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PDL 1964

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1964



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARBATO, BERNARDO, D'ANTONI, FUGATTI, ALESSANDRI, BELCASTRO, BERARDI, BOCCIA, BONINO, BOSSA, BRAGANTINI, BUONANNO, CAMBURSANO, CARLUCCI, CECCACCI RUBINO, CERA, CESARIO, CIOCCHETTI, COLANINNO, COMAROLI, COMMERCIO, CONSIGLIO, DI BIAGIO, D'INCECCO, DRAGO, LUCIANO DUSSIN, GIANNI FARINA, RENATO FARINA, FAVA, FOGLIATO, FORCOLIN, GIDONI, GINEFRA, GIULIETTI, GOISIS, GRIMOLDI, IANNACCONE, IAPICCA, LATTERI, MARANTELLI, CESARE MARINI, MASTROMAURO, MATTESINI, MAZZARELLA, MAZZONI, MESSINA, MILO, MISITI, MONAI, MUSSOLINI, OSVALDO NAPOLI, OCCHIUTO, PAOLINI, PELINO, MARIO PEPE (PD), PISACANE, POLLASTRINI, POLLEDRI, PORTAS, PUGLIESE, RAZZI, RONDINI, RUBINATO, SARDELLI, SARUBBI, SCILIPOTI, SIMONETTI, SPECIALE, STUCCHI, TANONI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, TOCCAFONDI, TOGNI, TORAZZI, TORRISI, TOUADI, VANALLI, VERSACE, ZAMPARUTTI, ZAZZERA

Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo

Presentata il 27 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno delle frodi nel comparto delle assicurazioni, in particolare per la responsabilità civile (RC-auto), ha assunto negli ultimi anni in Italia una dimensione rilevante, che da un lato ha portato lauti profitti alle organizzazioni criminali e, dall'altro, ha drogato il mercato, con evidenti e forti ripercussioni negative sugli assicurati-utenti costretti a subire costi sempre più elevati. La presente proposta di legge vuole dunque raccogliere un'esigenza che viene sia dal mondo delle società assicurative, che necessitano di maggiore trasparenza, che da quello degli assicurati, verso i quali appare ormai doveroso adottare misure in grado di abbattere i costi e, dunque, i premi finali. La persistenza di meccanismi truffaldini nel settore dell'assicurazione della RC-auto, che incide mediamente per il 3 per cento dei sinistri denunciati ma che arriva a ben il 16 per cento nelle regioni a più forte presenza criminale come la Campania, infatti, penalizza innanzitutto gli utenti onesti, costretti a pagare premi più elevati, ma anche le stesse compagnie assicurative. Con l'istituzione di un Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo, un provvedimento a costo zero per lo Stato - perché l'Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) ha già dichiarato di potersene fare carico - e già operativo in molti altri Paesi europei, sarà possibile individuare e prevenire le truffe attuate a danno delle compagnie assicurative e aiutare il settore a riallinearsi a una reale logica di mercato, liberandosi di un costo improprio di cui beneficia solo la criminalità. Occorre inoltre prevedere con l'Automobile club italiano (ACI) la possibilità di incrociare i dati dei veicoli circolanti con quelli dell'ANIA sui veicoli assicurati, per verificare quelli non coperti dall'assicurazione per la RC. In questo modo sarà possibile combattere il mercato delle polizze assicurative false che, ad esempio a Napoli, la camorra vende a 50 euro invece degli usuali 1.000-1.200 euro per gli autoveicoli (fino a 1.500 euro per un motoveicolo) previsti dalle polizze legali.
      Nuove misure di contrasto del mercato del falso comporterebbero anche un ulteriore minor esborso da parte dei cittadini in regola con la polizza: infatti, più alto è il numero dei veicoli non coperti dall'assicurazione per la rc più sarà necessario l'intervento del Fondo nazionale delle vittime della strada, alimentato da una quota dei premi pagati dagli assicurati onesti e a cui si attinge in caso di incidente con un soggetto non coperto da assicurazione. Meno polizze false e autoveicoli privi di copertura assicurativa per la RC vi saranno, più leggero sarà il peso economico che graverà sulle polizze degli assicurati in regola. Dunque, rispettare la legalità rappresenta non solo un prioritario principio etico, ma costituisce anche una formidabile forma di convenienza economica per le finanze dei cittadini.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo).

      1. Allo scopo di rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni in Italia e di promuovere l'esercizio delle relative azioni penali, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è istituito il Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo, di seguito denominato «Comitato».

