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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1972-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1972 e rilevato che:
esso reca un contenuto ampio e complesso, in quanto i suoi 36 articoli incidono su numerosi ambiti normativi con misure che appaiono unificate dal perseguimento di obiettivi economico-finanziario sintetizzabili in quattro grandi aree di intervento: sostegno alle famiglie (mediante il cosiddetto bonus famiglia e misure su mutui casa, tariffe e condizioni di accesso al credito); ripresa dell'economia (mediante agevolazioni tributarie, misure di sostegno del credito, semplificazione di oneri gravanti sulle imprese e talune modifiche alla disciplina finanziaria necessarie a seguito delle turbolenze insorte sui mercati finanziari); ridisegno del quadro strategico nazionale (attraverso lo snellimento dei meccanismi di distribuzione delle risorse da destinare ad occupazione, formazione e interventi infrastrutturali, il potenziamento degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento delle opere strategiche di interesse nazionale, l'ampliamento delle funzioni della Cassa Depositi e Prestiti e lo stanziamento di risorse aggiuntive per le ferrovie ed il trasporto pubblico locale); miglioramento dei saldi di bilancio (mediante il potenziamento degli accertamenti fiscali, nonché con maggiori controlli sulla fruizione dei crediti d'imposta e delle agevolazioni previste);
nel perseguire l'intento complessivo di fronteggiare una eccezionale situazione di crisi internazionale, il provvedimento in esame si caratterizza per la presenza di discipline che operano una tantum (come agli articoli 1 e 10) o in deroga alla disciplina vigente (in particolare l'articolo 8, l'articolo 12, comma 1, l'articolo 13, comma 1, capoverso 2, e l'articolo 15, commi 10 e 16) ovvero che sono qualificate come aventi natura sperimentale (l'articolo 4, comma 3, l'articolo 5, l'articolo 7, comma 1) o, ancora, di disposizioni il cui ambito di efficacia viene collegato alla peculiare congiuntura economica (si vedano, in particolare, l'articolo 8, l'articolo 15, comma 13 e l'articolo 18, comma 1, che richiamano la situazione di crisi economica e di turbolenza dei mercati) e, conseguentemente, di norme che dispongono strumenti operativi di contrasto alla crisi aventi carattere soltanto eventuale con riguardo al loro utilizzo (ad esempio, all'articolo 12) o con riferimento alla definizione complessiva degli oneri (si richiamano, al riguardo, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 4, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 2 e all'articolo 12, comma 9);
nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento
con le preesistenti fonti normative, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, l'articolo 14 interviene sull'ambito di applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993; l'articolo 15, comma 1, incide in maniera non testuale sull'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge n. 244 del 2007; l'articolo 20 introduce uno strumento che si sovrappone parzialmente a quello delineato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997); peraltro l'articolo 16 in particolare con i commi 8 e 9, reca misure volte a consentire che taluni adempimenti avvengano in via telematica, incidendo dunque su un settore normativo già regolato dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), e compromettendone i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un «codice» riferito ad un determinato settore disciplinare;
il decreto-legge modifica, sia in modo testuale che implicitamente, disposizioni di recente approvazione (l'articolo 3, comma 5, integra l'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2008; l'articolo 12, comma 11, incide sul decreto-legge n. 155 del 2008, modificando modalità applicative della disciplina civilistica per le operazioni finanziarie condotte dal Ministero dell'economia; l'articolo 15, comma 7, ultimo periodo, amplia indirettamente l'ambito di applicazione dell'articolo 81, commi 23 e 24, del decreto-legge n. 112 del 2008; l'articolo 18 ridefinisce la destinazione di risorse e di fondi disciplinati dagli articoli 6-quater e 6-quinquies del citato decreto-legge n. 112), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
reca disposizioni che si sovrappongono o si intrecciano con norme già approvate dalla Camera dei Deputati ovvero già contenute in disegni di legge di conversione in corso di esame presso questo ramo del Parlamento: l'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, si riferisce alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per la quale è invece disposta la soppressione nell'articolo 16 del disegno di legge cosiddetto «collegato energia», approvato dalla Camera (C. 1441-ter), ed attualmente all'esame del Senato (S. 1195); analogamente, l'articolo 19 ripropone, con alcune differenze, le disposizioni contenute nell'articolo 27 del disegno di legge cosiddetto «collegato lavoro», approvato dalla Camera (C. 1441-quater) ed attualmente all'esame del Senato (S. 1167); l'articolo 33, nel disporre in materia di indennità di vacanza contrattuale, si affianca a quanto già disposto, all'articolo 2, comma 35, nel disegno di legge finanziaria per il 2009, modificato dal Senato ed nuovamente all'esame della Camera;
il decreto reca numerose disposizioni che demandano il compito di definire elementi attuativi della disciplina ad ulteriori adempimenti, in gran parte rimessi a decreti dell'Esecutivo, talvolta senza però fissarne il termine di adozione o descriverne adeguatamente presupposti procedurali ed ambiti di intervento (in particolare, l'articolo 3, comma 3, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio «sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni
per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali»; l'articolo 4 comma 1, prevede un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca «i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento» del Fondo di credito per i nuovi nati ivi istituito; l'articolo 7, comma 2, rimette ad un decreto del Ministro dell'economia la definizione del «volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo»; l'articolo 11, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia la definizione di criteri, condizioni e modalità per gli interventi di garanzia del Fondo di garanzia operante presso il Mediocredito centrale; l'articolo 12, comma 12, affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia la fissazione di «criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo»; l'articolo 22, comma 3, autorizza il Ministero dell'economia «a compiere qualsiasi atto necessario» per la costituzione della società di gestione prevista per la realizzazione di Expò Milano 2015); tale circostanza è suscettibile di ingenerare perplessità soprattutto per i casi in cui non sia preclusa l'incidenza di tali strumenti giuridici su fonti normative di rango sovraordinato (in particolare, l'articolo 4, comma 3, demanda al decreto del Presidente del Consiglio la misura e le modalità attuative delle previste riduzioni dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; l'articolo 12, comma 9, affida ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di individuare le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse anche mediante la riduzione di «singole autorizzazioni legislative di spesa», definendo dunque un nuovo ed ulteriore strumento di flessibilità nella gestione del bilancio statale, diverso da quello contemplato dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, e simile invece a quello configurato nel testo originario del decreto-legge n. 155 del 2008, poi modificato durante l'iter di conversione); peraltro, appaiono produrre effetti su strumenti giuridici non aventi rango di fonte normativa primaria le disposizioni dell'articolo 2 (che trasferisce una quota della rata di mutuo dal contraente allo Stato incidendo dunque su clausole contrattuali anche se con esclusivo riguardo alle modalità della prestazione, e non al quantum), dell'articolo 3, commi 2 e 4 (che si riflette sull'operatività di previsioni tariffarie contenuti in atti convenzionali) e le norme contenute nell'articolo 14, commi 6, 7 e 8 (ove si ridisciplinano aspetti relativi al regolamento di fondi di investimento);
il provvedimento introduce misure che sono immediatamente operative già dai prossimi giorni e dai prossimi mesi, ad esclusione di quelle dell'articolo 3, comma 12 (che fissa un termine che scade tra due anni), e di quelle dell'articolo 16, commi 6 e 7, i cui effetti finali sono invece destinati a prodursi in un momento significativamente differito rispetto all'entrata in vigore della norma (rispettivamente entro tre anni quelle del comma 6, ed entro un anno quelle del comma 7), per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata
applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nei casi di specie non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti);
il testo contiene riferimenti normativi che dovrebbero essere corretti (l'articolo 2, comma 3, rinvia in modo incongruo all'articolo 16, comma 9, «del presente decreto»; l'articolo 20, comma 9, terzo periodo, rinvia «al comma 3, secondo e terzo periodo» mentre il rinvio dovrebbe riguardare il quarto e quinto periodo del comma 3; l'articolo 23, comma 2, richiama il decreto legislativo n. 490 del 1999, ora abrogato e sostituito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), nonché termini di efficacia di talune disposizioni formulati in modo erroneo (l'articolo 16, commi 6 e 7, collega l'efficacia delle disposizioni all'entrata in vigore «della presente legge»; l'articolo 31, comma 3, secondo periodo, nel novellare testualmente l'articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005, fissa un termine con riguardo al «presente decreto», mentre dovrebbe invece riferirsi all'entrata in vigore della nuova disposizione introdotta); inoltre le rubriche degli articoli 13, 14 e 24 recano un riferimento generico alla normativa europea, senza specificare gli estremi dell'atto (rispettivamente, la direttiva 2004/25/CE, la direttiva 2007/44/CE e la decisione 2003/193/CE della Commissione);
