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PDL 1949

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1949



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FEDRIGA, GRIMOLDI, CAPARINI

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente i congedi per la formazione, in favore dei lavoratori studenti, nonché all'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in materia di diritto degli studenti stranieri agli studi universitari

Presentata il 25 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro ordinamento riconosce diversi diritti in favore dei lavoratori che frequentano corsi di studio, e la disciplina contrattuale integra quella ordinamentale. L'articolo 10 della legge n. 300 del 1970, cosiddetto «statuto dei lavoratori», costituisce la base normativa a tutela del lavoratore che intende migliorare la propria posizione lavorativa e culturale frequentando corsi di studi. Esso, infatti, riconosce al lavoratore studente il diritto a turni agevolati che gli permettano di frequentare corsi e lezioni, il diritto a rifiutarsi di prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali, nonché il diritto a usufruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.
      La contrattazione collettiva, poi, regolamenta la possibilità di usufruire di appositi permessi per la frequenza ai corsi di studio e il numero di ore retribuite spettanti ai lavoratori. In ogni azienda, infatti, viene calcolato un monte ore complessivo, variabile a seconda dei dipendenti, nell'ambito del quale ogni lavoratore ha diritto a permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore nel triennio, le cui modalità di fruizione sono disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, differenti da categoria a categoria.
      Il legislatore è successivamente intervenuto con la legge n. 53 del 2000 introducendo due istituti: il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5, in virtù del quale i lavoratori dipendenti pubblici o privati con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, al fine di completare la scuola dell'obbligo, di conseguire il titolo di studio di secondo grado, il diploma universitario o di laurea, ovvero di partecipare ad attività formative diverse da quelle attuate o finanziate dal datore di lavoro; i congedi per la formazione continua, di cui all'articolo 6, che disciplina in modo analitico il diritto allo studio e alla formazione professionale (le cosiddette «150 ore»).
      È indubbio che il complesso di benefìci descritti può risultare oggi anacronistico: l'apparato risulta, difatti, squilibrato in favore del recupero dell'istruzione obbligatoria o della scuola secondaria, mentre offre garanzie insufficienti per i lavoratori studenti universitari, soprattutto alla luce del fatto che la gran parte dei corsi di laurea prevede oggi la frequenza obbligatoria delle lezioni. Non può ignorarsi che, quando fu scritto l'articolo 10 dello statuto dei lavoratori, lo sguardo era rivolto più all'innalzamento medio del livello scolastico che a una concreta tutela del lavoratore studente universitario. Le 150 ore oggi appaiono insufficienti; peraltro, da un punto di vista contrattuale, sono dei «permessi straordinari retribuiti» e come tali da godere soltanto se orario di lavoro e orario di frequenza coincidono, anche se solo parzialmente. Purtroppo, come legislatori il nostro intervento è limitato, e possiamo solo auspicare che la contrattazione collettiva si adegui al più presto alle mutate necessità dei lavoratori e alle mutate esigenze del mondo del lavoro, che richiede personale sempre più altamente qualificato e specializzato.
      D'altro canto, tuttavia, è anche vero che bisogna incentivare i datori di lavoro affinché vedano nel lavoratore studente una risorsa del domani e non interpretino le turnazioni agevolate, l'esonero dagli straordinari e i permessi retribuiti come una maggiorazione del costo del lavoro.
      Per questi motivi, la presente iniziativa legislativa si articola in un triplice intervento.
      Il comma 1 dell'articolo 1, intervenendo sull'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, è finalizzato a riconoscere la deducibilità delle spese per i lavoratori studenti cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come già previsto per le spese relative agli apprendisti e al personale assunto con contratti di formazione e lavoro. Il comma 2, invece, prevede una decontribuzione di due punti percentuali in caso di assunzione di giovani studenti - sempre cittadini comunitari - al primo impiego con contratti di lavoro a tempo parziale. Qualora siano assunti studenti universitari, i medesimi benefìci sono riconosciuti a condizione che gli interessati non siano fuori corso da più di due anni e, comunque, abbiano un'età inferiore a trentuno anni.
      Con l'articolo 2 si intende ampliare la platea di benefìci in favore dei lavoratori studenti, contemplando la possibilità del cumulo del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge n. 53 del 2000 con il congedo parentale e prevedendo, al contempo, un'estensione sia del periodo di congedo per la formazione sia di quello parentale.
      Infine, l'articolo 3 reca modifiche alla legge n. 390 del 1991, in materia di diritto agli studi universitari.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: «di formazione e lavoro» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato».
      2. Per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale di lavoratori studenti al primo impiego, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, è prevista una riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore. Nel caso di lavoratori studenti universitari, i benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti a condizione che gli interessati non siano fuori corso da più di due anni e che, comunque, non abbiano superato il trentunesimo anno di età.

Art. 2.

      1. All'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione del congedo parentale disciplinato dal capo V del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, nel qual caso il periodo di congedo per la formazione può essere prolungato di ulteriori sette mesi e il congedo parentale di ulteriori cinque mesi».

Art. 3.

      1. All'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «di nazionalità straniera» sono sostituite dalle seguenti: «stranieri cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea»;

          b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

          c) al comma 5, dopo le parole: «per gli studenti stranieri» sono inserite le seguenti: «cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea»;

          d) al comma 6, le parole da: «iscritti alle università» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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