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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1964 |
1. Allo scopo di rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni in Italia e di promuovere l'esercizio delle relative azioni penali, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è istituito il Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo, di seguito denominato «Comitato».
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Comitato:
a) svolge attività di elaborazione e di valutazione in materia di frodi assicurative sulla base delle segnalazioni ricevute dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi ovvero la commissione di un reato in danno del mercato assicurativo, delle informazioni desunte dalle banche dati di cui all'articolo 4 e delle ulteriori informazioni acquisite tramite il personale di cui all'articolo 6, comma 1;
b) favorisce e stimola l'esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria competente;
c) favorisce il migliore coordinamento delle indagini in materia di frodi assicurative, anche attraverso la richiesta di documentazione alle imprese assicuratrici;
d) promuove ogni altra iniziativa per la prevenzione e per il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.
1. Il Comitato è composto da otto membri in possesso di specifiche competenze nelle materie oggetto del medesimo Comitato, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e scelti in rappresentanza dello stesso Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ISVAP, dell'Associazione Nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA), degli intermediari assicurativi espressione della categoria, e dell'ordine giudiziario, per quest'ultimo nella persona di un magistrato penale con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di cassazione.
2. La carica di presidente del Comitato è attribuita al magistrato indicato al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono fissate le norme riguardanti il funzionamento e l'organizzazione del Comitato.
4. Il Comitato riferisce semestralmente al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il Ministro dello sviluppo economico presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti in materia assicurativa una relazione sull'attività svolta dal Comitato.
1. Il Comitato dispone di un centro elaborazione dati per l'inserimento e per l'analisi di informazioni connesse al fenomeno delle truffe nel settore assicurativo.
2. Il Comitato può accedere alle banche dati di organismi, di enti e di istituzioni
che operano in materie analoghe o affini o comunque di interesse per il medesimo Comitato. In particolare, il Comitato può accedere alla banca dati dell'ISVAP, del Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della motorizzazione civile, dell'Automobile club italiano, nonché alle banche dati del settore assicurativo, del settore creditizio e del settore finanziario.
3. Il Comitato può stipulare specifiche convenzioni con i gestori delle banche dati di cui al comma 2.
4. Il Comitato informa la propria attività al principio di collaborazione reciproca con i soggetti di cui al comma 2.
1. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato, sono indicati i criteri per l'individuazione delle informazioni da segnalare e le modalità della segnalazione al medesimo Comitato, nonché la tipologia dei dati inseriti nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 4 e le operazioni che esso può effettuare.
2. Le procure della Repubblica, le Forze dell'ordine, le imprese assicuratrici e gli altri soggetti indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 possono avere accesso al centro elaborazione dati secondo diversi livelli di informazione, graduati in relazione alla loro completezza e indicati nel medesimo decreto.
3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, sono altresì stabilite le modalità di consultazione da parte del Comitato delle banche dati di cui all'articolo 4, comma 2.
1. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Comitato si avvale di personale del
Ministero dello sviluppo economico, appositamente individuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e al quale è attribuita la qualifica di polizia giudiziaria.
2. Il Comitato dispone di un ufficio studi che si occupa del monitoraggio del fenomeno delle frodi nel settore assicurativo attraverso studi e ricerche, anche in collegamento con organismi investigativi italiani ed esteri.
1. Esaurita la fase conoscitiva e se dall'esame delle informazioni acquisite emergano fatti rilevanti, il Comitato, qualora sussistano elementi di reato e comunque ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria la documentazione raccolta per il successivo esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.
2. Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento all'autorità giudiziaria, nei limiti imposti dal rispetto del segreto istruttorio, informazioni sull'andamento dei procedimenti in corso in materie oggetto dell'attività del medesimo Comitato.
1. Il finanziamento del Comitato è coperto da un apposito contributo sui premi assicurativi raccolti nell'anno precedente dagli intermediari assicurativi delle imprese stesse nonché da eventuali contributi da parte di altri enti previa approvazione del medesimo Comitato.
2. La misura del contributo di cui al comma 1 e i rami assicurativi ai quali esso si applica sono determinati annualmente dal Comitato, d'intesa con l'ANIA.
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