esso adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (l'articolo 12, comma 4, prevede che «il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso»; inoltre, il comma 11 disciplina le «operazione della specie»; l'articolo 18, comma 2, reca la locuzione «libere convenzioni volontariamente sottoscritte»);
all'articolo 19, il decreto in esame reca due capoversi, contravvenendo alla regola di cui al paragrafo 7, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi («Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto, senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla fine del comma. Le uniche eccezioni ammissibili sono: la suddivisione del comma in lettere anziché in periodi; il comma che reca una novella»);
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 7, comma 2 - ove, con riferimento all'applicazione di nuove modalità di pagamento dell'IVA, si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia il compito di stabilire «il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo» - valutino le Commissioni la congruità dello strumento normativo ivi previsto a definire la platea dei destinatari della disposizione, non derivando dalla formulazione della disposizione in esame né parametri di riferimento né una quantificazione delle risorse utilizzabili; si valuti altresì, la necessità di introdurre meccanismi idonei ad assicurare un più penetrante ed incisivo ruolo delle Camere relativamente all'adozione del citato decreto;
all'articolo 12, commi 9 e 10 - che, nel quadro degli interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria, introduce uno strumento sostanzialmente identico a quello già previsto nel testo originario dell'articolo 1 del decreto-legge n. 155 del 2008, volto a consentire l'adozione da parte del Presidente del Consiglio di uno strumento di carattere straordinario, e la sua immediata trasmissione al Parlamento - si valuti la necessità (rilevata in termini identici nel parere reso sul citato decreto-legge n. 155 del 2008, lo scorso 29 ottobre 2008) di introdurre meccanismi idonei ad assicurare un più penetrante ed incisivo ruolo delle Camere relativamente all'impiego (peraltro solo eventuale) di detto strumento, attesa la sua potenziale idoneità ad incidere anche su spese legislativamente previste, nonché la mancanza di un espresso termine finale di operatività della disposizione e quella di un tetto massimo di risorse utilizzabili;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
si proceda a correggere i riferimenti normativi recati:
a) dall'articolo 2, comma 3, ove si richiama in modo incongruo l'articolo 16, comma 9, «del presente decreto»;
b) dall'articolo 20, comma 9, terzo periodo, che intende riferirsi ai casi in cui possa comunque erogarsi un compenso per il commissario delegato nonostante la mancata realizzazione dell'opera, rinviando al secondo e terzo periodo del comma 3 (che invece attengono alla fase esecutiva dell'opera) e non, come invece appare corretto, al quarto e quinto periodo del comma 3 (che riguardano appunto le ipotesi di ritardo o di impossibilità nell'esecuzione);
c) dall'articolo 23, comma 2, che richiama il decreto legislativo n. 490 del 1999, in luogo del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che ha sostituito e dunque espressamente abrogato il citato decreto n. 490;
si proceda altresì, all'articolo 16, commi 6 e 7 - ove si indica il termine di efficacia delle disposizioni con riferimento all'entrata in vigore «della presente legge» - a fissare il medesimo termine con
riguardo, alternativamente, all'entrata in vigore del decreto in esame ovvero all'entrata in vigore della relativa legge di conversione;
all'articolo 31, comma 3, primo periodo - che estende l'ambito di applicazione dell'addizionale di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 anche «al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto» - valutino le Commissioni l'esigenza di chiarire il significato normativo dell'espressione citata.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4, comma 3 - che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio il compito di definire la misura e le modalità attuative delle riduzioni dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico aventi un reddito inferiore ad una determinata soglia - dovrebbe valutarsi l'opportunità, essendo predeterminato l'importo complessivo massimo e la platea dei destinatari ma non l'ammontare del beneficio riconosciuto in via sperimentale e limitato al solo 2009, di prevedere in ogni caso il coinvolgimento delle Camere nell'adozione del decreto;
all'articolo 8 - che rimette ad un decreto del Ministro dell'economia l'integrazione degli studi di settore «al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali», in deroga all'articolo 1, comma 1, del regolamento di delegificazione n. 195 del 1999 - dovrebbe precisarsi a quali prescrizioni contenute nel citato articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 si intenda derogare, atteso che la disposizione da ultimo richiamata interviene sia sui termini (entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore, prorogato, per il solo 2008, al 31 dicembre) che sulle modalità di pubblicazione degli studi di settore (prevedendone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); dovrebbe, inoltre, precisarsi l'ambito temporale di applicazione della deroga prevista nella disposizione in esame;
all'articolo 12, comma 12 - che affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia la fissazione di «criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo», con formule sostanzialmente identiche alla previsione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2008, nel testo originario - dovrebbe valutarsi l'opportunità (rilevata in termini identici nel parere reso sul citato decreto-legge n. 155, lo scorso 29 ottobre 2008) di verificare se, data l'ampiezza di contenuto, sia congrua la scelta dello strumento del decreto, con specifico
riguardo alla natura non regolamentare, nonché l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle Camere;
all'articolo 16, commi 8 e 9 - volti a disciplinare modalità organizzative delle pubbliche amministrazioni per agevolare l'uso delle nuove tecnologie digitali nella trasmissione dei documenti - dovrebbe procedersi ad un'espressa novella del Codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), al fine di preservare la struttura di fonte unitaria del testo codicistico, cui si ispira anche la previsione dell'articolo 89 del citato decreto legislativo, secondo cui «la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice»;
analogamente, all'articolo 14, comma 1 - che interviene sull'ambito di applicazione all'articolo 19 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - dovrebbe valutarsi l'opportunità di una modifica testuale del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
all'articolo 20 - ove si introducono, secondo quanto riportato in rubrica, «norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento ed un'eventuale fusione con la disciplina contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, atteso che l'ambito di applicazione risulta apparentemente sovrapponibile (l'articolo in esame si riferisce a «investimenti pubblici di competenza statale ... ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali», con formule dunque simili ma non coincidenti a quelle del citato articolo 13 che, in particolare, riguarda «le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte .... di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali..») e che le facoltà e i poteri dei commissari straordinari previsti da entrambe le disposizioni appaiono anch'essi simili ma non coincidenti;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 6, comma 1 - la cui rubrica reca un riferimento alla sola deduzione dall'IRES della quota di IRAP - dovrebbe chiarirsi se tale deduzione testualmente riferita solo all'imposta sul reddito delle società (IRES), debba invece intendersi relativa anche all'IRPEF, in ragione del richiamo all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, che riguarda anche le imprese individuali;
all'articolo 19, commi 1, 6, 15, 16 e 18 - che dispone in merito all'utilizzo del «fondo per l'occupazione» le cui risorse, per effetto
dell'articolo 18, comma 1, lettera a), sono invece confluite nel fondo sociale per l'occupazione e formazione, ivi istituito - dovrebbe verificarsi l'opportunità di fare riferimento al nuovo fondo istituito dall'articolo precedente;
all'articolo 20, comma 8 - secondo cui «i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire meglio i provvedimenti cui ci si intende riferire, tenendo conto che l'articolo prevede anche decreti del Presidente del Consiglio;
all'articolo 23, comma 4 - che consente la detraibilità di talune somme dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, richiamando in proposito l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 - dovrebbe specificarsi se la detrazione operi ai soli fini IRPEF, cui la citata legge n. 449 si riferisce, ovvero possa riguardare anche i redditi delle persone giuridiche, come potrebbe desumersi dal tenore letterale della disposizione in esame che si indirizza genericamente ai «soggetti che li hanno erogati»;
all'articolo 29 - volto a disciplinare il credito di imposta per spese per attività di ricerca e le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici - dovrebbe procedersi ad un coordinamento tra il comma 1, secondo periodo, che rinvia ai commi 2 e 3 per le detrazioni concernenti la riqualificazione energetica, e i medesimi commi 2 e 3 che, invece, si riferiscono esclusivamente alle sole attività di ricerca, mentre la specifica procedura in ordine all'utilizzabilità delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici risulta recata dai successivi commi da 6 a 10;
all'articolo 31, comma 3, secondo periodo - che novella l'articolo 1, comma 466, della legge finanziaria 2006 con riguardo all'addizionale gravante sul materiale pornografico riferita a «ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti» - dovrebbe chiarire in che termini la qualifica di materiale pornografico possa riferirsi anche alle opere letterarie.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
rinviando a quanto detto in premessa, con riferimento alle disposizioni - recate, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, all'articolo 19 ed all'articolo 33 - abbia cura il legislatore di evitare, e ove esistente rimuovere, l'intreccio tra disposizioni contenute in provvedimenti contemporaneamente all'esame del Parlamento.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1972 Governo («Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»);
