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PDL 1687

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1687



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCALERA

Istituzione del Fondo per i giovani

Presentata il 23 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La condizione giovanile in Italia mostra come l'esclusione sociale derivi prevalentemente da carenze legate a strumenti e luoghi di espressione giovanili. È necessario, invece, valutare con la massima attenzione le esigenze delle nuove generazioni nei confronti del lavoro, della spiritualità, della vita associativa e religiosa, dell'utilizzo del tempo libero, dei bisogni e delle stesse modalità di rappresentanza.
      Non possiamo, peraltro, ignorare quale grave degrado culturale rappresentino oggi nelle nostre città forme aggregative molto diffuse, basate sulla passione per il rischio, giochi violenti, gusto per nuove forme di trasgressione che vanno diffondendosi nel mondo giovanile.
      È compito della politica favorire la diffusione di associazioni giovanili autogestite, anche di carattere religioso, importante per i valori della tolleranza e del rispetto della vita. Oggi mancano luoghi di mediazione e di confronto e sono deboli gli scambi culturali con i giovani di altri Paesi. La creatività si sviluppa all'interno di una dimensione sociale che stimola solidarietà e incontro tra i giovani. In Europa, le politiche per i giovani hanno generalmente una dimensione locale e intersettoriale che rende oggettivamente necessaria una azione di integrazione istituzionale tra politiche locali e nazionali. In tal modo si cerca di cogliere e valorizzare i segnali che provengono dal settore giovanile, in termini di richieste di innovazione, rappresentanza e creatività sociale.
      Tenuto conto che alcune regioni italiane hanno istituito consulte e consigli dei giovani, è giunto il momento di pensare ad una normativa nazionale di finanziamento per la promozione e la realizzazione di strategie in grado di rispondere alle varie realtà del mondo giovanile. Pertanto, nella presente proposta di legge viene prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per i giovani, costituito dal 50 per cento della quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata a beneficio dello Stato e da ulteriori risorse che potranno essere destinate al fondo dalla legge finanziaria annuale. Il Fondo sarà ripartito annualmente tra le regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a favore delle regioni e delle province autonome che istituiscono analoghi fondi per i giovani.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per i giovani.
      2. Il 50 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è versato al Fondo per i giovani. Ulteriori risorse possono essere destinate al Fondo dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Le risorse del Fondo per i giovani sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome che istituiscono analoghi fondi.


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