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PDL 2013

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2013



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)

di concerto con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1o dicembre 2005

Presentato il 12 dicembre 2008


      

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Onorevoli Deputati!

      Contesto dell'Accordo.

      Il presente Accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le Parti al fine di coordinare e di rendere più efficaci i contributi europeo e ucraino al sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS). Per la prestazione di servizi GNSS la Commissione europea ha infatti lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea, un sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare. Basato su una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad un'altitudine di 24.000 chilometri, il sistema è programmato per offrire servizi di carattere generale, commerciali, di interesse pubblico (quali quelli relativi alla navigazione aerea e marittima, alla gestione del traffico su strada e su ferrovia, ai servizi di emergenza, alla ricerca e al salvataggio), di protezione civile, di controlli doganali e di frontiera e di polizia.
      L'Accordo in parola fa parte del processo di internazionalizzazione del sistema europeo di navigazione satellitare, discusso e approvato in sede comunitaria, che ha consentito la definizione di una strategia di allargamento delle alleanze in ambito mondiale e la definizione di un testo di accordo base valido per gli accordi internazionali in generale.
      Il sistema europeo di navigazione satellitare è costituito delle due componenti denominate European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) e GALILEO.
      EGNOS, un sistema europeo di ampliamento dei segnali civili dei sistemi Global Positioning System (GPS), statunitense, e Global Navigation Satellite System (GLONASS), russo, è ormai sviluppato e pronto a entrare in attività. L'Unione europea ha elaborato una strategia di allargamento del sistema, a sud verso i Paesi dell'Africa settentrionale e ad est e sud-est verso i Paesi dell'ex Unione Sovietica, con obiettivi anche più ambiziosi, resi tuttavia possibili attraverso l'estensione di stazioni di terra e relative reti di comunicazioni.
      GALILEO è il sistema europeo di navigazione satellitare a copertura globale. Nel 2002 il Consiglio dell'Unione europea, con il regolamento (CE) n. 876/2002 del 21 maggio 2002, ha provveduto a costituire l'impresa comune GALILEO e ha avviato la fase di sviluppo (2002-2005) per la verifica e per la messa a punto delle componenti dell'architettura del sistema. A questa è seguita una fase di spiegamento - lancio dei satelliti - e commerciale (2006-2007). I costi stimati si attestano sui 3,2 miliardi di euro; la Commissione europea conta di reperirne i due terzi dal settore privato e la restante quota dagli Stati membri.
      Il processo di internazionalizzazione del sistema è particolarmente importante; GALILEO ha infatti necessità di trovare mercato in tutti i Paesi del mondo, in competizione con i sistemi di navigazione satellitare già esistenti e con quelli di nuova generazione. L'Accordo con l'Ucraina, inquadrato in questa strategia, è il terzo a essere stato concluso, dopo quelli con la Cina, il 30 ottobre 2003, e con Israele, il 13 luglio 2004. Analoghi accordi sono stati firmati con la Corea del Sud, il 9 settembre 2006, e con il Marocco, il 12 dicembre 2006. GALILEO è tecnicamente compatibile e interoperativo con il sistema statunitense di radionavigazione via satellite GPS (Unione europea e Stati Uniti d'America hanno concluso un accordo in materia il 26 giugno 2004), mentre sono ancora in corso negoziati per consentire un intercollegamento anche con il sistema russo GLONASS (gestito, come il GPS, dalle autorità militari).

Iter procedurale di firma dell'Accordo.

      Già nell'ottobre 2003, a seguito dell'adozione di una dichiarazione comune dell'Unione europea e dell'Ucraina sulla cooperazione in materia di navigazione satellitare, Kiev aveva espresso l'auspicio di pervenire a un accordo per la partecipazione a GALILEO, aspirazione accolta dalla Commissione europea nel settembre 2004. Il testo di accordo è stato parafato il 3 giugno 2005 e firmato a Kiev il 1o dicembre 2005.

Finalità dell'Accordo.