considerato che:
il decreto-legge in esame reca misure volte nel complesso al sostegno dell'economia;
secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non attribuendo totalmente alla competenza dello Stato gli interventi in materia di sviluppo economico, tende tuttavia ad unificare in capo allo Stato stesso gli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;
con riguardo alle singole disposizioni del provvedimento rilevano sia materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (rapporti dello Stato con l'Unione europea; tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), sia materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (grandi reti di trasporto; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali);
l'intervento di cui all'articolo 1 - che attribuisce, per il 2009, un beneficio economico straordinario (cosiddetto bonus) alle famiglie a basso reddito - potrebbe ricondursi prima facie alla materia dell'assistenza sociale, la quale rientra tra le materie di competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
peraltro la Corte costituzionale, in pronunce riferite a norme recanti misure analoghe a quella dell'articolo 1, ha ritenuto di poter riportare queste ultime alla materia della previdenza sociale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
l'articolo 12, al fine di ampliare lo spettro di opzioni a disposizione delle banche in caso di esigenze di patrimonializzazione e di agevolare, quindi, indirettamente, il credito alle imprese, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2009, a sottoscrivere, a determinate condizioni, strumenti finanziari emessi dalle banche italiane, senza peraltro indicare un limite massimo per le risorse utilizzabili a tal fine;
in particolare, il comma 9 dell'articolo 12 prevede che le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei predetti strumenti finanziari siano individuate, in relazione a ciascuna operazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può a tal fine intervenire sul bilancio dello Stato con ampli poteri mediante provvedimenti di rango non legislativo: attraverso la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con alcune esclusioni (articolo 12, comma 9, lettera a)); attraverso la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa (lettera b)); mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con alcune esclusioni (lettera c)); oppure, infine, mediante emissione di titoli del debito pubblico (lettera d));
le modalità di individuazione delle risorse di cui alla citata lettera c), in particolare, potrebbero incidere sulle disponibilità finanziarie di enti pubblici nazionali, la cui autonomia è garantita dalla Costituzione;
a differenza che nel testo originario del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 («Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali»), poi modificato in sede di conversione anche alla luce dei pareri espressi dalle Commissioni, è stato opportunamente previsto all'articolo 12 un limite temporale all'esercizio dei poteri ivi attribuiti al Governo;
l'emissione di titoli del debito pubblico, nulla disponendo il decreto-legge al riguardo, deve intendersi autorizzata soltanto nei limiti previsti dalla legislazione vigente;
a fronte di tali poteri di intervento sul bilancio dello Stato con atto non legislativo il comma 10 dell'articolo 12 si limita a prevedere che i predetti decreti del Presidente del Consiglio e i correlati decreti di variazione di bilancio siano trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti;
le disposizioni in questione devono essere valutate alla luce dell'articolo 81 della Costituzione, a norma del quale i bilanci sono approvati dalle Camere e ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte;
è necessario almeno assicurare un coinvolgimento del Parlamento nella fase di formazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni di sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi dalle banche e le relative modalità di copertura, soprattutto al fine di valutarne l'entità;
l'articolo 18 è volto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale;
le predette risorse sono assegnate, tra l'altro, al Fondo sociale per occupazione e formazione, contestualmente istituito (articolo 18, comma 1, lettera a));
non viene indicato attraverso quali strumenti normativi debbano essere disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo in questione;
occorre tenere conto del fatto che il Fondo in questione, essendo destinato, tra l'altro, al finanziamento di attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche (articolo 18, comma 2), interviene nelle materie dell'istruzione e della formazione, che sono attribuite, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla potestà legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);
l'articolo 19, comma 7, terzo periodo, prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua - previsti dall'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 - possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni, destinare interventi a misure temporanee ed eccezionali di tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento CE 2204/2002;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 51 del 2005, ha stabilito che, in materia di fondi interprofessionali per la formazione, il legislatore statale è tenuto ad articolare la normativa in modo da rispettare la competenza legislativa delle regioni a disciplinare il concreto svolgimento sul loro territorio delle attività di formazione professionale, dovendosi conseguentemente ritenere illegittima una norma in materia che non preveda strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra lo Stato e le regioni;
l'articolo 20 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN) programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, e detta un'articolata disciplina per velocizzare le procedure per la realizzazione degli investimenti stessi, prevedendo anche la nomina di commissari straordinari;
il medesimo articolo, ai commi 1 e 9, dispone che, per quanto riguarda gli (omologhi) interventi di competenza regionale e la definizione dei compensi spettanti ai relativi commissari straordinari delegati, si provvede con decreto del presidente della Giunta regionale;
l'individuazione dell'organo regionale competente a individuare gli interventi di competenza regionale ritenuti prioritari e la dettatura di una disciplina procedurale di dettaglio per la celere realizzazione degli interventi stessi costituiscono una ingerenza nell'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita alle regioni;
l'articolo 23, nell'intento condivisibile di incentivare, mediante la detassazione, la realizzazione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà, reca norme dettagliate - la cui formulazione peraltro non appare sempre perspicua - per la promozione e la realizzazione di opere di interesse locale da parte di gruppi di cittadini organizzati, incidendo in un ambito che, nell'ipotesi più favorevole allo Stato, potrebbe ricondursi alle materie «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni e delle attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
l'articolo 25, al comma 2, reca un'autorizzazione di spesa per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e regioni con Trenitalia s.p.a., prevedendo che la destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti sia definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; e, al comma 5, istituisce un fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale non ferroviario, prevedendo che le sue risorse siano ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata;
le disposizioni dei due citati commi investono la materia del trasporto pubblico regionale e locale, che è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 222 del 2005, ha chiarito che, sebbene non sia di norma consentito allo Stato prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza delle regioni, né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali, è comunque legittima - nella perdurante situazione di mancata attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali e del vigente finanziamento statale nel settore del trasporto pubblico locale - l'erogazione di risorse, a condizione però che sia previsto il pieno coinvolgimento (nella forma, dunque, dell'intesa) delle regioni nei processi decisionali concernenti il loro riparto;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) l'ultimo periodo del comma 1 e l'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 20 siano riformulati in modo da rendere la previsione in essi contenuta compatibile con l'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita delle regioni, in ogni caso salvaguardando la finalità cui l'articolo tende (vale a dire sostenere e assistere la spesa per investimenti pubblici prioritari, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole) e la conseguente disciplina del contenzioso amministrativo di cui al comma 8;
2) l'articolo 23 sia riformulato in forma di disciplina di principio e siano inoltre univocamente definiti la natura dei soggetti privati proponenti i microprogetti e degli interventi proponibili, l'ambito e i limiti degli interventi stessi;
3) all'articolo 25, i commi 2 e 5 siano riformulati in modo da prevedere l'intesa delle regioni sui decreti di riparto dei finanziamenti ivi previsti in materia di trasporto pubblico locale;
e con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
a) all'articolo 12, comma 9, sopprimere la lettera b);
b) all'articolo 12, comma 10, prevedere adeguate forme di coinvolgimento del Parlamento nella fase di formazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 del medesimo articolo;
c) all'articolo 18, indicare gli strumenti normativi per la disciplina delle modalità di funzionamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, i quali dovranno tenere conto dell'esigenza di coinvolgere le regioni con riguardo agli interventi che incidono su materie di competenza regionale;
d) all'articolo 19, comma 7, terzo periodo, garantire rapporti di leale collaborazione con le regioni, come richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 51 del 2005.
