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PDL 2074

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2074



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CASINI, RAO

Istituzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico generale radiotelevisivo

Presentata il 19 gennaio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce per contribuire, in modo univoco e definitivo, alla soluzione di un problema che da parecchi mesi occupa la politica e i media, ossia la mancata funzionalità, in questa legislatura, di un organo parlamentare, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio radiotelevisivo, chiamato dal nostro ordinamento a svolgere funzioni essenziali a tutela del pluralismo e della qualità nel servizio pubblico radiotelevisivo e nella nomina del consiglio d'amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana Spa. Insomma, un organo essenziale per la tutela di valori costituzionali che sono fondamentali per lo svolgimento della nostra democrazia e per l'esercizio delle libertà dei cittadini.
      Cosa ha originato questa situazione di impasse è noto a tutti i colleghi e non merita ulteriori parole: rinviamo alle cronache parlamentari dal 13 novembre 2008 - giorno dell'elezione del senatore Villari alla presidenza della Commissione - ad oggi. Rinviamo agli appelli delle massime cariche istituzionali e dei più alti vertici delle forze politiche, ai carteggi tra i Presidenti delle Camere e lo stesso presidente della Commissione, agli approfondimenti giuridico-regolamentari in corso nella Giunta per il Regolamento del Senato, agli interventi di costituzionalisti ed esperti del settore; appelli, carteggi e scritti succedutisi copiosi in questi mesi, ma che non hanno sortito alcun effetto, anzi, hanno accresciuto il senso di umiliazione e impotenza delle istituzioni.
Non è qui in discussione un cavillo giuridico-regolamentare, ma la necessità che la Commissione di vigilanza possa finalmente operare, per il bene del Paese e dei cittadini, per la tutela delle istituzioni e dei diritti costituzionali.
      Occorre dunque un'iniziativa forte e chiara che risolva il problema affrontandolo sull'unico piano in cui, a nostro avviso, allo stato, esso può essere risolto univocamente, ossia sul piano legislativo.
      La Commissione è stata infatti istituita con una legge - l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - che ne stabilisce composizione, criteri di nomina e funzioni. Dunque, al fine di ricostituire la Commissione, rinnovandola, si propone - con questa proposta di legge - un'operazione molto chiara, volta a modificare talune di queste previsioni legislative e, prevedendone l'immediata entrata in vigore, ad imporre così la ricostituzione dell'organo.
      Anzitutto si propone di sostituire la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, con una Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico generale radiotelevisivo: si tratta di una modifica nella denominazione che, recependo la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 3 maggio 2004, n. 112 (cosiddetta «legge Gasparri»), è volta a rendere evidente anche sul piano normativo il ruolo di indirizzo e vigilanza della Commissione nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo.
      Della neo-istituita Commissione si propone poi una composizione ridotta rispetto a quella oggi prevista (trenta membri, anziché i quaranta attuali), anche al fine di rendere più agili e spediti i suoi lavori. Si conferma la previsione secondo cui i componenti sono designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione al numero dei loro componenti: con quest'ultima specificazione (oggi assente nella legge) si intende riaffermare, in via legislativa, un principio, assolutamente consolidato sul piano delle prassi parlamentari, secondo cui, ferma restando la rappresentanza di tutte le forze politiche costituite in Gruppo parlamentare, occorre assicurare - compatibilmente con il numero dei componenti dell'organo - il rispetto della proporzionalità fra di esse.
      Si stabilisce inoltre che - a regime - i componenti della Commissione sono nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle due Camere, che devono convocare la Commissione entro i successivi dieci giorni per la relativa costituzione, la quale avviene mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto di un presidente, due vicepresidenti e due segretari. Per la XVI legislatura, però, si prevede che i componenti della Commissione siano nominati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che la convocazione per la costituzione avvenga entro i successivi cinque giorni. Insomma, in tempi molto rapidi (al massimo 15 giorni) la nuova Commissione deve essere pienamente operativa.
      Viene infine precisato espressamente - solo per essere assolutamente chiari sugli intendimenti della legge! - che la Commissione parlamentare così costituita sostituisce, a tutti gli effetti, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi costituita nella XVI legislatura, che si considera contestualmente cessata.
      Facciamo dunque appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché - utilizzando la leva dell'iniziativa legislativa e convergendo rapidamente su di essa in modo trasparente - si impedisca il protrarsi di una grave condizione di impotenza del Parlamento, delle forze politiche e delle massime istituzioni su un tema così delicato e costituzionalmente rilevante. Ne va dell'interesse di tutti, dei cittadini anzitutto.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituita da una Commissione parlamentare, denominata Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico generale radiotelevisivo, composta da trenta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione al numero dei loro componenti.
      2. I componenti della Commissione sono nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle due Camere, che convocano la Commissione entro i successivi dieci giorni per la relativa costituzione che avviene mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto di un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      3. Per la XVI legislatura i componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sul servizio pubblico generale radiotelevisivo sono nominati entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Presidenti delle due Camere convocano la Commissione per la relativa costituzione entro i successivi cinque giorni. La Commissione parlamentare così costituita sostituisce a tutti gli effetti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi costituita nella XVI legislatura, che si considera contestualmente cessata.
      4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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