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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1768 |
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;» sono soppresse.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. È istituito il ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato:
a) commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo penitenziario;
c) vice questore aggiunto penitenziario.
1-bis. Il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è articolato nelle seguenti qualifiche:
a) dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale del Corpo;
d) dirigente generale del Corpo di fascia B»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La dotazione organica dei ruoli di cui ai commi 1 e 1-bis è fissata nel numero di 615 unità, delle quali 100 unità facenti parte della dirigenza»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'accesso alle qualifiche di dirigente e di dirigente superiore, di cui al comma 1-bis, avviene con le modalità previste, rispettivamente, dall'articolo 7 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 234, e successive modificazioni»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruoli direttivo e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria».
2. La rubrica del capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita dalla seguente: «Ruoli direttivo e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria».
3. La tabella D allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogata.
1. Il capo III, comprendente gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato.
1. Fino all'avvenuto riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, il personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a ruolo aperto, secondo le seguenti modalità:
a) coloro che rivestono la qualifica di vice commissario sono inquadrati nella qualifica di commissario capo;
b) coloro che rivestono la qualifica di commissario da non più di due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo;
c) coloro che rivestono la qualifica di commissario da almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di vice questore penitenziario.
2. Per il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini della promozione alla qualifica di vice questore penitenziario, il periodo di permanenza nella classifica di appartenenza è ridotto di un terzo.
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