Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1768

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1768



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CASSINELLI, SCANDROGLIO

Disposizioni per la perequazione degli inquadramenti dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

Presentata il 9 ottobre 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 12 della legge 28 giugno 1999, n. 266, prevedeva l'equiparazione tra i ruoli degli agenti del Corpo della polizia penitenziaria e della Polizia di Stato.
      Con il decreto legislativo 2 ottobre 2000, n. 334, è stata abolita la qualifica di vice commissario di Polizia di Stato, ed è così venuta a crearsi una sperequazione fra i ruoli della Polizia di Stato e quelli della Polizia penitenziaria, non essendo stata abolita tale figura dal Corpo di polizia penitenziaria.
      Infatti, ad oggi, i frequentatori dei corsi di formazione della Polizia di Stato ne escono con il grado di commissario.
      Ciò non avviene per il Corpo di polizia penitenziaria poiché, al termine dei predetti corsi, il personale assume ancora la qualifica di vice commissario.
      Da qui la sperequazione tra i ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e quelli della Polizia di Stato, che invece l'articolo 12 della citata legge 28 giugno 1999, n. 266, voleva paralleli.
      La presente proposta di legge prevede, quindi, l'equiparazione tra i ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e quelli della Polizia di Stato, consentendo agli agenti di Polizia penitenziaria che frequentano con profitto il corso di formazione di essere inquadrati nel ruolo di commissari, in modo analogo ai colleghi della Polizia di Stato.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;» sono soppresse.

Art. 2.

      1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. È istituito il ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato:

          a) commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

          b) commissario capo penitenziario;

          c) vice questore aggiunto penitenziario.

      1-bis. Il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria è articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) dirigente;

          b) dirigente superiore;

          c) dirigente generale del Corpo;

          d) dirigente generale del Corpo di fascia B»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. La dotazione organica dei ruoli di cui ai commi 1 e 1-bis è fissata nel numero di 615 unità, delle quali 100 unità facenti parte della dirigenza»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. L'accesso alle qualifiche di dirigente e di dirigente superiore, di cui al comma 1-bis, avviene con le modalità previste, rispettivamente, dall'articolo 7 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 234, e successive modificazioni»;

          d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruoli direttivo e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria».

      2. La rubrica del capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita dalla seguente: «Ruoli direttivo e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria».
      3. La tabella D allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogata.

Art. 3.

      1. Il capo III, comprendente gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato.

Art. 4.

      1. Fino all'avvenuto riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, il personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a ruolo aperto, secondo le seguenti modalità:

          a) coloro che rivestono la qualifica di vice commissario sono inquadrati nella qualifica di commissario capo;

          b) coloro che rivestono la qualifica di commissario da non più di due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo;

          c) coloro che rivestono la qualifica di commissario da almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di vice questore penitenziario.

      2. Per il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini della promozione alla qualifica di vice questore penitenziario, il periodo di permanenza nella classifica di appartenenza è ridotto di un terzo.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su