      La cooperazione in ambito GALILEO conferisce ai Paesi che vi aderiscono l'opportunità di partecipare alla costituzione, allo sviluppo e alla gestione di un'infrastruttura strategica, nonché di contribuire a promuovere un uso ampio e innovativo dei servizi offerti dal sistema per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e per la misurazione del tempo.
      L'Ucraina, in particolare, figura tra gli otto Paesi più importanti al mondo in materia di programmi spaziali e le sue attività nel campo della navigazione satellitare sono molto avanzate. L'industria spaziale ucraina, inoltre, è un leader mondiale nella progettazione e nella produzione di veicoli di lancio e di componenti dei sistemi GNSS.
      GALILEO consentirà la collaborazione tra l'Unione europea e l'Ucraina in una molteplicità di settori quali scienza e tecnologia, industria, servizi, sviluppo dei mercati, frequenze e omologazioni. L'intensificazione delle attività di cooperazione in ambito GALILEO è tra l'altro contemplata dalle direttive negoziali, approvate dal Consiglio dell'Unione europea nel gennaio del 2007, per la conclusione di un accordo «rafforzato» tra Unione europea e Ucraina, che sostituirà l'attuale Accordo di partenariato e di cooperazione (APC), scaduto il 1o marzo 2008, nell'ambito del quale vengono disciplinate le relazioni tra le Parti.

Esame delle disposizioni.