La IV Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
premesso che l'articolo 4, comma 3, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto stesso, titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35 mila euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività;
considerato che il citato articolo 4, comma 3, nel rinviare ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione della misura della predetta riduzione fiscale, non fissa alcun termine entro cui il decreto stesso deve essere adottato;
rilevata l'opportunità di inserire, all'articolo 18, comma 1, lettera b), tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture,
attraverso le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento degli arsenali di Taranto, Augusta e Messina;
preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, secondo cui la riduzione fiscale prevista all'articolo 4, comma 3, risulta applicabile a tutto il personale militare titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35 mila euro, come sarà espressamente chiarito dal successivo decreto del Presidente del Consigli dei ministri,
esprime
con le seguenti osservazioni:
sia stabilito un breve termine entro cui dovrà essere adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 3;
all'articolo 18, comma 1, lettera b), siano inseriti tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento degli arsenali di Taranto, Augusta e Messina.
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 2008 recante misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
rilevato che il comma 1 dell'articolo 17, che introduce una misura agevolativa diretta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero, prevede che uno dei requisiti per accedere a tale misura sia l'aver svolto documentata attività di ricerca o docenza presso università o centri di ricerca pubblici o privati all'estero per non meno di 2 anni, senza precisare i criteri e le modalità per la determinazione e la documentazione di tale attività di ricerca;
sottolineato che nel comma 3 dell'articolo 22, che autorizza invece il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della costituzione della Società di gestione prevista per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008, a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della Società, pari a 48 mila euro, si fa riferimento erroneamente al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2008 invece che a quello del 22 ottobre 2008;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 1 dell'articolo 17, appare necessario precisare i criteri e le modalità per la determinazione e la documentazione dell'attività di ricerca prevista come requisito per la concessione della misura agevolativa di cui medesimo comma 1 dell'articolo 17;
2) all'articolo 22, comma 3, appare necessario sostituire il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2008 con quello al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008.
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1972, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
preso atto che esso, al fine di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale e in conformità con gli indirizzi emersi in sede comunitaria, introduce un insieme di misure volte a:
favorire l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché a garantire l'accollo da parte dello Stato delle eventuali differenze di tasso dei mutui bancari stipulati a tasso variabile rispetto al saggio BCE;
promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;
riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo nel contempo alla introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;
preso atto positivamente dell'intervento del Governo, all'articolo 3, volto a sospendere gli incrementi tariffari autostradali nonché l'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali fino al 30 aprile 2009;
rilevata la necessità di attivare una politica positiva in materia di edilizia privata, in modo particolare sostenendo le fasce sociali economicamente più deboli, con particolare riferimento alle giovani coppie e alle famiglie numerose a basso reddito per l'acquisto della prima casa, anche in considerazione degli effetti positivi in termini di efficienza e di risparmio energetico, sostegno per l'indotto del settore dell'arredamento e, conseguentemente, maggiori entrate al bilancio dello Stato;
valutata favorevolmente, al medesimo articolo 3, la possibilità, per le concessionarie che ne facciano richiesta, di estendere la formula tariffaria semplificata prevista dalla nuova convenzione unica con Autostrade per l'Italia, anche in considerazione della necessità di porre fine ad una evidente disparità di trattamento nel settore, rilevata dalla Commissione europea con una recente procedura di infrazione;
rilevata l'opportunità, confermata anche dall'Antitrust e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel corso delle recenti audizioni sui temi relativi alle modalità di regolamentazione delle tariffe autostradali ed ai meccanismi del loro periodico adeguamento, di istituire un'Autorità dei trasporti in grado di svolgere una effettiva funzione di regolazione del mercato delle concessioni autostradali e dei trasporti in genere, posta la difficoltà di regolare la fase contrattuale, anche in considerazione della durata delle concessioni;
valutate altresì favorevolmente le disposizioni contenute agli articoli 18, 20 e 21 in materia di finanziamento degli investimenti e velocizzazione delle relative procedure amministrative, con particolare riferimento agli investimenti infrastrutturali e all'edilizia scolastica;
rilevata, peraltro, l'opportunità di cogliere l'occasione del provvedimento in esame, come richiesto anche dal mondo delle imprese e nel pieno rispetto della normativa comunitaria, per introdurre alcune disposizioni volte a rilanciare i grandi investimenti in grado di rimettere in moto il ciclo economico, ispirandosi ai principi di trasparenza ed efficacia ma soprattutto di efficienza e tempestività del procedimento amministrativo;
ritenuto che tale obiettivo vada perseguito, tra l'altro, semplificando ulteriormente - oltre a quanto già previsto dal provvedimento in esame - alcune procedure amministrative nonché imprimendo un'accelerazione straordinaria dei meccanismi di spesa e di realizzazione degli investimenti;
rilevata, inoltre, l'opportunità di introdurre strumenti e parametri oggettivi di premialità in capo alla stazione appaltante, in relazione all'esigenza dichiarata di accelerare le procedure e ridurre i tempi di realizzazione delle opere - anche se non specificamente contenute tra le opere prioritarie definite dalla legge obiettivo - attraverso una articolazione premiale degli incentivi per la progettazione e dei fondi a disposizione delle stazioni appaltanti;
apprezzate le misure previste dall'articolo 23 in materia di detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale, che incentivano le piccole e medie imprese e costituiscono una valida attuazione del principio di sussidiarietà;
rilevata, peraltro, la necessità di intervenire sulla disciplina introdotta dai commi da 6 a 11 dell'articolo 29 in materia di detrazioni del 55 per cento dall'imposta lorda per la riqualificazione energetica degli edifici, anche in considerazione degli evidenti benefici che essa ha prodotto finora in termini di sviluppo economico, sostegno alla piccola e media impresa ed emersione del lavoro non regolare;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, nell'ambito delle politiche di sostegno all'acquisto della prima casa, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiedere al governo un impegno per promuovere accordi con il sistema bancario affinché le stesse banche si impegnino a predisporre per i soggetti svantaggiati di cui in premessa le seguenti particolari condizioni di favore nella concessione dei relativi mutui: un tasso d'interesse parificato al tasso ufficiale di sconto della Banca Centrale Europea, maggiorato in misura non superiore allo 0,5 per cento, per un importo comunque non superiore a 200.000 euro; un valore massimo del mutuo pari all'ottanta per cento dell'immobile; la concessione di mutui esclusivamente per le tipologie di immobili che soddisfino i migliori requisiti di risparmio e di efficienza energetica e che siano realizzati con materiali a basso impatto ambientale (classe A+, A e B); il Governo individui i parametri per definire la percentuale di incremento del costo dell'immobile rispetto al valore medio degli immobili di edilizia residenziale pubblica nel comune di riferimento;
b) se necessario, provvedere alla copertura finanziaria degli oneri generati dalle misure di cui al punto a), tramite un fondo specifico alimentato con una quota delle risorse destinate all'edilizia residenziale e convenzionata ovvero, con una quota delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali;
c) all'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di proporre l'istituzione di una Autorità dei trasporti i cui compiti, a partire dalla situazione di emergenza degli investimenti sulla mobilità, potrebbero essere: a) verificare il rapporto tra concedenti e concessionari, esaminando periodicamente le tariffe e vigilando sulla ripartizione dei benefici derivanti dai miglioramenti di efficienza tra utenti dell'infrastruttura e concessionario stesso. A tal fine l'Autorità procede, tra l'altro, ad una verifica comparativa degli investimenti e dei costi di gestione e manutenzione delle concessionarie volta a stimolare un confronto competitivo tra le medesime; b) indirizzare eventuali guadagni derivanti dai recuperi di produttività e da incrementi di traffico superiori al livello preventivato anche verso benefici tariffari; c) proporre periodicamente al Parlamento elementi di verifica ed uno stabile riferimento istituzionale rispetto al sistema concessorio di costruzione e gestione delle autostrade;
