Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1784

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1784



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TENAGLIA, VELTRONI, MINNITI, FERRANTI, AMICI, VILLECCO CALIPARI, ARGENTIN, BOCCI, BOCCUZZI, BOFFA, BORDO, BRAGA, BRANDOLINI, BURTONE, CALGARO, CAPODICASA, CARDINALE, CARELLA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CAUSI, CESARIO, CIRIELLO, CODURELLI, D'ANTONA, DE BIASI, DUILIO, GIANNI FARINA, FARINONE, FASSINO, FEDI, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, FRONER, GATTI, GHIZZONI, GIOVANELLI, GNECCHI, GRAZIANO, IANNUZZI, LARATTA, LOSACCO, LOVELLI, MARCHI, MARGIOTTA, MARIANI, PIERDOMENICO MARTINO, MATTESINI, MELIS, MIGLIOLI, MISIANI, MOSELLA, MOTTA, NACCARATO, NARDUCCI, PES, PICCOLO, QUARTIANI, RAMPI, ROSSA, RUBINATO, RUGGHIA, ANTONINO RUSSO, SAMPERI, SARUBBI, SBROLLINI, SCHIRRU, SERENI, SIRAGUSA, STRIZZOLO, TIDEI, TRAPPOLINO, TULLO, VANNUCCI, VELO, VERINI, VICO, VIOLA, ZUNINO

Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il regime penitenziario applicabile a detenuti e internati per gravi delitti, in caso di collegamento con un'associazione criminale, terroristica o eversiva

Presentata il 13 ottobre 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - È purtroppo noto a voi tutti come, nonostante l'opera di contrasto posta in essere dallo Stato, il fenomeno mafioso e della criminalità organizzata in generale, sia ben lungi dall'essere sconfitto.

      Anzi, le grandi organizzazioni criminali, negli ultimi anni, si sono fatte ancora più pericolose, adattandosi alle nuove situazioni e rigenerandosi nonostante i colpi subìti ad opera degli apparati pubblici.

      L'impressionante capacità di adattamento degli apparati di tipo mafioso e la loro capacità di espansione anche ai più moderni, e apparentemente «sani», settori dell'economia, rappresentano la ragione per cui oggi è presentata questa proposta di legge.

      A tale fine si è ritenuto di dover intervenire sul testo di una delle norme che ha costituito finora uno dei pilastri della normativa di contrasto al fenomeno mafioso: l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario. Si tratta, dunque, di inserire l'istituto del regime penitenziario speciale in modo coerente nella normativa sulle misure di prevenzione e di garantire, inoltre, la circolarità informativa e la specifica competenza antimafia degli organi giudiziari chiamati a esercitare le loro competenze nella fase di iniziativa sull'applicazione e nel giudizio sulla legittimità dei provvedimenti.

      La prima delle modifiche al testo attualmente vigente consiste nell'ampliamento del novero dei soggetti titolari del potere di dare avvio al procedimento di applicazione del regime penitenziario speciale. Infatti, si prevede che, oltre ai Ministri dell'interno e della giustizia, possano richiedere l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 41-bis, comma 2, anche il procuratore nazionale antimafia e il Procuratore distrettuale antimafia territorialmente competente.

      Sembra, inoltre, necessario meglio definire le finalità dello strumento di prevenzione rappresentato dal decreto di sospensione delle normali regole di trattamento. A tale proposito, nel secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 41-bis, è specificato che il decreto contiene le previsioni necessarie a impedire tutti i collegamenti, anche solo potenziali, che l'associazione, grazie alla propria operatività, è in grado di stabilire con il detenuto.

      Il comma 2-bis dell'articolo 41-bis in oggetto, che disciplina il delicato aspetto dell'acquisizione delle informazioni da porre a supporto del provvedimento, necessita di una quasi integrale riformulazione. In primo luogo, prevedendo l'obbligo di sentire il Procuratore nazionale antimafia e il procuratore distrettuale antimafia. In secondo luogo, conferendo agli organi di polizia preposti al contrasto della criminalità organizzata l'onere di fornire informazioni utili. A tale fine risulta importante la costituzione di uffici interforze nell'ambito dei quali presti la propria opera anche il Corpo di polizia penitenziaria. Quest'ultima, infatti, grazie alla sua quotidiana opera di vigilanza sui detenuti, è depositaria di informazioni e di conoscenze spesso non trascurabili.

      Di forte impatto sono, inoltre, l'innovazione riguardante il prolungamento della vigenza dei provvedimenti (che è portata a quattro anni) e soprattutto, la migliore formulazione dei presupposti per la prorogabilità di tali provvedimenti. Preso atto di una giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza che tende a eludere il riparto dell'onere della prova attualmente vigente e che porta, quindi, ad un sostanziale indebolimento del sistema previsto dall'articolo 41-bis, si detta una nuova e più precisa formulazione della norma. Si prevede, infatti, che i provvedimenti «sono prorogabili per periodi successivi pari a due anni; salvo che non sia ancora vigente il pericolo di ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione, che non siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero non risulti, da elementi concreti, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con l'organizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluenze in altre compagini criminali». Si precisa, inoltre, che «Il decorso del tempo non può comunque essere considerato elemento da cui desumere l'interruzione o la cessazione».

      Coerentemente con la riformulazione del comma 2-bis si ritiene di dovere abrogare il comma 2-ter.

