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PDL 1888

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1888


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

STASI, BARBIERI, BERARDI, BERNARDO, CENTEMERO, FRASSINETTI, IANNARILLI, LAINATI, LORENZIN, MAZZONI, MAZZUCA, MOLES, PAGANO, PETRENGA, PILI, PUGLIESE, LUCIANO ROSSI, SPECIALE, VELLA

Introduzione dell'articolo 240-bis del codice penale e dell'articolo 259-bis del codice di procedura penale in materia di affidamento temporaneo agli organi di polizia dei beni sequestrati o confiscati

Presentata l'11 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Secondo i dati dell'ultima relazione sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati e confiscati, aggiornata al 31 agosto 2008, i beni sottoposti a misure di prevenzione patrimoniale e di criminalità organizzata, nei vari momenti del procedimento (primo grado, appello e Corte di cassazione), ammontano complessivamente a 32.185, relativi a tre tipologie: immobili, mobili e titoli. Quanto al valore di questi, esistono stime che parlano di 1.000 miliardi di euro, ma la quantificazione reale è sicuramente maggiore. Tali patrimoni, però, lungi dal costituire una risorsa per lo Stato, ne aggravano il bilancio a causa delle ingenti spese di mantenimento e di cura degli stessi. Il Governo, nella consapevolezza delle opportunità che deriverebbero da un razionale sfruttamento e utilizzo di questi beni, sta intervenendo con norme volte a regolamentarne in tale direzione la gestione e, attraverso organismi altamente specializzati, come l'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata, mostra l'intenzione di affrontare con decisione e determinazione sia la lotta alla mafia, nelle sue varie e articolate espressioni, sia il recupero del patrimonio derivante dell'attività criminale.
      Con la presente proposta di legge, che introduce l'articolo 240-bis del codice penale e l'articolo 259-bis del codice di procedura penale, si intende fornire un piccolo ma puntuale contributo all'azione del Governo, non già ampliando le ipotesi di sequestro e di confisca già ampiamente disciplinate, ma piuttosto prevedendo un'innovazione che consente, da un lato, di utilizzare per le indagini di polizia gli stessi beni precedentemente utilizzati illecitamente (ad esempio automobili, motoscafi et similia) e, dall'altro, di razionalizzare e di utilizzare in modo proficuo i beni fruttiferi.
      La proposta di legge interviene, pertanto, sulla destinazione dei beni sequestrati e confiscati estendendo, in sostanza, a tutti i reati di competenza della Direzione nazionale antimafia (articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale), la possibilità, prevista finora soltanto per i beni confiscati in operazioni antidroga (articoli 100 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), di affidamento temporaneo dei beni sequestrati alle Forze dell'ordine.
      La scelta delle Forze dell'ordine come beneficiarie dell'affidamento temporaneo dei beni sequestrati o confiscati è motivata dalla volontà di premiare non solo formalmente, ma in concreto, lo spirito di sacrificio e di dedizione di persone che rischiano quotidianamente la loro vita e che spesso non dispongono neanche dei mezzi necessari per compiere la loro attività investigativa e di lotta al crimine.
      La previsione normativa è poi articolata su due livelli in relazione ai due momenti processuali riferibili alle indagini preliminari (sequestro) e alla decisione nel merito (confisca): è previsto, in primo luogo, il regime di assegnazione temporanea dei beni sequestrati agli organi di polizia richiedenti, e, in secondo luogo, che gli stessi beni, se oggetto di confisca, siano definitivamente assegnati agli organi di polizia richiedenti.
      In considerazione dell'opportunità di destinare i beni in questione a finalità sociali, a beneficio della collettività, è previsto che, previo parere favorevole del prefetto territorialmente competente e del Procuratore nazionale antimafia, i beni confiscati possano essere assegnati, su richiesta, ad associazioni riconosciute con decreto ministeriale, purché siano motivate le ragioni della richiesta, le finalità e la destinazione del bene. In fondo, la misura dell'efficacia delle misure di prevenzione, intesa come capacità di produrre effetti significativi, può essere compresa proprio sul piano della riconversione delle ricchezze a finalità che non solo siano lontane dal crimine, ma che abbiano un segno inverso rispetto a esso (il volontariato, il soddisfacimento delle esigenze abitative dei non abbienti, il recupero dei tossicodipendenti, il risanamento dei quartieri degradati, l'educazione alla legalità e la promozione di aziende agricole e di nuove attività produttive, sono solo alcuni esempi).
      Viene altresì meglio definita, al secondo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e al comma 2 dell'articolo 259-bis del codice di procedura penale, la gestione a seconda delle diverse tipologie dei beni mobili e immobili e delle aziende, prevedendo uno specifico regime per queste ultime e comunque per tutti i beni produttivi, in forza del quale è obbligatorio che vi sia una rendicontazione annuale al giudice da parte del soggetto assegnatario ed è prevista la figura di un curatore.
      È poi confermata la competenza decisionale del «giudice che procede», cioè del giudice per le indagini preliminari se i beni sono sequestrati e se si tratta dunque di un'indagine in corso, del giudice del dibattimento se è stata emessa una sentenza di condanna con applicazione della confisca e del giudice dell'esecuzione penale se la sentenza è divenuta definitiva.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al libro primo, titolo VIII, capo II, del codice penale, dopo l'articolo 240 è aggiunto il seguente:

      «Art. 240-bis. - (Destinazione dei beni sequestrati e confiscati). - I beni mobili iscritti in pubblici registri, le imbarcazioni, i natanti, gli aeromobili e gli altri strumenti utilizzati per commettere i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, o i delitti a essi connessi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del medesimo codice, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, possono essere affidati, con ordinanza del giudice che procede, in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta scritta per l'impiego in attività investigative.