d) all'articolo 20, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire il parere delle Commissioni parlamentari competenti, nella procedura di adozione del decreto del Presidente del Consiglio che individua gli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali;
e) al medesimo articolo 20, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire il primo periodo con i seguenti: «3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, delle relative strutture nonché utilizzando le risorse assegnate alla progettazione ed esecuzione dell'investimento, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, quando previsto, alla conferenza dei servizi, che dovrà comunque concludersi entro trenta giorni dalla sua apertura. La valutazione di impatto ambientale degli investimenti, ove necessaria e non ancora intervenuta, è emessa, trascorsi trenta giorni dall'avvio della procedura, in via sostitutiva dal commissario, che a tal fine si avvale delle figure professionali necessarie nell'ambito del quadro economico dell'investimento stesso. L'approvazione dei progetti da parte del commissario sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta; essa costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione dell'investimento e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.»;
f) al medesimo articolo 20, comma 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una più incisiva articolazione premiale degli incentivi per la progettazione e dei fondi a disposizione delle stazioni appaltanti, in particolare mediante l'introduzione di meccanismi che premino l'efficacia e la razionalizzazione della tempistica della procedura;
g) nell'ambito dell'articolo 23, siano adottate misure concrete volte a sostenere ulteriormente le piccole e medie imprese nel mercato dei lavori pubblici, nonché dei servizi e delle forniture;
h) per le motivazioni di cui in premessa, valutino inoltre le Commissioni la possibilità di sopprimere i commi da 4 a 11 dell'articolo 29, individuando al contempo, come già annunciato dal Governo, le risorse necessarie ad eliminare la retroattività della norma e prevedendo azioni finalizzate ad accogliere le domande presentate per l'anno 2008, nonché la possibilità di individuare le opportune risorse per evitare di porre limiti per gli anni successivi; si raccomanda in ogni caso di prevedere disposizioni utili al superamento del silenzio-rifiuto da parte dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» (C. 1972 Governo);
considerato che:
in generale, una situazione di crisi economica a livello globale, il decreto-legge reca significative misure volte a sostenere le famiglie con i redditi più bassi, ad attenuare il carico fiscale gravante sulle imprese, in particolare attraverso la previsione della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi di una quota dell'IRAP, e ad incrementare le risorse destinate agli investimenti pubblici in infrastrutture, al tempo stesso accelerando i tempi di realizzazione delle opere;
in particolare, per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione:
a) l'articolo 25 istituisce un fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione pari a 960 milioni di euro per il 2009 e autorizza contestualmente una spesa pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, finalizzati ad assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia S.p.A.; prevede altresì che le somme derivanti dal recupero di aiuti comunitari illegittimi siano destinate alle esigenze del trasporto locale non ferroviario;
b) l'articolo 26 autorizza la spesa di 65 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, per consentire la stipula della nuova convenzione con la società Tirrenia di navigazione S.p.A. e interviene
sulla disciplina vigente per favorire il processo di privatizzazione, che permetterà la piena liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo;
c) l'articolo 3 prevede, al fine di limitare gli oneri a carico dell'utenza, la sospensione, fino al 30 aprile 2009, degli incrementi tariffari autostradali relativi all'anno 2009;
valutato che:
appare opportuno che la formula semplificata del sistema di adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradali, di cui al comma 5 dell'articolo 3, sia basata, in modo più stringente, sugli investimenti effettuati dalle società concessionarie e sulla qualità dei servizi autostradali;
appare opportuno che una quota prevalente delle risorse destinate agli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. sia impiegata a procedere alla sostituzione di gran parte del materiale rotabile circolante, in ragione della sua obsolescenza;
appare opportuno che le risorse destinate a Trenitalia per assicurare i servizi ferroviari di trasporto pubblico locale siano finalizzate anche a garantirne livelli più elevati di qualità e di efficienza;
il rinnovo dei consigli di amministrazione della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle società controllate e la contestuale riduzione del numero dei componenti dei suddetti consigli potrebbe agevolare una tempestiva attuazione del processo di privatizzazione;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, con cui si novella il comma 2 dell'articolo 8-duodecies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si preveda che la formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio autostradali sia in ogni caso correlata, anche mediante l'individuazione di specifici parametri, all'ammontare degli investimenti effettuati dalle società concessionarie e alla qualità del servizio da queste prestato;
2) con riferimento al comma 1 dell'articolo 25, si precisi in modo esplicito che, compatibilmente con le esigenze finanziarie connesse al contratto di programma 2007-2011, il Fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., istituito ai sensi del comma medesimo, con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009, sia destinato in misura prevalente all'acquisto di materiale rotabile;
3) con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 25, che autorizza la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011, finalizzati alla stipula dei nuovi contratti di servizio con Trenitalia S.p.A, si preveda che l'erogazione delle risorse sia subordinata all'impegno al raggiungimento di adeguati livelli di qualità ed efficienza dei servizi di trasporto locale e alla verifica del pieno adempimento degli impegni previsti dai contratti di servizio in essere;
4) con riferimento al comma 1 dell'articolo 26, che autorizza la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula delle convenzioni con la società Tirrenia di navigazione S.p.A. e le società da questa controllate, si preveda la facoltà di procedere, per la gestione della fase che precederà la privatizzazione, al rinnovo del consiglio di amministrazione della società capogruppo e delle società controllate, riducendone il numero di componenti.
La X Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge recante: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972, Governo) per le parti di propria competenza;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) in relazione alle disposizioni dell'articolo 3, concernenti il blocco e la riduzione delle tariffe dell'energia elettrica e del gas, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre misure che consentano un passaggio graduale e controllato dall'attuale sistema (cosiddetto del prezzo marginale) al nuovo sistema (cosiddetto pay as bid) prevedendo esplicitamente un congruo periodo di tempo per consentire il processo di adeguamento, implementando i meccanismi di trasparenza e pubblicità delle contrattazioni in funzione antispeculativa, potenziando i mercati fisici e finanziari dell'energia e incrementando l'integrazione con gli altri mercati elettrici europei, al fine di promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati, di migliorare l'organizzazione complessiva del mercato elettrico, di rimuovere eventuali anomalie nei meccanismi di formazione del prezzo; considerino altresì le Commissioni di merito la possibilità di introdurre una misura di salvaguardia che disponga che il nuovo sistema si applichi solo qualora i benefici derivanti agli utenti finali possano essere effettivamente superiori a quelli che deriverebbero dal mantenimento del sistema attuale; per quanto concerne la suddivisione della rete rilevante in tre macro-zone, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni emanate dall'ente preposto previo atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico garantiscano di non penalizzare le aree più «deboli» del Paese, in particolare prevedendo preventivamente dei correttivi che favoriscano il raggiungimento di una tendenziale uniformità dei costi sul territorio nazionale promuovendo allo scopo investimenti per una maggiore integrazione della rete;
b) in relazione all'articolo 11, valutino le Commissioni di merito la possibilità di aumentare, nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, la dotazione di risorse finanziarie in favore dei Confidi, incrementando l'attuale stanziamento di 450 milioni di euro fino a 750 milioni di euro;
c) in relazione all'articolo 13, valutino le Commissioni di merito la possibilità di intervenire sulle disposizioni previste in materia di OPA che, come attualmente formulate, non sembrano tutelare sufficientemente alcuni settori strategici del Paese dall'ingresso di capitali stranieri introducendo lo strumento dell'autorizzazione preventiva rilasciata dal Ministro dell'economia e delle finanze;
d) in relazione all'articolo 29, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'attuale sistema di erogazione di crediti di imposta, sia per le attività di ricerca che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che ha finora funzionato in maniera efficiente, considerando che tale modifica potrebbe penalizzare i contribuenti non dando certezza economica ad investimenti già programmati.
