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PDL 343

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 343



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BELLOTTI, CASTELLANI

Disposizioni in materia di somministrazione di ossigeno a scopo terapeutico

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - I progressi della scienza medica, che ampliano i suoi confini grazie allo studio e all'intuizione dei ricercatori, nell'interesse della salute dei pazienti che si affidano con fiducia alla loro esperienza e all'approfondimento degli effetti delle cure e dei ritrovati sia moderni, sia antichi, rivisti all'esame critico delle attuali conoscenze tecniche, al di là, ovviamente, delle cosiddette «medicine alternative», che si basano su princìpi filosofici o sull'efficacia dell'azione personale dell'individuo che pratica la «cura» (ne sono esempio la chiroterapia, i massaggi shiatsu eccetera), hanno posto in evidenza gli effetti e l'oggettiva efficacia scientifica dell'applicazione dell'ossigeno nelle sue molteplici e diverse forme molecolari, variamente mescolato nella prospettiva delle altre terapie ossidative già contemplate nella pratica medica ufficiale (laser, RXterapia, ossigeno iperbarico). A quanto esposto si aggiunge l'oggettiva constatazione del proliferare di studi medici che, utilizzando apparecchiature che trasformano l'ossigeno medicale - O2 - nelle varie forme molecolari, hanno portato ai noti, evidenti successi e a notevoli risultati nelle più disparate patologie.
      Evidenti successi che non possono essere smentiti da aneddotici episodi dovuti alla mala pratica che la presente proposta di legge si prefigge di impedire; infatti, ciò che manca è una normativa che disciplini la materia, fissando da parte di chi e in che limiti sia lecito applicare queste terapie in corpore vili, impedendo gli abusi. Pertanto, la proposta di legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 32 della Costituzione e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce adeguate norme per la somministrazione di ossigeno a scopo terapeutico.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina la somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari.
      2. L'ossigeno, nelle sue forme molecolari, può essere somministrato in forma:

          a) topica, per esposizione o contatto in elementi, supporti e soluzioni;

          b) per punture intra-paretali, venose, intramuscolari e cavitali e forme assimilate;

          c) invasiva.

Art. 2.
(Ambienti per l'applicazione e la somministrazione di ossigeno).

      1. L'applicazione e la somministrazione di ossigeno nelle forme di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 devono essere effettuate presso uno studio medico, a esclusione dell'acqua ozonizzata per abluzioni e per balneoterapia; la somministrazione nella forma di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 deve essere effettuata presso idonei ambulatori di strutture pubbliche o private aventi i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie ai sensi degli articoli 8, comma 4, e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Soggetti abilitati).

      1. L'applicazione di ossigeno nelle forme molecolari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), deve essere effettuata dal medico, che può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza, di infermieri diplomati o laureati; la somministrazione nelle forme di cui al medesimo comma 2, lettere b) e c), può essere effettuata unicamente da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati a seguito della frequenza dei corsi previsti dall'articolo 4.

Art. 4.
(Abilitazione per l'applicazione e la somministrazione di ossigeno).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, organizza i corsi per l'abilitazione dei laureati in medicina e chirurgia all'applicazione e alla somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari. I corsi possono essere svolti anche presso enti appositamente autorizzati dalla commissione di cui all'articolo  6.

Art. 5.
(Corsi di abilitazione).

      1. I corsi di abilitazione di cui all'articolo 4 hanno durata di almeno ottanta ore e frequenza obbligatoria; sono tenuti da medici chirurghi già abilitati all'esercizio dell'ossigenoterapia nelle sue forme molecolari e devono prevedere una parte teorica ed esercitazioni pratiche.
      2. Ad ogni corso possono partecipare non più di quindici laureati in medicina e chirurgia, scelti previa valutazione di titoli e colloquio personale da parte del collegio docente o di suoi delegati.
      3. La frequenza ai corsi è gratuita; i partecipanti sono tenuti al rimborso delle spese e delle diarie determinate dal collegio docente.
      4. Al termine del corso, previo superamento di esami per l'accertamento della raggiunta capacità, il collegio docente, in persona del decano, rilascia il relativo attestato che abilita all'esercizio dell'applicazione e della somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari.
      5. Gli ambulatori e le strutture ospedaliere che effettuano o intendono effettuare l'applicazione e la somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari sono tenuti a ospitare i corsi di cui al presente articolo e a fornire i mezzi e i materiali necessari alla loro attuazione.

Art. 6.
(Commissione per l'attuazione e la sorveglianza).

      1. Presso il Ministero della salute è istituita la commissione per l'attuazione e la sorveglianza dell'applicazione e della somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari ai sensi della presente legge, di seguito denominata «commissione», composta da cinque membri, anche non laureati in medicina e chirurgia, di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della salute e gli altri nominati uno da ciascuna delle associazioni, federazioni e società specializzate di cui all'articolo 9, comma 2.
      2. In caso di riconoscimento di nuove associazioni ai sensi del comma 4, si procede alla nomina di ulteriori componenti della commissione.
      3. La commissione svolge, in particolare, funzioni di controllo dei corsi previsti dall'articolo 5. A essa sono altresì affidate le funzioni di arbitro nelle controversie sull'applicazione della presente legge. Nei rapporti con il Ministero della salute le associazioni, federazioni e società di cui all'articolo 9, comma 2, e le eventuali associazioni riconosciute ai sensi del comma 4 del presente articolo, sono rappresentate dal rispettivo presidente o da un suo delegato.
      4. Nel caso in cui siano costituite nuove associazioni, esse conseguono il diritto a nominare un componente della commissione dopo avere ottenuto il riconoscimento da parte della commissione stessa.

Art. 7.
(Norme di adeguamento).

      1. La commissione, sentito il parere del collegio docente dei corsi di cui all'articolo 5, può proporre al Ministero della salute le modificazioni legislative e regolamentari che ritiene necessarie ai fini dell'adeguamento delle disposizioni della presente legge ai progressi della scienza medica nel settore dell'ossigenoterapia.

Art. 8.
(Oneri della commissione).

      1. Gli oneri da corrispondere per la partecipazione e per lo svolgimento dell'attività di ogni membro della commissione sono posti a carico dell'associazione, federazione o società che lo ha nominato ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2. I medesimi oneri relativi al presidente della commissione sono posti a carico del Ministero della salute nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 9.
(Norma transitoria).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, i corsi di cui agli articoli 4 e 5 sono tenuti da medici chirurghi già abilitati a seguito di frequenza di specifici corsi in materia o che hanno esercitato almeno per un quinquennio l'attività di applicazione e di somministrazione di ossigeno nelle sue forme molecolari.
      2. Le associazioni, le federazioni e le società scientifiche autorizzate alla prima nomina dei componenti della commissione sono: l'Associazione italiana di neuroradiologia, la Federazione italiana ossigeno-ozonoterapia, la Società scientifica Eumedica ozono e la Società scientifica italiana di ossigeno-ozonoterapia.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. I componenti della commissione sono nominati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quindici giorni la commissione stessa approva lo statuto recante le regole per il suo funzionamento.


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