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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1888 |
1. Al libro primo, titolo VIII, capo II, del codice penale, dopo l'articolo 240 è aggiunto il seguente:
«Art. 240-bis. - (Destinazione dei beni sequestrati e confiscati). - I beni mobili iscritti in pubblici registri, le imbarcazioni, i natanti, gli aeromobili e gli altri strumenti utilizzati per commettere i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, o i delitti a essi connessi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del medesimo codice, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, possono essere affidati, con ordinanza del giudice che procede, in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta scritta per l'impiego in attività investigative.
Analogamente a quanto previsto dal primo comma si procede con riferimento ai beni mobili e immobili e alle aziende, previa stima del valore di tali aziende compiuta dall'organo di polizia che effettua la richiesta e con spese poste a carico dell'amministrazione competente. In relazione ai predetti beni, l'organo di polizia assegnatario deve riferire annualmente con relazione scritta al giudice che procede e che ne ha disposto l'assegnazione temporanea. Per le aziende e le attività comunque produttive di reddito, sottoposte a sequestro e affidate ai sensi del citato primo comma, il giudice che procede nomina un curatore del bene che ha facoltà di amministrazione del medesimo o dei medesimi beni fatto salvo il citato obbligo di rendiconto annuale al medesimo giudice. Il curatore può essere sostituito dal giudice a sua discrezione, per inefficienza, inattività o rendicontazione negativa.
Se risulta che i beni di cui ai commi primo e secondo appartengano a terzi, i proprietari sono convocati dal giudice che procede e possono svolgere deduzioni an
che a mezzo di un difensore, al fine di chiederne la restituzione.
I beni mobili e immobili di cui al presente articolo, acquisiti dallo Stato in seguito a provvedimento di confisca, sono assegnati, a richiesta dell'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto la custodia ai sensi del primo comma o comunque di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. Sono fatte salve le disposizioni del secondo comma.
La confisca di beni di cui al presente articolo è sempre obbligatoria per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per i delitti di cui al libro secondo, titolo I, di questo codice.
I beni di cui al presente articolo possono altresì essere assegnati, sempre su richiesta scritta, alle associazioni di protezione ambientale cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché agli enti e alle associazioni riconosciuti, con decreto ministeriale che abbiano finalità sociali e che motivino la loro richiesta specificando la destinazione del bene. Per l'assegnazione a tali associazioni ed enti è obbligatorio il parere favorevole del prefetto competente per il luogo in cui il bene si trova nonché del Procuratore nazionale antimafia.
L'assegnazione dei beni di cui al presente articolo è sempre disposta dal giudice che procede valutate le motivazioni dei diversi istanti.
Su segnalazione del custode nominato ai sensi del presente articolo e previa stima del valore del bene effettuata dalla cancelleria del tribunale del giudice che procede o dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal medesimo giudice, quest'ultimo può ordinare che il bene sia distrutto e smaltito a cura dell'organo di polizia che ha effettuato il sequestro.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale e le norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e della legge 7 marzo 1996, n.109».
1. Dopo l'articolo 259 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 259-bis. - (Destinazione dei beni sequestrati e confiscati). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le imbarcazioni, i natanti, gli aeromobili e gli altri strumenti utilizzati per commettere i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, o i delitti a essi connessi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, possono essere affidati, con ordinanza del giudice che procede, in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta scritta per l'impiego in attività investigative.
2. Analogamente a quanto previsto dal comma 1 si procede con riferimento ai beni mobili e immobili e alle aziende, previa stima del valore di tali aziende compiuta dall'organo di polizia che effettua la richiesta e con spese poste a carico dell'amministrazione competente. In relazione ai predetti beni, l'organo di polizia assegnatario deve riferire annualmente con relazione scritta al giudice che procede e che ne ha disposto l'assegnazione temporanea. Per le aziende e le attività comunque produttive di reddito, sottoposte a sequestro e affidate ai sensi del citato comma 1, il giudice che procede nomina un curatore del bene che ha facoltà di amministrazione del medesimo o dei medesimi beni, fatto salvo l'obbligo di rendiconto annuale al medesimo giudice. Il curatore può essere sostituito dal giudice a sua discrezione, per inefficienza, inattività o rendicontazione negativa.
3. Se risulta che i beni di cui ai commi 1 e 2 appartengano a terzi, i proprietari sono convocati dal giudice che procede e possono svolgere deduzioni anche a mezzo di un difensore, al fine di chiederne la restituzione.
4. I beni mobili e immobili di cui al presente articolo, acquisiti dallo Stato in seguito a provvedimento di confisca, sono assegnati, a richiesta dell'amministrazione
di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto la custodia ai sensi del comma 1 o comunque di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. Sono fatte salve le disposizioni del comma 2.
5. La confisca di beni di cui al presente articolo è sempre obbligatoria per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, e per i delitti di cui al libro secondo, titolo I, del codice penale.
6. I beni di cui al presente articolo possono altresì essere assegnati, sempre su richiesta scritta, alle associazioni di protezione ambientale cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché agli enti e alle associazioni riconosciuti con decreto ministeriale che abbiano finalità sociali e che motivino la loro richiesta specificando la destinazione del bene. Per l'assegnazione a tali associazioni ed enti è obbligatorio il parere favorevole del prefetto competente per il luogo in cui il bene si trova nonché del Procuratore nazionale antimafia.
7. L'assegnazione dei beni di cui al presente articolo è sempre disposta dal giudice che procede valutate le motivazioni dei diversi istanti.
8. Su segnalazione del custode nominato ai sensi del presente articolo e previa stima del valore del bene effettuata dalla cancelleria del tribunale del giudice che procede o dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal medesimo giudice, quest'ultimo può ordinare che il bene sia distrutto e smaltito a cura dell'organo di polizia che ha effettuato il sequestro.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale e le norme del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e della legge 7 marzo 1996, n.109».
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