      L'Accordo si compone di diciassette articoli.
      Articolo 1. Definisce l'obiettivo dell'Accordo, volto a incoraggiare e a migliorare la cooperazione tra le Parti nel campo della navigazione satellitare globale per scopi civili.
      Articolo 2. Illustra la terminologia dell'Accordo al fine di migliorarne la comprensione, nonché i servizi di pubblica utilità o aventi applicazioni in campo commerciale e professionale, offerti da GALILEO. L'esercizio di GALILEO può essere trasferito a privati.
      Articolo 3. Definisce i princìpi che regolano l'attività di cooperazione: vantaggio reciproco basato su un equilibrio di diritti e di obblighi delle Parti; osservanza di procedure e di norme che disciplinano la gestione di GALILEO; offerta reciproca di opportunità per l'avvio di attività di cooperazione in progetti GNSS della Comunità europea e ucraini per scopi civili; scambio tempestivo di informazioni, anche tra istituzioni e imprese (articolo 14, paragrafo 5), adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 8, paragrafo 2).
      Articoli 4 e 5. Definiscono l'ambito e la tipologia delle attività di cooperazione: spettro radio, formazione e ricerca scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del mercato e commerciale, norme, misure di regolamentazione e certificazione, sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre regionali e globali, sicurezza, affidabilità e recupero dei costi. L'elenco può essere modificato di comune accordo.
      L'eventuale estensione della cooperazione ad altri settori, quali tecnologia e prodotti sensibili GALILEO, criptografia, particolari aspetti inerenti alla sicurezza del sistema, servizi pubblici e scambio di informazioni classificate sulla navigazione satellitare, potrà essere oggetto di un distinto accordo da concludere tra le due Parti. In considerazione della sensibilità di tali settori, ciascuno dei possibili accordi instaurerà un meccanismo appropriato che consenta all'Ucraina di raccomandare l'assoggettamento ad autorizzazione di esportazione per eventuali prodotti (articolo 8, paragrafo 3).
      L'Accordo lascia impregiudicate la struttura istituzionale prevista dal diritto comunitario ai fini del funzionamento di GALILEO, nonché l'applicazione della normativa che dà attuazione a impegni per quanto concerne non proliferazione, controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e misure nazionali di protezione e di controllo di trasferimenti immateriali di tecnologia.
      Articolo 6. Le Parti convengono di continuare la cooperazione sulle questioni attinenti allo spettro radio, favorendo le assegnazioni di frequenze adeguate a GALILEO, al fine di assicurare una generale disponibilità dei servizi su scala mondiale e, in particolare, a vantaggio degli utenti in Ucraina e nella Comunità europea. Le Parti identificheranno altresì soluzioni idonee per la protezione delle frequenze della radionavigazione da possibili interferenze e interruzioni.
      Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come deroga alle normative dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
      Articolo 7. Disciplina la promozione delle attività comuni di formazione e ricerca nel campo del GNSS tramite programmi comunitari e ucraini, ivi inclusi il Programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea.
      Articolo 8. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche tramite la creazione di joint-venture o la reciproca partecipazione alle associazioni industriali dell'altra Parte.
      Le esportazioni di prodotti sensibili in ambito GALILEO effettuate dall'Ucraina verso Paesi terzi saranno sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente per il sistema, se tale autorità ha raccomandato di assoggettare i prodotti a un'autorizzazione di esportazione.
      Articolo 9. Al fine di incoraggiare il commercio e gli investimenti nelle rispettive infrastrutture di navigazione satellitare, le Parti sensibilizzano l'opinione pubblica alle attività di GALILEO e individuano i potenziali fattori di ostacolo all'espansione delle applicazioni GNSS.
      Articolo 10. In materia di norme, certificazioni e misure regolatrici, le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e di certificazione. Esse sostengono lo sviluppo di norme GALILEO e ne promuovono l'applicazione su scala mondiale; favoriscono un più ampio uso dei servizi GALILEO per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana; si coordinano in tutte le questioni attinenti al GNSS che si presentino in sede di Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, di Organizzazione marittima internazionale e di Unione internazionale delle telecomunicazioni.
      A livello bilaterale, le Parti assicurano che le procedure di certificazione e di concessione di licenze in materia di GNSS vengano basate su criteri trasparenti e non discriminatori e non introducano inutili ostacoli al commercio.
      Articolo 11. Contempla lo sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre di portata mondiale e regionale; in particolare, le Parti cooperano, a livello regionale, per la realizzazione di un sistema basato su GALILEO in Ucraina, con lo scopo di garantire integrità regionale e servizi di elevata precisione in aggiunta a quelli da esso forniti su scala mondiale. Le Parti intendono poi estendere all'Ucraina l'EGNOS, che fornisce agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali, attraverso un'infrastruttura terrestre che comprenda le stazioni ucraine di misurazione di distanza e di monitoraggio dell'integrità del sistema.
      Articolo 12. Quanto alla sicurezza, l'Unione europea e l'Ucraina si impegnano a garantire la protezione e la continuità dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tale scopo, le Parti prevedono di instaurare un adeguato canale di consultazione, le cui procedure saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza.
      Articolo 13. Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire e per applicare un regime di responsabilità in materia di recupero dei costi soprattutto nell'ambito di organizzazioni internazionali e regionali, allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.
      Articolo 14. Il Governo ucraino e la Commissione europea sono preposti al coordinamento delle attività di cooperazione di cui al presente Accordo; essi istituiscono, nel quadro dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, un Comitato direttivo GNSS, composto da funzionari delle due Parti, con un proprio regolamento interno. Il presente articolo definisce inoltre i compiti e le modalità degli incontri del Comitato, che si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nell'Unione europea e in Ucraina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti. Se ritenuto opportuno, il Comitato può istituire gruppi tecnici di lavoro su materie determinate.
      Le spese sostenute dal Comitato o in sua vece sono poste a carico della Parte alla quale riferiscono i rappresentanti ufficiali. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante.
      Al paragrafo 4 si prevede la possibilità di partecipazione di organismi ucraini alla GALILEO Joint Undertaking (l'impresa comune tra la Commissione europea e l'Agenzia spaziale europea, costituita per la gestione della fase di ricerca e sviluppo del sistema) o all'Autorità europea di vigilanza del GNSS, nel rispetto della legislazione e delle procedure applicabili.
      Articolo 15. L'ammontare e le modalità del contributo dell'Ucraina a GALILEO attraverso l'impresa comune saranno oggetto di un accordo distinto. Nell'ambito dei programmi di cooperazione, conclusi in virtù del presente Accordo, verrà agevolata quanto più possibile la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.
      Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione di un sostegno finanziario ai partecipanti dell'altra Parte per lo svolgimento di tali attività, verranno applicate esenzioni fiscali e doganali, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte.
      Articolo 16. Per quanto riguarda il sorgere di eventuali controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo, le Parti privilegiano una composizione in via amichevole, ricorrendo eventualmente anche ai meccanismi di risoluzione di controversie previsti dall'Accordo di partenariato e di cooperazione.
      Articolo 17. L'articolo disciplina: le modalità di entrata in vigore (il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne; le notifiche sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'Accordo) e di denuncia dell'Accordo; le modalità di modifica (gli emendamenti concordati entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti hanno notificato al depositario l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne); la durata quinquennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori periodi di cinque anni (le Parti possono, mediante un preavviso di tre mesi, porre fine all'Accordo); le versioni linguistiche.
      Gli oneri relativi all'attuazione dell'Accordo risultano a carico del programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea.
      Per le suddette considerazioni, dal predetto Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Si riporta, per comodità, il contenuto degli articoli dell'Accordo relativi a specifici aspetti finanziari.
      Articolo 13: le Parti cooperano, ove opportuno, per definire e per applicare un regime di responsabilità in materia di recupero dei costi, soprattutto nell'ambito di organizzazioni internazionali e regionali, allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.
      Articolo 14: funzionamento del Comitato direttivo GNSS, composto da funzionari delle due Parti. Il Comitato si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nell'Unione europea e in Ucraina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti. Le spese sostenute dal Comitato sono a carico della Parte alla quale riferiscono i rappresentanti ufficiali. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante.
      Al paragrafo 4 si prevede la possibilità di partecipazione di organismi ucraini alla GALILEO Joint Undertaking (l'impresa comune tra la Commissione europea e l'Agenzia spaziale europea, costituita per la gestione della fase di ricerca e sviluppo del sistema) o all'Autorità europea di vigilanza del GNSS.
      Articolo 15: partecipazione finanziaria dell'Ucraina a GALILEO attraverso l'impresa comune. L'ammontare e le modalità del contributo dell'Ucraina saranno oggetto di un accordo distinto. Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l'erogazione di un sostegno finanziario ai partecipanti dell'altra Parte per lo svolgimento di tali attività, verranno applicate esenzioni fiscali e doganali, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

