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PDL 1963

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1963



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LENZI, CODURELLI

Norme riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero

Presentata il 27 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presenza di personale a contratto nelle nostre rappresentanze diplomatico-consolari è unanimemente ritenuta indispensabile sia dalla collettività italiana residente all'estero, sia dal Ministero degli affari esteri.
      Negli anni, le mansioni inizialmente svolte da tale personale a contratto hanno subìto una notevole trasformazione, tanto che, attualmente, esso è utilizzato non solo per la conoscenza della lingua ma anche, e soprattutto, per la conoscenza della legislazione, degli usi, dei costumi, degli interlocutori e delle istituzioni locali. Dopo diversi anni di servizio nel medesimo luogo, essi rappresentano la memoria storica dell'attività dei nostri uffici di rappresentanza all'estero e in quanto non soggetti a spostamenti garantiscono un'efficienza operativa costante e ottimale.
      Il personale a contratto, pur svolgendo attività integrative e complementari rispetto a quelle svolte dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, concorre con pari importanza e professionalità al mantenimento di un elevato grado di efficienza operativa delle nostre sedi di rappresentanza all'estero. Tuttavia esso lamenta, da ormai molto tempo, il mancato riconoscimento di un trattamento adeguato ai compiti professionali svolti, paragonabile a quello riconosciuto al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
      Sotto il profilo normativo, il personale a contratto impiegato nelle nostre rappresentanze diplomatico-consolari all'estero si divide in due categorie: quella con contratto regolato dalla legge locale e quella con contratto regolato dalla legge italiana.
      Alla prima categoria appartengono i contrattisti di cittadinanza straniera o italiana assunti a decorrere dall'anno 2000. Il decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, ha introdotto una nuova disciplina nelle assunzioni di questa categoria di lavoratori, i cui contratti, regolati dalla legge locale, sono stati frutto di una trattativa tra l'amministrazione e i sindacati, e sono stati integrati da norme del diritto del lavoro italiano volte a garantire al predetto personale un rapporto di lavoro equo e trasparente.
      Ben diversa è la situazione della categoria del personale a contratto regolato dalla legge italiana. Si tratta di una categoria di personale ad esaurimento, proprio a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 103 del 2000, con un'anzianità di servizio mediamente compresa tra i quindici e i ventiquattro anni, assunto prevalentemente in base alla legge 13 agosto 1980, n. 462.
      L'inquadramento economico e giuridico del personale a contratto regolato dalla legge italiana presenta, fin dall'origine, diversi aspetti lacunosi, tuttora irrisolti.
      Innanzitutto, malgrado quanto previsto dalla citata legge n. 462 del 1980, la progressiva immissione mediante concorso nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri del predetto personale non si è tradotta in realtà e i concorsi banditi a tale fine dal Ministero nel corso degli ultimi anni hanno riguardato un numero di posti assai limitato. Da questo punto di vista si sottolinea che ben altro trattamento è stato riservato al personale con contratto a termine in servizio alla cooperazione, immesso nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri senza l'espletamento di alcun concorso.
      La situazione del personale a contratto regolato dalla legge italiana è dunque unica. Oltre al fatto che per tale categoria non è stato previsto neanche il minimo scorrimento di carriera, per cui gli interessati andranno in pensione con lo stesso grado ricoperto al momento dell'assunzione, da un punto di vista strettamente economico si è assistito al loro progressivo impoverimento retributivo, dato che da ben dieci anni non si è registrato alcun adeguamento contrattuale dello stipendio.
      A queste problematiche se ne aggiungono altre, tra cui quelle relative al riconoscimento del periodo di congedo per malattia (attualmente sono riconosciuti solamente quarantacinque giorni nel triennio, superati i quali scattano riduzioni di stipendio), al trattamento pensionistico (determinazione della base contributiva inferiore alla base imponibile) e alla formazione professionale.
      Tenuto conto che il contingente del personale a contratto regolato dalla legge italiana si è notevolmente ridotto nel tempo per cessazione dal servizio o per il passaggio nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri o ad altre attività, si ravvisa la necessità di riconoscere, alla parte residua di tale categoria, il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, il contestuale inquadramento contrattuale nell'area B, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, e un diverso trattamento ai fini previdenziali e pensionistici.
      Per tutti i motivi esposti, si auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il personale a contratto regolato dalla legge italiana del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un periodo di servizio di almeno cinque anni dalla data di prima assunzione, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.
      2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area B prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e le successive progressioni di carriera sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
      3. Ai soli fini del compimento dell'anzianità richiesta dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la progressione di carriera, è valutato per intero il periodo di servizio prestato, dal personale di cui al comma 1, anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
      4. Il personale di cui al comma 1, successivamente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso a domanda nei ruoli organici del medesimo Ministero, in caso di vacanza nell'organico, anche in soprannumero.

Art. 2.

      1. Al fine di consentire la continuità e il mantenimento della qualità del servizio nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, il personale a contratto regolato dalla legge italiana è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

      1. Al personale di cui all'articolo 1 è corrisposta una retribuzione annua base non inferiore all'80 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per individuare il pari grado di ruolo è considerato per intero il periodo di servizio prestato dalla data di prima assunzione. Nelle sedi che non rispondono al requisito previsto dal primo periodo, il Ministero degli affari esteri provvede agli adeguamenti necessari entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al medesimo personale spettano le aggiunte di famiglia percepite all'estero dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi e i periodi di maternità e di malattia previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Art. 4.

      1. Il personale di cui all'articolo 1 è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e i contributi dovuti al medesimo Istituto ai fini previdenziali sono commisurati alla retribuzione imponibile.
      2. Ai fini previdenziali, al personale di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha un'anzianità di servizio di almeno quindici anni è riconosciuta la facoltà di optare tra il regime previdenziale contributivo e il regime retributivo. Per gli ultimi dieci anni di salario di riferimento per il computo della pensione, qualora il periodo comporti il riferimento ad anni anteriori al 2003, è considerata la retribuzione convenzionale dell'anno 2003.

Art. 5.

      1. Il personale di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità di servizio di almeno diciotto anni, senza demerito, può beneficiare, previa domanda, della progressione di carriera di un livello superiore rispetto a quello di prima assunzione.

Art. 6.

      1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni normative nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Art. 7.

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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