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PDL 1711

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1711


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BIANCOFIORE, LA LOGGIA, BERTOLINI, STRACQUADANIO, SALTAMARTINI, ANGELI, CALABRIA, CARLUCCI, CESARO, CIRIELLI, COLUCCI, DE CORATO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, ANTONINO FOTI, JANNONE, LEHNER, MARINELLO, PANIZ, PAPA, PUGLIESE, RAISI, SIMEONI, STEFANI, TORRISI, ZACCHERA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della comunità linguistica italiana e dei mistilingue nella provincia autonoma di Bolzano

Presentata il 29 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Qual è la minoranza linguistica meglio tutelata in Europa? Certamente non quella italiana, neppure formalmente individuata nell'ambito dell'«autonomissima» provincia di Bolzano, ma la minoranza austriaca in tutto il territorio nazionale. All'interno della provincia autonoma di Bolzano, provincia a caratterizzazione etnica, senza dubbio gli italiani, come dimostrato anche dal recente sondaggio del quotidiano tedesco «Dolomiten» si sentono vessati e frustrati rispetto alla maggioranza di lingua tedesca, «dolcemente coccolata» dai vari governi italiani succedutisi negli anni. Gli italiani dell'Alto Adige sono «spaesati», come titola un noto libro di un giornalista locale relativo al «compromesso etnico» nato sessantuno anni fa dall'accordo De Gasperi-Gruber, che confermò l'appartenenza dell'Alto Adige all'Italia inserendolo in un'autonomia regionale che oggi è stata progressivamente smembrata delegando poteri fortissimi alle due province e favorendo pertanto, nella provincia autonoma di Bolzano, la creazione di una minoranza italiana in terra italiana all'interno di una realtà etnica nella quale il gruppo tedesco è pari a circa 300.000 unità e quello italiano supera di poco le 100.000 unità e i mistilingue, fenomeno in grande crescita, non possono essere censiti e, dunque, non sono legalmente riconosciuti.
      In aggiunta, la comunità italiana nella provincia di Bolzano si trova in una condizione di declino demografico per penalizzazioni di varia natura e di ogni sorta, legate però sempre ad una sostanziale discriminazione etnico-linguistica. Tutto ciò nasce da un'interpretazione della gestione della provincia autonoma di Bolzano (che è stata lasciata nelle mani dei partiti di lingua tedesca ininterrottamente per più di mezzo secolo) che è diventata sempre più estensiva e pervasiva, fino al punto da comportare una cristallizzazione della posizione dominante della comunità tedesca e una lenta, voluta e, talvolta, indiretta marginalizzazione del gruppo linguistico italiano.
      Con l'accordo De Gasperi-Gruber fu sancita una completa autonomia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e per l'Alto Adige furono stabilite norme per l'accesso privilegiato alla pubblica amministrazione dei cittadini di lingua tedesca (proporzionale etnica) e per l'introduzione del bilinguismo. Inoltre, con la concessione di uno statuto speciale del tutto particolare alla regione Trentino-Alto Adige e con la complicità di alcune forze politiche, le province di Trento e di Bolzano hanno ottenuto una larga autonomia dinamica attraverso le commissioni paritetiche, che tutt'oggi esautorano il Parlamento della sua competenza legislativa e che di fatto le ha trasformate in due regioni distinte e, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, la comunità italiana è diventata, come si diceva, di gran lunga minoritaria.
      Nel dicembre del 1971 è stato poi approvato dal Parlamento un «pacchetto» contenente provvedimenti che hanno ampliato ulteriormente i poteri amministrativi e legislativi delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma a tali provvedimenti, molto favorevoli alla comunità di lingua tedesca, si è data un'attuazione estremamente estensiva che ha finito per rendere la comunità di lingua italiana una comunità di «figli di un Dio minore». A questo si è aggiunta la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione che ha aggravato ulteriormente la situazione concentrando altri poteri nelle due piccole «province/regioni» autonome.