La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1972, di conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 2008;
considerato che il provvedimento in esame è volto a fronteggiare - in un quadro di stabilità dei conti pubblici definita in una prospettiva triennale - l'eccezionale situazione di crisi internazionale adottando interventi per oltre 7 miliardi di euro finalizzati a: favorire un maggior potere di acquisto delle famiglie, garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE, promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali;
rilevate talune discrepanze tra i criteri e i requisiti, attinenti al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, utili a conseguire la social card e il bonus per la famiglia;
rilevato, inoltre, che il riconoscimento di prestazioni economiche, agli articoli 1 e 19, configurate - in presenza dei requisiti richiesti - come veri e propri diritti soggettivi può entrare in contraddizione con i limiti delle risorse assegnate;
rilevata altresì l'opportunità di rafforzare tutte le possibili misure relative al sostegno del reddito, anche mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie e l'adozione - tenuto conto della specificità territoriale - di numerose delle proposte contenute nel cosiddetto «Piano Barroso», che costituisce il punto di riferimento strategico definito a livello europeo;
preso atto della necessità di consolidare e stabilizzare - in un contesto di forte crisi economica - ogni intervento relativo al contenimento degli impatti negativi che possono prodursi sul fronte occupazionale;
rilevata, in questo ambito, l'esigenza di implementare le risorse di cui all'articolo 19 del provvedimento, in modo da assicurare una più adeguata disciplina dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali;
osservato, altresì, che occorre intervenire su taluni punti del provvedimento, al fine di assicurare un più coerente percorso di attuazione delle misure destinate a fronteggiare la crisi in atto;
esprime
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 4, si modifichi il comma 2, in materia di riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, evitando di mettere a carico degli interessati gli oneri della copertura previdenziale, anche al fine di mantenere un profilo di coerenza con la condivisibile esigenza di promuovere la scelta del servizio civile da parte dei giovani;
2) sia modificato l'articolo 19, comma 1, nel senso di dedicare come priorità, e con carattere di flessibilità, le risorse esistenti - che andrebbero opportunamente incrementate nel fondo per l'occupazione - agli istituti di tutela del reddito previsti dalle lettere a), b) e c), riservando le eventuali risorse residuali agli ammortizzatori «in deroga»;
3) siano rivisti i meccanismi procedurali al fine di ripartire i fondi destinati agli ammortizzatori sociali su base regionale ovvero, su delega, alle Province qualora le stesse ne facciano richiesta;
4) più in generale, siano riviste le condizioni di accesso agli ammortizzatori di cui al citato articolo 19, semplificando i passaggi e favorendo percorsi di riqualificazione professionale e di pronto reinserimento al lavoro, in particolare mediante apposite modifiche ai commi da 3 a 7 del citato articolo;
5) si ritiene necessario, anche alla luce dell'attuale situazione di crisi dei consumi, prevedere l'introduzione di una apposita disposizione diretta a ripristinare - quanto meno sino a tutto l'anno 2011 - l'accesso degli operatori del settore commerciale e turistico agli indennizzi per le aziende commerciali in crisi, fissati dal decreto legislativo n. 207 del 1996, e successive modificazioni;
6) dato il forte impatto occupazionale del settore (con gli 83.000 dipendenti del solo «gruppo FIAT» e i circa 375.000 dipendenti dell'indotto), occorre valutare, in un quadro di interventi coordinati e coerenti almeno in ambito UE, l'ipotesi di introdurre appositi incentivi per le auto «ecologiche» e di piccola cilindrata, facilitando un percorso di sostegno ad un versante strategico del mercato del lavoro italiano;
7) all'articolo 4, comma 3, si osserva che la disposizione non prevede un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo, che sarebbe invece opportuno fissare;
8) al medesimo articolo 4 - considerato che i commi 4 e 5 estendono ai dipendenti pubblici la disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge - si ritiene opportuno segnalare la problematicità di tale decorrenza, prevedendo che essa abbia luogo a partire dalla definitiva conversione in legge del decreto medesimo. Si ritiene altresì necessario chiarire che la predetta prerogativa non riguardi i soli dipendenti pubblici in regime di TFR, ma anche quelli in regime di trattamento di fine servizio;
9) si ritiene poi opportuno segnalare l'esigenza che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali impartisca adeguate istruzioni all'INPDAP, per un migliore utilizzo delle prestazioni creditizie istituzionalmente svolte a favore dei pubblici dipendenti;
10) all'articolo 11, anche al fine di fronteggiare adeguatamente i profili di crisi occupazionale, appare opportuno valorizzare gli interventi relativi al capitale di debito che comportano impegni da assumere a valere sulle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che tali interventi siano assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 848, della citata legge n. 296 del 2006 e per una durata complessiva di
ventiquattro mesi, dalla garanzia dello Stato; occorre, al riguardo, stabilire anche che la garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti da garanzia diretta, cogaranzia o controgaranzia;
11) sia meglio formulato l'articolo 18, comma 2, nel senso di chiarire se esso faccia riferimento al complesso delle risorse da assegnare al nuovo Fondo sociale per occupazione e formazione ovvero alle risorse derivanti dall'assegnazione di cui all'alinea del comma 1, nonché nel senso di specificare esplicitamente che la finalità primaria delle risorse del nuovo Fondo è quella di sostegno al reddito e di reinserimento sociale e che il loro utilizzo deve essere diretto ad attività di «apprendimento» anziché di «apprendistato»;
12) ritenendo che si debba arrivare ad una scelta conclusiva in materia, si esprimono dubbi di opportunità nei confronti della nuova autorizzazione di spesa derivante dalla proroga prevista dall'articolo 34 del decreto-legge in esame;
13) valutino, inoltre, le Commissioni di merito la possibilità di introdurre un'apposita disposizione che consenta al Ministero competente di adottare, con procedura d'urgenza, un decreto che eviti la messa in liquidazione del «Fondo di solidarietà per il personale dipendente da imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa», gestito dall'INPS ed istituito nel 2000 a seguito di un accordo sottoscritto dalle parti sociali, le quali - con un successivo accordo sindacale del giugno 2007 - hanno già convenuto di prorogarne l'esistenza sino al dicembre 2011;
14) valutino, inoltre, le Commissioni di merito la possibilità di applicazione delle misure di cui alla legge n. 243 del 2004 (cosiddetta «legge Maroni»), da usufruire da parte dei lavoratori dipendenti privati che posticipino, in via volontaria, l'accesso alla pensione di anzianità, una volta maturati i requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 (cosiddetta «legge Damiano»);
15) valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere il comma 5 dell'articolo 30 (controlli sui circoli privati) in applicazione del quale gli adempimenti previsti nel citato comma (e giustamente finalizzati ad un più adeguato contrasto dell'evasione fiscale contributiva) vengono stabiliti anche per le associazioni e le altre organizzazioni del volontariato avendo le stesse caratteristiche specifiche proprie non sempre assimilabili a quelle degli altri soggetti regolati dalla presente normativa.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1972 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
premesso che il decreto-legge in esame è volto a garantire alcune misure specifiche a sostegno delle famiglie, dei lavoratori pensionati e per la non autosufficienza mediante un beneficio economico bonus straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l'attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo, che può variare dai 200 ai 1.000 euro (articolo 1), ed un Fondo per il credito per i nuovi nati con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, a cui possono accedere le famiglie con un figlio nato o adottato nel periodo 2009-2011 (articolo 4);
considerato, inoltre, che in questo decreto anticrisi si prevedono agevolazioni sui mutui per la prima casa ed agevolazioni tariffarie delle utenze del gas (bonus gas) a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione di tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico (articolo 3));
evidenziato, altresì, che le più recenti previsioni di autunno dei principali organismi internazionali sottolineano come tutte le economie avanzate siano destinate a risentire fortemente nel 2009 degli effetti della crisi finanziaria, mentre segnali di ripresa sono previsti solo a partire dal 2010,
esprime
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1972, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
sottolineato criticamente che il provvedimento interessa in misura assolutamente marginale il settore agricolo, se non per i benefici e le ricadute indirette che investono la generalità dei destinatari, tra i quali gli operatori del settore agricolo;
rilevato altresì che il decreto-legge provvede ad una razionalizzazione della spesa attraverso l'allocazione di risorse precedentemente destinate ad altri capitoli di spesa senza prevedere ulteriori stanziamenti, comportando dunque un miglioramento del saldo netto da finanziare per gli anni 2009, 2010 e 2011;
sottolineata la necessità, nell'attuale fase congiunturale, di allocare le risorse in modo da renderle produttive per il sistema economico; in questo ambito, si rileva che il settore agricolo richiede investimenti infrastrutturali di grande rilievo, con particolare riferimento alle opere irrigue, all'innovazione tecnologica e alla logistica;
sottolineata altresì la necessità di prevedere interventi specificamente destinati ad affrontare almeno parte delle numerose situazioni di crisi nel settore agroalimentare,
esprime
con le seguenti condizioni:
si prevedano investimenti idonei nelle infrastrutture di supporto alle attività agricole e di trasformazione, in particolare per quanto riguarda la logistica, l'innovazione tecnologica e per aumentare le superfici servite da opere irrigue;