Art. 2.
(Compiti del Comitato).

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Comitato:

          a) svolge attività di elaborazione e di valutazione in materia di frodi assicurative sulla base delle segnalazioni ricevute dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi ovvero la commissione di un reato in danno del mercato assicurativo, delle informazioni desunte dalle banche dati di cui all'articolo 4 e delle ulteriori informazioni acquisite tramite il personale di cui all'articolo 6, comma 1;

          b) favorisce e stimola l'esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria competente;

          c) favorisce il migliore coordinamento delle indagini in materia di frodi assicurative, anche attraverso la richiesta di documentazione alle imprese assicuratrici;

          d) promuove ogni altra iniziativa per la prevenzione e per il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

Art. 3.
(Composizione e funzionamento del Comitato).

      1. Il Comitato è composto da otto membri in possesso di specifiche competenze nelle materie oggetto del medesimo Comitato, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e scelti in rappresentanza dello stesso Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ISVAP, dell'Associazione Nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA), degli intermediari assicurativi espressione della categoria, e dell'ordine giudiziario, per quest'ultimo nella persona di un magistrato penale con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di cassazione.
      2. La carica di presidente del Comitato è attribuita al magistrato indicato al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono fissate le norme riguardanti il funzionamento e l'organizzazione del Comitato.
      4. Il Comitato riferisce semestralmente al Ministero dello sviluppo economico.
      5. Il Ministro dello sviluppo economico presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti in materia assicurativa una relazione sull'attività svolta dal Comitato.

Art. 4.
(Centro elaborazione dati e interconnessione con altre banche dati).

      1. Il Comitato dispone di un centro elaborazione dati per l'inserimento e per l'analisi di informazioni connesse al fenomeno delle truffe nel settore assicurativo.
      2. Il Comitato può accedere alle banche dati di organismi, di enti e di istituzioni che operano in materie analoghe o affini o comunque di interesse per il medesimo Comitato. In particolare, il Comitato può accedere alla banca dati dell'ISVAP, del Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della motorizzazione civile, dell'Automobile club italiano, nonché alle banche dati del settore assicurativo, del settore creditizio e del settore finanziario.
      3. Il Comitato può stipulare specifiche convenzioni con i gestori delle banche dati di cui al comma 2.
      4. Il Comitato informa la propria attività al principio di collaborazione reciproca con i soggetti di cui al comma 2.

Art. 5.
(Criteri e modalità per la gestione dei dati e per gli accessi).

      1. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato, sono indicati i criteri per l'individuazione delle informazioni da segnalare e le modalità della segnalazione al medesimo Comitato, nonché la tipologia dei dati inseriti nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 4 e le operazioni che esso può effettuare.
      2. Le procure della Repubblica, le Forze dell'ordine, le imprese assicuratrici e gli altri soggetti indicati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 possono avere accesso al centro elaborazione dati secondo diversi livelli di informazione, graduati in relazione alla loro completezza e indicati nel medesimo decreto.
      3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, sono altresì stabilite le modalità di consultazione da parte del Comitato delle banche dati di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6.
(Organizzazione del Comitato).

      1. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Comitato si avvale di personale del Ministero dello sviluppo economico, appositamente individuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e al quale è attribuita la qualifica di polizia giudiziaria.
      2. Il Comitato dispone di un ufficio studi che si occupa del monitoraggio del fenomeno delle frodi nel settore assicurativo attraverso studi e ricerche, anche in collegamento con organismi investigativi italiani ed esteri.

Art. 7.
(Rapporti con l'autorità giudiziaria).

      1. Esaurita la fase conoscitiva e se dall'esame delle informazioni acquisite emergano fatti rilevanti, il Comitato, qualora sussistano elementi di reato e comunque ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria la documentazione raccolta per il successivo esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.
      2. Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento all'autorità giudiziaria, nei limiti imposti dal rispetto del segreto istruttorio, informazioni sull'andamento dei procedimenti in corso in materie oggetto dell'attività del medesimo Comitato.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Il finanziamento del Comitato è coperto da un apposito contributo sui premi assicurativi raccolti nell'anno precedente dagli intermediari assicurativi delle imprese stesse nonché da eventuali contributi da parte di altri enti previa approvazione del medesimo Comitato.
      2. La misura del contributo di cui al comma 1 e i rami assicurativi ai quali esso si applica sono determinati annualmente dal Comitato, d'intesa con l'ANIA.


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