        1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        In materia di impatto normativo, non si ritiene che l'Accordo, una volta entrato in vigore, implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né sollevi problemi di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea.
        In particolare, l'Accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale prevista dal diritto comunitario ai fini del funzionamento di GALILEO; l'Accordo lascia altresì impregiudicata l'applicazione della normativa che dà attuazione agli impegni di non proliferazione, controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e misure nazionali relative alla protezione e ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia (articolo 4, paragrafo 3).
        Nessuna disposizione dell'Accordo può poi essere interpretata come deroga alle norme applicabili nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (articolo 6, paragrafo 4).

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 2 e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nella normativa comunitaria.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento e destinatari diretti e indiretti.

        Le attività di cooperazione previste dall'Accordo comprendono attività comuni di ricerca nel campo del GNSS, che saranno promosse dalle Parti tramite programmi europei e ucraini, compresi il Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo della Comunità europea e i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea.
        Per quanto concerne i destinatari, GALILEO offrirà servizi di posizionamento via satellite di affidabilità garantita a singoli cittadini ed enti pubblici (la tecnologia contribuirà a migliorare considerevolmente i sistemi di orientamento, la prevenzione degli incidenti, l'efficienza organizzativa della protezione civile e la tutela dell'ambiente), nonché alle imprese delle due Parti, tra le quali viene incoraggiata la collaborazione anche tramite la creazione di joint-venture o la reciproca partecipazione alle associazioni industriali dell'altra Parte.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        L'Accordo mira a favorire lo sviluppo e la gestione di un'infrastruttura strategica e a contribuire a promuoverne un uso ampio e innovativo per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana, nonché per la navigazione e per la misurazione del tempo.

C) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

        L'autorizzazione parlamentare alla ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1o dicembre 2005.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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