cinque persone. Il TAR ha dato ragione all'associazione. Ex post tutto questo non merita forse una riflessione sul formalismo giuridico che impedisce di rendersi conto del pericolo che ci minaccia da vicino?
      La sottovalutazione del fenomeno è ben rappresentata da titoli di quotidiani del tipo: «La Jihad fai-da-te», una specie di simpatico e un po' spericolato bricolage di brave persone, perfetti brianzoli, musulmani che lavorano così tanto da trovare il tempo anche per fare i terroristi «a cottimo».
      Non può funzionare così, in questo modo si legittima la germinazione del fondamentalismo che dà i suoi frutti tossici nel terrorismo! Se si riflette sulle figure dei terroristi colti nelle loro discussioni da assassini e si considera, poi, come il buon senso dei cittadini brianzoli abbia cercato di prevedere misure che impedissero raduni sediziosi, paragonandolo con il trattamento politico e della stampa riservato a chi ha sollevato l'allarme, si coglie questa incresciosa sottovalutazione, anzi, questa voluta deformazione dell'allarme: questo giusto allarme è stato inteso come manifestazione di razzismo e di xenofobia, fornendo alibi e riparo ideologico ai propagandisti dell'odio.
      La situazione italiana merita attenzione e va tenuta monitorata nei territori dove il rischio di insediamento di gruppi che tollerano il fondamentalismo e che teorizzano la Jihad è più forte.
      Il rischio è accentuato oggi dalle difficoltà di Al Qaeda in Iraq: non esportiamo più kamikaze in quelle zone ed è dunque possibile che si scelgano obiettivi in Italia.
      Nel mese di luglio 2009 si terrà in Italia il vertice G8. Questo rende il nostro Paese un bersaglio di primo livello.
      C'è un problema formidabile che si pone dal punto di vista delle Forze dell'ordine e della questione giuridica.
      Questo terrorismo non ha sempre bisogno di armi: è sufficiente l'uso di internet e la disponibilità del proprio corpo.
      Fino a un'istante prima di commettere un attentato, se un terrorista tace, e si limita a circolare con una bombola d'ossigeno con un po' di benzina e con qualche petardo sull'auto, al massimo si prende una multa.
      Questo pone problemi giuridici e di certo comporta un allarme culturale: di tutto questo dovrà occuparsi la Commissione parlamentare di inchiesta istituita ai sensi della presente proposta di legge prendendo come modello, e potendo farne tesoro, l'esperienza decennale della Commissione «antimafia».


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

      1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo internazionale e sulle sue basi e connessioni in Italia, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

          a) verificare l'attuazione della legislazione vigente e, in particolare del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno del terrorismo internazionale e delle sue insorgenze e complicità in Italia;

          b) verificare l'opportunità dell'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di terrorismo internazionale;

          c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali in oggetto, nonché l'assistenza e la cooperazione giudiziarie anche al fine di costruire uno spazio giuridico contro il terrorismo a livello di Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

          d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno terroristico a carattere internazionale e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti suscettibili di penetrazione, alle modalità dei processi di internazionalizzazione e di cooperazione all'interno della rete criminale, agli aspetti culturali, confessionali e politici, nonché alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali; approfondire, a tali fini, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni terroristiche;

          e) indagare sul rapporto tra terrorismo internazionale, politica e religione, con particolare riferimento agli appoggi e alle omertà che permettono l'insediamento in Italia di basi logistiche per l'addestramento e per il trasferimento di terroristi in altri Paesi e, in particolare, nei Paesi dove operano soldati italiani nel quadro di accordi internazionali;

          f) accertare le forme di raccolta di fondi, di provenienza lecita e illecita, l'uso di società di comodo, di enti di beneficenza e di altri soggetti per il sostegno finanziario di organizzazioni terroristiche internazionali;

          g) verificare il rapporto tra associazioni culturali e religiose di tipo fondamentalista-radicale e organizzazioni clandestine con intenti di sovversione terroristica;

          h) verificare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di confisca dei beni di origine mafiosa nel campo del terrorismo internazionale;

          i) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto delle attività di predicazione dell'odio e dell'attività terroristica nonché nel campo della prevenzione attiva promuovendo l'integrazione dei settori della popolazione immigrata o italiana statisticamente più sensibili alla predicazione fondamentalista;

          l) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritiene opportuno e comunque annualmente.

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
      3. La Commissione esercita i compiti di cui al presente articolo anche con riferimento alle associazioni criminali di stampo terroristico comunque denominate, alle reti straniere, o di natura transnazionale, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
      2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
      6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.
(Comitati).

      1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 e 384-bis del codice penale.
      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio.
      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
      3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando le ragioni di cui al primo periodo vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
      5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.
(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
      2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione finisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2009 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti delle Camere, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
      6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    


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