si prevedano interventi volti a far fronte al fenomeno della rilevante esposizione debitoria delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
si segnala la necessità di chiarire definitivamente la non assoggettabilità all'ICI dei fabbricati rurali;
si preveda che il limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 33, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia aumentato nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si preveda altresì che tale disposizione si applichi dal 1o gennaio 2008 e che le maggiori somme già versate in sede di liquidazione periodica dagli aventi diritto siano scomputate in sede di dichiarazione dei redditi annuale;
con riferimento all'articolo 7, relativo al pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, si sottolinea la necessità di prevederne l'applicabilità anche ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'IVA, tra i quali sono ricompresi quelli per l'agricoltura e la pesca;
si preveda che, per la realizzazione delle operazioni di aggregazione aziendale di cui ai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, possano rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. Si preveda che, in alternativa, l'impresa che risulta dall'operazione possa godere nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione;
si preveda l'introduzione di sgravi fiscali a sostegno dei produttori agricoli e delle associazioni dei produttori (OP) per favorire la promozione dei prodotti italiani e l'accorciamento delle filiere agricole, attraverso il confezionamento e/o la vendita diretta dei prodotti, nell'obiettivo di ridurre i prezzi e accrescere il potere di acquisto delle famiglie;
si preveda la proroga al 31 luglio 2009 del termine del 31 luglio 2008 entro il quale la commissione di esperti di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve presentare al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati concorsi negli interessi dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1972 Governo, di conversione in legge del «decreto-legge n. 185 del 2008, recante: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
sottolineata l'opportunità di affrontare l'attuale congiuntura economica mediante un'azione coordinata tra gli Stati membri e l'Unione europea;
tenuto conto della comunicazione «Un piano europeo di ripresa economica», presentata dalla Commissione europea il 26 novembre 2008 e approvata dal Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008, che contiene una serie di interventi volti al superamento della crisi economica internazionale, con riferimento alle condizioni monetarie e creditizie, alla politica di bilancio, nonché agli obiettivi della strategia di Lisbona nei settori dell'occupazione, dell'impresa, delle infrastrutture, dell'energia e della ricerca ed innovazione;
considerato che il decreto-legge appare - tenuto conto del quadro di finanza pubblico italiano - complessivamente coerente con gli obiettivi fissati dal Piano europeo, recando, tra l'altro, specifiche disposizioni in materia di potenziamento finanziario dei confidi, di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali, di detassazione dei contratti di produttività, di contenimento del costo del lavoro, di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e le pubbliche amministrazioni, di investimenti pubblici nell'ambito del Quadro strategico nazionale, di incentivi finalizzati al rientro dei ricercatori italiani dall'estero;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di proseguire - in coerenza con le indicazioni del Piano europeo di ripresa economica e del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 - lo sforzo di riduzione degli oneri a carico del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'articolo 29, comma 7 - che definisce le modalità di esame, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle istanze relative alle agevolazioni fiscali ivi contemplate - disponendo che la procedura prevista di silenzio-diniego sia sostituita da quella di silenzio-assenso, anche a tal fine ampliando il termine previsto per l'esame delle istanze.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
preso atto che il Governo ha dichiarato che intende modificare l'articolo 29 del testo in esame al fine di eliminare la retroattività al 2008 delle norme recate dalla predetta disposizione;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame, in fase di attuazione, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 18 e 20 relativi, rispettivamente, alla riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali ed alle norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, tra cui la specifica prescrizione secondo cui, nell'esercizio delle sue funzioni, il commissario delegato può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;
b) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 22, misure tese ad attuare un maggior coordinamento tra gli organismi regionali e la Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle opere pubbliche finanziate e non ancora realizzate;
c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 23, che decorsi due mesi dalla presentazione della proposta senza che l'ente abbia provveduto il proponente debba confermare entro una data certa che realizzerà l'opera avvalendosi del silenzio-assenzo, nonché all'autorizzazione avvenuta con il predetto istituto del silenzio-assenzo si applicano le norme della procedura ordinaria; sia altresì previsto che la detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione della proposta è ammissibile solo ove si realizzino le opere e la detrazione si perfeziona con la regolare esecuzione delle stesse;
d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 23, una disposizione che preveda, al fine di velocizzare l'esecuzione delle opere, il differimento dei termini indicati dall'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
TESTO | |
Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. |
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1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. |
1. Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni risportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 2. Identico. |
Allegato
All'articolo 1:
al comma 6, le parole: «31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «29 settembre 1984, n. 720» sono sostituite dalle seguenti: «29 ottobre 1984, n. 720,»;
al comma 18, le parole: «decreto ministeriale 29 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001».
All'articolo 2:
alla rubrica, le parole: «si calcola» sono sostituite dalle seguenti: «si calcolano»;
al comma 1, le parole: «con riferimento al maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il tasso maggiore»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo la parola: «mutui» sono inserite le seguenti: «garantiti da ipoteca» e dopo la parola: «sottoscritti» sono inserite le seguenti: «o accollati anche a seguito di frazionamento»;
al secondo periodo, le parole: «in legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto»;
al comma 4, dopo le parole: «dal comma 3» sono inserite le seguenti: «, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009,»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «le banche» sono sostituite dalle seguenti: «le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,»;
al terzo e al quarto periodo, le parole: «le banche» sono sostituite dalle seguenti: «le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni,»;
al medesimo terzo periodo, la parola: «tenute» è sostituita dalla seguente: «tenuti»;
al quinto periodo, le parole: «del D. lgs. 1o settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;
al sesto periodo, le parole: «del D. lgs. 1o settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore
finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari). - 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Art. 2-ter. - (Utilizzo del risparmio degli enti locali). - 1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti:
a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiato nei bilanci di previsione;
b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di cinque milioni di euro per l'anno 2009».
All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti»;
al comma 3, dopo le parole: «28 febbraio 2009,» sono inserite le seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti,»;
al comma 6:
all'alinea, dopo le parole: «legge 24 novembre 2006» sono inserite le seguenti: «, n. 286, »;
la lettera c) è sostituita dal seguente comma:
«6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:»;
al comma 9:
è premesso il seguente periodo: «La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita»;
il secondo periodo è soppresso;
al terzo periodo, le parole: «La compensazione della spesa» sono sostituite dalle seguenti: «La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed»;
al quinto periodo, le parole: «n. 448 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2001, n. 448» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro»;
i commi da 10 a 13 sono sostituiti dai seguenti:
«10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti princìpi:
a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) è istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;
d) è attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) è attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica. La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai princìpi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione».
All'articolo 4:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «mediante corrispondente utilizzo delle» sono sostituire dalle seguenti: «a valere sulle»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «dei fondi della produttività» sono soppresse;
al secondo periodo, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 6:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi»;
al comma 1, le parole: «12 dicembre 1997, n. 446» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1997, n. 446», le parole: «dell'articolo 11, comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, commi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «legislativo n. 446 del 1997»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "e 2009" sono sostituite dalle seguenti: ", 2009 e 2010";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011".
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011».