      Analogamente a quanto previsto dal primo comma si procede con riferimento ai beni mobili e immobili e alle aziende, previa stima del valore di tali aziende compiuta dall'organo di polizia che effettua la richiesta e con spese poste a carico dell'amministrazione competente. In relazione ai predetti beni, l'organo di polizia assegnatario deve riferire annualmente con relazione scritta al giudice che procede e che ne ha disposto l'assegnazione temporanea. Per le aziende e le attività comunque produttive di reddito, sottoposte a sequestro e affidate ai sensi del citato primo comma, il giudice che procede nomina un curatore del bene che ha facoltà di amministrazione del medesimo o dei medesimi beni fatto salvo il citato obbligo di rendiconto annuale al medesimo giudice. Il curatore può essere sostituito dal giudice a sua discrezione, per inefficienza, inattività o rendicontazione negativa.

      Se risulta che i beni di cui ai commi primo e secondo appartengano a terzi, i proprietari sono convocati dal giudice che procede e possono svolgere deduzioni an che a mezzo di un difensore, al fine di chiederne la restituzione.

      I beni mobili e immobili di cui al presente articolo, acquisiti dallo Stato in seguito a provvedimento di confisca, sono assegnati, a richiesta dell'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto la custodia ai sensi del primo comma o comunque di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. Sono fatte salve le disposizioni del secondo comma.

      La confisca di beni di cui al presente articolo è sempre obbligatoria per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per i delitti di cui al libro secondo, titolo I, di questo codice.

      I beni di cui al presente articolo possono altresì essere assegnati, sempre su richiesta scritta, alle associazioni di protezione ambientale cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché agli enti e alle associazioni riconosciuti, con decreto ministeriale che abbiano finalità sociali e che motivino la loro richiesta specificando la destinazione del bene. Per l'assegnazione a tali associazioni ed enti è obbligatorio il parere favorevole del prefetto competente per il luogo in cui il bene si trova nonché del Procuratore nazionale antimafia.

      L'assegnazione dei beni di cui al presente articolo è sempre disposta dal giudice che procede valutate le motivazioni dei diversi istanti.

      Su segnalazione del custode nominato ai sensi del presente articolo e previa stima del valore del bene effettuata dalla cancelleria del tribunale del giudice che procede o dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal medesimo giudice, quest'ultimo può ordinare che il bene sia distrutto e smaltito a cura dell'organo di polizia che ha effettuato il sequestro.

      Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale e le norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e della legge 7 marzo 1996, n.109».

Art. 2

      1. Dopo l'articolo 259 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 259-bis. - (Destinazione dei beni sequestrati e confiscati). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le imbarcazioni, i natanti, gli aeromobili e gli altri strumenti utilizzati per commettere i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, o i delitti a essi connessi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, possono essere affidati, con ordinanza del giudice che procede, in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta scritta per l'impiego in attività investigative.

      2. Analogamente a quanto previsto dal comma 1 si procede con riferimento ai beni mobili e immobili e alle aziende, previa stima del valore di tali aziende compiuta dall'organo di polizia che effettua la richiesta e con spese poste a carico dell'amministrazione competente. In relazione ai predetti beni, l'organo di polizia assegnatario deve riferire annualmente con relazione scritta al giudice che procede e che ne ha disposto l'assegnazione temporanea. Per le aziende e le attività comunque produttive di reddito, sottoposte a sequestro e affidate ai sensi del citato comma 1, il giudice che procede nomina un curatore del bene che ha facoltà di amministrazione del medesimo o dei medesimi beni, fatto salvo l'obbligo di rendiconto annuale al medesimo giudice. Il curatore può essere sostituito dal giudice a sua discrezione, per inefficienza, inattività o rendicontazione negativa.

      3. Se risulta che i beni di cui ai commi 1 e 2 appartengano a terzi, i proprietari sono convocati dal giudice che procede e possono svolgere deduzioni anche a mezzo di un difensore, al fine di chiederne la restituzione.

      4. I beni mobili e immobili di cui al presente articolo, acquisiti dallo Stato in seguito a provvedimento di confisca, sono assegnati, a richiesta dell'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto la custodia ai sensi del comma 1 o comunque di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. Sono fatte salve le disposizioni del comma 2.

      5. La confisca di beni di cui al presente articolo è sempre obbligatoria per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, e per i delitti di cui al libro secondo, titolo I, del codice penale.

          6. I beni di cui al presente articolo possono altresì essere assegnati, sempre su richiesta scritta, alle associazioni di protezione ambientale cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché agli enti e alle associazioni riconosciuti con decreto ministeriale che abbiano finalità sociali e che motivino la loro richiesta specificando la destinazione del bene. Per l'assegnazione a tali associazioni ed enti è obbligatorio il parere favorevole del prefetto competente per il luogo in cui il bene si trova nonché del Procuratore nazionale antimafia.

      7. L'assegnazione dei beni di cui al presente articolo è sempre disposta dal giudice che procede valutate le motivazioni dei diversi istanti.

      8. Su segnalazione del custode nominato ai sensi del presente articolo e previa stima del valore del bene effettuata dalla cancelleria del tribunale del giudice che procede o dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal medesimo giudice, quest'ultimo può ordinare che il bene sia distrutto e smaltito a cura dell'organo di polizia che ha effettuato il sequestro.

      9. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale e le norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e della legge 7 marzo 1996, n.109».


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