PDL 1956
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1956
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRIGANDÌ, COMAROLI, CAPARINI, ALLASIA, FAVA, GOISIS, VANALLI, LEHNER, NICOLA MOLTENI, PASTORE, CROSIO, BARANI
Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati
Presentata il 26 novembre 2008
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a consentire al cittadino di ottenere dal magistrato il risarcimento dei danni che questi gli abbia eventualmente causato attraverso un comportamento doloso o gravemente colposo.
Occorre ricordare che nel 1987 si tenne un
referendum (il cosiddetto «
referendum Tortora») volto ad ottenere che il giudice che avesse arrecato - con dolo o con colpa grave - un danno al cittadino fosse tenuto a risponderne sul piano civile: si trattava, in sostanza, di abrogare gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, che consentivano al magistrato di non rispondere in sede civile dei suoi errori, come invece succede per qualunque altro funzionario dello Stato. Oltre l'80 per cento dei cittadini votò in modo favorevole all'abrogazione, indicando chiaramente la volontà di chiamare a rispondere, ad esempio, i giudici che avessero emanato mandati di cattura clamorosamente sbagliati a causa di omonimie non controllate, o che avessero ordinato una carcerazione preventiva con leggerezza, o che, in base a vaghi sospetti, avessero messo a repentaglio i più elementari diritti dei cittadini.
Subito dopo l'abrogazione dei citati articoli del codice di procedura civile disposta a seguito del
referendum, però, il Parlamento, votando la cosiddetta «legge Vassalli» (legge 13 aprile 1988, n. 117), stravolse il risultato del medesimo
referendum e il principio stesso della responsabilità personale del magistrato, per affermare quello, opposto, della responsabilità dello Stato. La «legge Vassalli», infatti,
prevede che il cittadino che abbia subìto un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa fargli causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo Stato e chiedere a esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà essere chiamato a rispondere in prima persona, ma solo entro il limite di un terzo di annualità di stipendio. La «legge Vassalli» ha così raggiunto il risultato di confermare un regime di irresponsabilità per i magistrati.
Con l'approvazione della presente proposta di legge, invece, si avrà la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato che abbia errato dolosamente o per colpa grave, restituendo ai tanti magistrati seri e preparati la dignità di essere responsabili dei loro atti.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse.
2. Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» sono soppresse.
4. All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «costituente reato» sono soppresse;
b) alla rubrica, le parole: «per fatti costituenti reato» sono soppresse.