      Il nuovo primo periodo del comma 2-quater tiene conto delle concrete difficoltà che l'amministrazione penitenziaria incontra nel garantire, per periodi di tempo anche molto lunghi, la custodia e il controllo dei soggetti sottoposti al regime detentivo speciale che deriva dall'applicazione dell'articolo 41-bis. È previsto, infatti, che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione debbano essere ristretti «all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in regioni insulari, ovvero ristretti all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto». L'esperienza maturata sul campo dagli operatori insegna che, tanto la collocazione geografica degli istituti, quanto la loro specializzazione nella gestione di determinate tipologie di detenuti, sono particolarmente importanti per la più efficace applicazione dell'articolo 41-bis. Tale previsione è completata dal recepimento legislativo di una realtà già esistente e operante, con positivi risultati, all'interno del Corpo di polizia penitenziaria; si dispone, infatti, che i detenuti sottoposti al regime speciale siano «custoditi da reparti specializzati del Corpo di polizia penitenziaria».

      Sono poi regolate tassativamente le pescrizioni contenute nei provvedimenti previsti dai relativi decreti ministeriali, riducendo a uno il numero dei colloqui mensili consentito e prevedendo la facoltà di telefonare solo per coloro che non effettuano colloqui. È inoltre prevista la videoregistrazione di tutti i colloqui, che potrà in un secondo tempo essere visionata qualora lo disponga l'autorità giudiziaria. Tali disposizioni non si applicano ai colloqui con i difensori.

      Particolare attenzione è poi riservata alla permanenza all'aperto e ai gruppi di socialità, prevedendo la permanenza all'aperto per un massimo di due ore e in gruppi composti al massimo da quattro persone. Per ciò che riguarda il controllo sulle concrete modalità di detenzione saranno previste tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, di scambiare oggetti e di cuocere alimenti.

      La competenza del giudice chiamato a decidere sul reclamo è trasferita al tribunale che si occupa delle misure di prevenzione del distretto della corte di appello dove ha sede il procuratore che formula la richiesta. Si tratta, dunque, di assicurare la competenza dei tribunali e delle procure distrettuali del luogo ove il detenuto dimorava prima dell'arresto e dove, pertanto, ha la propria sede e opera l'associazione mafiosa o terroristica nel cui ambito egli è incardinato. Ciò consentirà che si possa ottenere una maggiore specifica competenza in materia di misure antimafia e dunque una risposta più appropriata in termini di conoscenza e di dimestichezza rispetto ai giudizi penali che hanno ad oggetto il fenomeno mafioso.

      È inoltre espressamente vietata la possibilità di modifica parziale dei decreti, contestata in dottrina, e si riafferma così il carattere prevenzionale e anticipatorio della misura che non può essere messo in discussione avendo riguardo al profilo criminale o alle vicende processuali del singolo detenuto. Si estendono le norme sulle videoconferenze per la celebrazione dei giudizi di gravame davanti al tribunale e si applicano le norme camerali previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

      Si prevede, infine, la facoltà di impugnazione anche per il Procuratore nazionale antimafia, oltre che per il procuratore distrettuale antimafia che rappresenterà in udienza l'accusa.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2-bis, le parole: «anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta del Procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia che ha giurisdizione sul luogo di dimora del detenuto precedente alla carcerazione, ovvero del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i potenziali collegamenti che l'associazione di cui al periodo precedente, attraverso la sua operatività, è in grado di stabilire con il detenuto»;

          b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

              «2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentiti sempre il procuratore distrettuale antimafia e il Procuratore nazionale antimafia. È onere degli organi di polizia centrali e di quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata fornire le necessarie informazioni utili all'istruttoria, anche attraverso uffici interforze appositamente costituiti con la partecipazione del Corpo di polizia penitenziaria. I medesimi provvedimenti restano in vigore fino a quattro anni e sono prorogabili per periodi successivi pari a due anni, salvo che non sia più attuale il pericolo di ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione, che siano cessate le esigenze di prevenzione ovvero che risulti, da concreti elementi, che il detenuto abbia interrotto i rapporti con l'organizzazione o che la stessa abbia cessato di esistere senza confluenze in altre compagini criminali. Il decorso del tempo non può essere comunque considerato elemento da cui desumere l'interruzione o la cessazione»;

          c) il comma 2-ter è abrogato;

          d) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) all'alinea è premesso il seguente periodo: «I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in regioni insulari, ovvero ristretti all'interno di sezioni speciali logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati del Corpo di polizia penitenziaria» e le parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

              2) alla lettera b):

                  2.1) al primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono sostitute dalle seguenti: «nel numero di uno»;

                  2.2) al terzo periodo, le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono» e dopo le parole: «dell'articolo 11;» sono inserite le seguenti: «solo per coloro che non effettuano colloqui»;

                  2.3) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori»;

          e) alla lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone» e le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore»;

          f) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

              «f-bis) l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, di scambiare oggetti e di cuocere alimenti»;

          g) al comma 2-quinquies:

              1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso decide il tribunale competente per le misure di prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale antimafia individuato ai sensi del comma 2»;

              2) il quarto periodo è soppresso;

          h) al comma 2-sexies:

              1) al primo periodo, le parole: «dagli articoli 666 e 678» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 127» e le parole: «e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2» sono soppresse;

              2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per la partecipazione del detenuto all'udienza si applicano le disposizione sulle videoconferenze previste dalle norme di attuazione, di cordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

              3) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il detenuto, l'internato o il difensore, il Procuratore nazionale antimafia e il procuratore distrettuale antimafia possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge»;

              4) il quarto e il quinto periodo sono soppressi.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su