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PDL 2041-A

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2041-A



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(BONDI)

con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008

Presentato il 23 dicembre 2008

(Relatore: PIANETTA)


NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 15 gennaio 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2041. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2041 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008»;

            considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.

        

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione Difesa,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2041 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008»,

        premesso che:

            l'articolo 4 del citato Trattato di amicizia richiama espressamente i principi di legalità internazionale;

            tali principi, più in generale, permeano sostanzialmente il contenuto dell'intero Capo I del Trattato stesso;

            considerato pertanto che il Trattato di amicizia in oggetto è coerente con gli Accordi internazionali già stipulati dall'Italia nel quadro della partecipazione ad organizzazioni internazionali, posto che questi ultimi, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, si ispirano ai medesimi principi di legalità internazionale;

            ritenuto quindi che il predetto Trattato di amicizia debba essere interpretato alla luce dei citati Accordi internazionali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2041, recante la Ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui in base ai dati disponibili il gettito atteso dall'addizionale IRES di cui all'articolo 3 risulterà sufficiente negli anni a venire a coprire gli oneri derivanti dal provvedimento, anche tenuto conto del presumibile andamento del settore;

        nel presupposto che:

            l'addizionale all'imposta sul reddito delle società si applichi nei confronti delle società e degli enti commerciali che presentino tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3;

            il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà al monitoraggio delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3;

            dall'istituzione della Commissione mista paritetica di cui all'articolo 9, e dai Comitati di cui agli articoli 10, 12, 13, 14 e 16 del Trattato non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

            le disposizioni di cui all'articolo 10, lettere b) e c), decorrono dall'anno 2010;

              le disposizioni di cui all'articolo 10, lettere b) e d) del Trattato producono i loro effetti fino all'anno 2029;

            agli eventuali oneri relativi alla restituzione dei reperti archeologici di cui all'articolo 10, lettera e), del Trattato si provvederà con apposito provvedimento legislativo;

            l'eventuale mancata erogazione da parte dell'Unione europea del 50 per cento delle spese per la realizzazione del controllo delle frontiere terrestri libiche previsto dall'articolo 19, comma 2, del Trattato non determinerà comunque un aumento della spesa a carico dello Stato italiano,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            sostituire il comma 1 dell'articolo 4 con il seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.»;

            al comma 2 dell'articolo 4, sostituire le parole: «derivanti dall'attuazione della presente legge» con le seguenti: «derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

         La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2041, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008;

            rilevato come l'articolo 3 del disegno di legge rechi norme in materia di trattamento tributario delle società commerciali che introducono un'addizionale all'imposta sul reddito delle società, applicabile alle società ed enti commerciali residenti in Italia operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, mediante la quale si individua la copertura degli oneri finanziari determinati dall'attuazione del Trattato;

            evidenziato, in via generale, come la collocazione di norme di carattere fiscale così specifiche nell'ambito di un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un Trattato internazionale non giovi alla chiarezza e conoscibilità dell'ordinamento fiscale ed introduca un elemento di forte disomogeneità nell'intervento legislativo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, valuti in primo luogo la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che sono soggette all'addizionale le società che possiedano tutti i requisiti indicati dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma, al fine di evitare dubbi interpretativi circa l'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale;

            b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare se il rapporto del 33 per cento tra le partecipazioni ed immobilizzazioni dedicate alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e le corrispondenti voci di bilancio relative alle partecipazioni ed immobilizzazioni debba essere calcolato con riferimento al totale delle partecipazioni e al totale delle immobilizzazioni, ovvero a ciascuna singola voce di bilancio relativa a partecipazioni ed immobilizzazioni;

            c) con riferimento all'articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, ai fini della determinazione dell'incidenza fiscale, la norma intenda fare riferimento all'utile prima delle imposte determinato ai sensi del Codice civile, ovvero all'utile determinato applicando le disposizioni fiscali.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2041, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008»;

            ritenuta l'esigenza di rispettare gli impegni assunti con il Trattato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.

        

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2041, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento alla Commissione tecnica prevista dall'articolo 9 dell'Accordo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire che al suo interno siano presenti e valorizzate le competenze nel settore della tutela ambientale e delle nuove tecnologie per l'efficienza energetica nel settore delle infrastrutture.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge recante la Ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 (A.C. 2041 Governo);

            considerato che la firma del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia può segnare un cambiamento storico nelle relazioni bilaterali tra i due paesi e che la sua applicazione, se ciascuna delle parti terrà fede agli impegni presi, potrà consentire il rafforzamento della collaborazione in tutti i campi di reciproco interesse e la creazione di un forte partenariato politico ed economico,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE.



TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.       Identico.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
      1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.       Identico.
Art. 3.
(Addizionale all'imposta sul reddito delle società).
Art. 3.
(Addizionale all'imposta sul reddito delle società).
      1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:       Identico.
          a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;  
          b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;  
          c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.  
      2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non è dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può eccedere il minore tra:  
          a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;  
          b) l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5:  
              1) 8,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;  
              2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;  
              3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;  
              4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;  
              5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.  
      3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico:  
          a) onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo;  
          b) utile prima delle imposte.  
      4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme alle quali è stata esercitata l'opzione di trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.  
      5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b), è ragguagliato alla durata di esso.  
      6. L'addizionale di cui al comma 2 è dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa  
riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma rimanendo la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.  
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in euro 214.200.200 per l'anno 2009, in euro 254.216.200 per l'anno 2010, in euro 250.716.200 per l'anno 2011 e in euro 181.336.200 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.       1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.       2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       3. Identico.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
Art. 5.
(Entrata in vigore).
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       Identico.


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