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PDL 1847

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1847



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRAGANTINI, ALLASIA, BARBIERI, BRIGANDÌ, CASTIELLO, CHIAPPORI, CONSIGLIO, COTA, CROSIO, D'AMICO, DE CORATO, DIVELLA, FAVA, ANTONINO FOTI, GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, IAPICCA, GIULIO MARINI, LAURA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, NUCARA, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, STEFANI, STUCCHI, TORAZZI, VELLA, VITALI

Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità

Presentata il 29 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - È indubbio che la morte di una persona cara rappresenti per il superstite un tragico evento, specie se si tratta del coniuge, con cui si è scelto di trascorrere il resto della propria vita e di costruire insieme il proprio futuro. È pur vero, tuttavia, che in presenza di una rilevante differenza di età tra i coniugi, in caso di morte del pensionato o dell'assicurato, il deceduto lascia a beneficio del coniuge superstite un onere non indifferente a carico dell'erario.
      Dal rapporto annuale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 2005 era emerso che alla fine dell'anno le pensioni vigenti erano 18.028.599, di cui 3.631.017 pensioni di reversibilità, per un importo annuo complessivo di 23.488,142 milioni di euro. Rispetto all'anno precedente, l'INPS aveva registrato un incremento di 17.978 trattamenti indiretti e superstiti, pari ad una spesa di 727,710 milioni di euro.
      Cari Colleghi! È bene ricordare che la pensione di reversibilità nasce, nell'intento del legislatore, nel presupposto di una non autosufficienza economica del familiare superstite, al fine di favorire una situazione di bisogno accertata e di garantire la continuità dei mezzi di sostentamento che il coniuge defunto sarebbe stato in grado di fornirgli. Proposito, questo, pienamente condivisibile in presenza di un coniuge superstite inabile al lavoro o, comunque, in età talmente avanzata da non consentirgli il reingresso nel mercato del lavoro. Diversamente, crediamo non possa essere plausibile che le casse previdenziali eroghino per vent'anni e oltre trattamenti di reversibilità in favore di soggetti che per età anagrafica potrebbero ancora essere attivi nel mercato del lavoro.
      Da tale convinzione nasce, dunque, la presente iniziativa legislativa, tesa ad arginare il fenomeno dei cosiddetti «matrimoni di comodo», che incidono pesantemente sui conti pubblici in quanto gli enti previdenziali si trovano costretti a pagare pensioni di reversibilità per periodi di tempo molto lunghi e, a nostro avviso, non giustificati.
      L'articolo unico della presente proposta di legge prevede, pertanto, che, in caso di una differenza anagrafica tra i coniugi superiore a dieci anni, dei quali coniugi il deceduto abbia più di cinquanta anni e il superstite meno di quaranta, e qualora non ci sia prole, l'erogazione del trattamento pensionistico di reversibilità sia sospesa fino a quando il coniuge superstite non raggiunga l'età anagrafica del coniuge deceduto, fissando comunque un limite massimo pari a sessanta anni.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato con un'età anagrafica superiore a cinquanta anni, qualora non vi siano figli, se il coniuge superstite ha un'età anagrafica inferiore a quaranta anni, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa fino al compimento da parte del medesimo coniuge superstite di un'età anagrafica pari a quella che aveva il coniuge defunto al momento del decesso e comunque fino al compimento del sessantesimo anno di età».


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