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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1979 |
1. Lo Stato italiano, a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi, concede una garanzia sovrana nel limite massimo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati ai sensi delle disposizioni della presente legge.
1. Hanno diritto alla garanzia di cui all'articolo 1 i cittadini, gli enti e le società italiani per la perdita dei beni, dei diritti e degli interessi di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, l'effettuazione di lavori e la prestazione di servizi in Libia dal 1o gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, di sequestri o di altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche.
2. Hanno altresì diritto alla garanzia di cui all'articolo 1 le società estere, esclusivamente per la percentuale di quote o di azioni posseduta da cittadini italiani.
1. Una commissione paritetica, istituita e disciplinata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base
della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri ed eventualmente integrata a cura del creditore istante.
2. I crediti originari, anche se espressi in altre valute, sono riportati alla lira italiana al tasso di cambio indicato dal Bollettino ufficiale dell'Ufficio italiano dei cambi alla data di insorgenza del credito e sono successivamente convertiti in euro.
3. La quantificazione dei crediti include la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali previsti in sentenze e in lodi arbitrali internazionali, o, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati alla data di insorgenza del credito fino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.
1. La commissione paritetica di cui all'articolo 3, comma 1, di seguito denominata «commissione», è istituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa tra il medesimo Ministro e le associazioni di categoria o di assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In sede di prima convocazione, partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Associazione italiana per i rapporti italo-libici (AIRIL).
2. La commissione è composta da:
a) un magistrato della Corte di cassazione con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la commissione, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con le associazioni di cui al comma 1;
b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;
e) tre rappresentanti designati, singolarmente, dalle associazioni di cui al comma 1.
3. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2, lettera e), possono farsi assistere nelle riunioni della commissione da consulenti tecnici di loro fiducia nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.
4. Per ciascun componente effettivo della commissione è designato, con le modalità di cui al comma 2, un supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.
5. I componenti della commissione restano in carica per tutta la durata della medesima commissione. Per le funzioni di segretario la commissione si avvale di funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il presidente della commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno e nominando i relatori per ciascuna pratica.
7. I lavori della commissione devono terminare entro due anni dalla data del suo insediamento.
8. La commissione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a
maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.
9. Il verbale delle sedute della commissione è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
10. Le deliberazioni della commissione hanno valore vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla data della loro adozione.
1. I soggetti che intendono accedere alla garanzia di cui all'articolo 1 devono presentare un'apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, indicando da quale associazione, tra quelle previste dall'articolo 4, sono rappresentati. Eventuali documenti attestanti l'insorgenza del credito devono essere allegati alla domanda.
2. La commissione, esaminate le domande pervenute entro il termine di cui al comma 1, richiede al Ministero degli affari esteri la documentazione in suo possesso, da trasmettere entro trenta giorni.
3. Il presidente della commissione decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.
4. Il presidente della commissione, su richiesta di un componente della commissione medesima, può disporre l'audizione del titolare del credito.
5. Il presidente della commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di svolgimento di ciascuna seduta della commissione medesima, i verbali delle stesse sedute, dai quali risultano gli accertamenti e le quantificazioni di ciascun credito effettuati ai sensi dell'articolo 3.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di ricezione dei verbali di cui al comma 5 del presente articolo, rilascia al titolare del credito la garanzia di cui all'articolo 1, per l'importo riconosciuto dalla commissione.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2014. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Per gli anni successivi al 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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