      È senza dubbio anacronistico che in un momento in cui si sta puntando a un'Europa unita e all'abolizione delle frontiere tra i 27 Stati che compongono l'Unione europea si indugi ancora nella difesa di localismi obsoleti e di comunità di persone che dovrebbero sentirsi ora più che mai dei cittadini europei invece di ricercare privilegi amministrativi e fiscali superati dal tempo, dalla storia e dai fatti. E ancora più paradossale è che dall'altra parte del confine del Brennero, nella «madre patria Austria», l'italiano e gli italiani sono considerati «in», da imitare, si impara come seconda lingua la lingua di Dante e si trasforma la toponomastica in bilingue quando non in trilingue. In Alto Adige avviene l'esatto contrario. La politica miope tende a cancellare ogni traccia di identità e di cultura italiane, si favoriscono l'impresa, il commercio, l'artigianato e l'associazionismo tedeschi assistendo alla progressiva sparizione, specie in periferia, della presenza italiana in ogni settore strategico economico con la conseguenza, fin troppo evidente, della cosiddetta «Todesmarsch» - marcia della morte, della sparizione, dell'assottigliamento della comunità italiana.
      Si propone pertanto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per verificare lo stato e le condizioni della minoranza italiana nella provincia autonoma di Bolzano e per definire gli eventuali interventi amministrativi e legislativi necessari per garantire un'assoluta parità di diritti, come peraltro previsto dall'articolo 3 della Costituzione, tra i componenti delle diverse comunità linguistiche presenti nella provincia autonoma di Bolzano.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'istituzione di tale Commissione e definisce lo scopo a cui è diretta.
      L'articolo 2 definisce i criteri di composizione della Commissione e la durata della stessa.
      L'articolo 3 definisce i compiti precipui della Commissione.
      L'articolo 4 individua i poteri e i limiti della Commissione, che si comporterà come un'autorità giudiziaria decidendo anche sulla necessità di apporre il segreto su atti e su documenti da essa utilizzati ai fini dell'indagine.
      L'articolo 5 impone alla Commissione l'obbligo del segreto.
      L'articolo 6 prevede l'adozione di un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori della Commissione e pone a carico del bilancio di entrambe le Camere le spese di funzionamento della stessa Commissione.
      L'articolo 7, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare sulla condizione della comunità linguistica italiana e dei mistilingue nella provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
      2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. La Commissione elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti il presidente e due vicepresidenti, di cui almeno uno appartenente alla coalizione di minoranza, e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
      4. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento, prorogabili al massimo di altri sei mesi o secondo le necessità.
      5. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta alle Camere la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) verificare l'andamento demografico della minoranza italiana nella provincia autonoma di Bolzano negli ultimi trent'anni e indagare sulle cause della sua evoluzione;

          b) indagare sulle condizioni di accesso al lavoro dei componenti delle varie comunità linguistiche nel territorio della provincia autonoma di Bolzano;

          c) verificare le condizioni di accesso agli impieghi pubblici dei componenti delle varie comunità linguistiche nella provincia autonoma di Bolzano;

          d) verificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella provincia autonoma di Bolzano;

          e) verificare se le condizioni di accesso alle libere professioni e alle attività di lavoro autonomo in campo industriale, agricolo, artigianale, commerciale e nei servizi sono paritarie tra i membri delle comunità linguistiche nella provincia autonoma di Bolzano;

          f) indagare sull'esistenza di forme di discriminazione diretta o indiretta ai danni della comunità linguistica italiana e se queste configurino una violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

          g) proporre eventuali correttivi amministrativi e legislativi al fine di garantire l'assoluta parità tra i componenti delle varie comunità linguistiche presenti nella provincia autonoma di Bolzano.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
      3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
      4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 6.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
      2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      6. Le spese di funzionamento della Commissione, pari a 50.000 euro, eventualmente incrementabili, in caso di proroga della durata della Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, di una somma pari a 20.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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