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di disavanzi sanitari). - 1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, i termini e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».
All'articolo 7, al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale,» sono soppresse;
al terzo periodo, la parola: «nonché» è sostituita dalla seguente: «né».
All'articolo 8:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono soppresse;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».
All'articolo 11:
al comma 3, le parole: «30 per cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e dopo le parole: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 4, le parole da: «, comunque nei limiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009».
All'articolo 12:
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 5:
alla lettera a), dopo la parola: «famiglie, » sono inserite le seguenti: «alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati»;
al comma 11:
primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «e del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190».
All'articolo 13:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
al capoverso 1 sono premesse le seguenti parole: «Art. 104. - (Difesa). -»;
al comma 2, alinea, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
al comma 3, alinea, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al».
All'articolo 14:
al comma 1:
al primo periodo, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al comma 8-bis del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le parole: "e il divieto previsto dal comma 6" sono soppresse»;
al comma 3, le parole: «o nell'articolo 56» sono sostituite dalle seguenti: «o l'articolo 56»;
al comma 5:
all'alinea, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
al capoverso, il numero: «4.» è sostituito dal seguente: «3-bis.», le parole: «comma secondo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2,» e le parole: «c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile»;
alla rubrica, le parole: «Direttiva europea» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2007/44/CE».
All'articolo 15:
al comma 3:
alla lettera a):
al primo periodo, le parole: «del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali» sono inserite le seguenti: «dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;
al comma 7, quarto periodo, le parole: «commi 23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «commi 21, 23 e 24»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8»;
al comma 10:
al primo periodo, dopo le parole: «i contribuenti possono assoggettare» sono inserite le seguenti: «, in tutto o in parte, » e le parole: «all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione»;
al quarto periodo, le parole: «e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso» sono soppresse;
al comma 11:
al primo periodo, le parole: «nel medesimo comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
al secondo periodo, dopo la parola: «rispettivamente» sono inserite le seguenti: «, dell'IRPEF,»;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento»;
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi»;
al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «comma 2 del» sono inserite le seguenti: «codice delle assicurazioni private, di cui al»;
al comma 15, le parole: «di cui ai comma 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 13 e 14»;
al comma 18, le parole: «con riferimento alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento al presente decreto»;
al comma 20, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quinto», la cifra: «10» è sostituita dalla seguente: «7» e la cifra: «7» è sostituita dalla seguente: «4»;
al comma 21, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «sesto»;
al comma 22, primo periodo, le parole: «di cui ai commi 20 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 19 e 20».
All'articolo 16:
al comma 5, lettera c), le parole: «le parole un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: un ottavo, ovunque ricorrono,»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA»;
al comma 6:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;
al secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 7:
al primo periodo, dopo le parole: «proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6» e le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «istituiscono una casella di posta certificata» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6»;
al comma 9, le parole: «di cui al comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6, 7 e» e dopo le parole: «attraverso la posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6»;
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «singoli indirizzi di posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6» e le parole: «al sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis»;
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2215-bis. - (Documentazione informatica). - I libri, i
repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile".
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel" sono sostituite dalle seguenti: "del deposito di cui al";
b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: "e l'iscrizione sono effettuati" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuato";
c) il settimo comma è sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale".
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: "Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma è abrogato;
b) al secondo comma, le parole: "I primi tre libri" sono sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma" e le parole: "e il quarto" sono sostituite dalle seguenti: "; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto".
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: "devono essere depositati" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere depositata" e le parole: "e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali" sono soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: "libro dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "registro delle imprese".
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci».
Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.
3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)";
b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge".
10. In attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni».
All'articolo 17:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «L'incentivo di cui al presente comma si applica» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2009,»;
al comma 2, le parole: «di commissione» sono soppresse, dopo le parole: «imprese residenti o localizzate» sono inserite le seguenti: «negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero» e le parole da: «emanato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero».
All'articolo 18:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «convertito con» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla» e le parole: «per le infrastrutture ed i trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
alla lettera b), le parole: «convertito con» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con"» sono sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro".
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo".
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "producono servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti: "e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,"».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici). - 1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo può essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi già erogati e regolarmente rendicontati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:
a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma originario;
b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell'occupazione prevista.
3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 1 milione di euro».
All'articolo 19:
al comma 1, prima parte:
all'alinea, dopo le parole: «dalla legge 19 luglio 1993, n. 236» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,»;
alla lettera a):
al primo periodo, dopo le parole: «venti per cento» sono inserite le seguenti: «dell'indennità stessa»;
al secondo periodo, le parole: «novanta giornate di indennità nell'anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giornate annue di indennità»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
alla lettera b):
al primo periodo, le parole: «ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori» e dopo le parole: «venti per cento» sono inserite le seguenti: «dell'indennità stessa»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali»;
alla lettera c), dopo le parole: «venti per cento» sono inserite le seguenti: «dell'indennità stessa»;
al comma 1, seconda parte:
il capoverso successivo alla lettera c) è contrassegnato con il seguente numero: «1-bis» e, al medesimo capoverso, le parole: «presente comma», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
al primo periodo, dopo le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» è inserita la seguente: «(INPS)» e le parole: «che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo»;
il secondo periodo è soppresso;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10»;
la lettera d) è soppressa;
al comma 3, primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10»;
al comma 4, dopo le parole: «L'INPS» sono inserite le seguenti: «stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi»;
al comma 6, lettera b), le parole: « , primo periodo» sono soppresse;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato»;
al comma 8, le parole: «, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province»;
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;
il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime»;
al comma 16, le parole: «14 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni»;
il comma 18 è sostituito dal seguente:
«18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1, lettera b), è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato";
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. - (Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile). - 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 è sostituito dal seguente:
"72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile";
b) al comma 73, le parole: "dei Fondi" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo";
c) il comma 74 è sostituito dal seguente:
"74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72".
Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi). - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia».
All'articolo 20:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «Ministro per lo sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico» e le parole: «nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 3, le parole: «Presidente della regione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
al comma 7, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 8:
al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita»;
al settimo periodo, le parole: «all'articolo 26, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 26, quarto comma»;
all'ottavo periodo, le parole: «non comportano» sono sostituite dalle seguenti: «non possono comportare» e le parole: «il Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni» sono sostituite dalle seguenti: «, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati,»;
al nono periodo, le parole: «di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta»;
dopo il nono periodo è inserito il seguente:
«Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile»;
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
al comma 9, terzo periodo, le parole: «secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto»;
al comma 10, le parole: «interesse nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «interesse nazionale», le parole: «dal Titolo III» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Parte II, Titolo III», dopo le parole: «Capo IV, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:
"4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato";
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,"».
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: «contributi quindicennale» sono sostituite dalle seguenti: «contributi quindicennali».
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: «all'articolo 5 comma 7 lett. a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;
al comma 2, le parole: «all'articolo 5 comma 11 del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008» e le parole: «26 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «25 giugno 2008».
All'articolo 23:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di pronta realizzabilità» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati»;
al comma 2:
ai periodi primo e secondo, le parole da: «senza che l'ente locale» fino a: «dall'inizio dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione»;
al quarto periodo, le parole da: «del testo unico» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «I contributi versati» sono sostituite dalle seguenti: «Le spese», la parola: «ammessi» è sostituita dalla seguente: «ammesse» e le parole: «che li hanno erogati» sono sostituite dalle seguenti: «che le hanno sostenute».
All'articolo 24:
al comma 1, primo periodo, le parole: «della legge 8 giugno 1990, n. 142, » sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » e le parole: «dell'art. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1»;
al comma 3, primo periodo, la parola: «contenente» è sostituita dalla seguente: «contenenti»;
al comma 5, le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
alla rubrica, le parole: «di decisione europea» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione 2003/193/CE».
All'articolo 25:
al comma 2:
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Quota parte delle risorse deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario»;
al terzo periodo, le parole: «viene individuata» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile e»;
al comma 3, le parole: «convertito in» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla».
All'articolo 26:
al comma 2, le parole: «convertito in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»;
al comma 3, alinea, le parole: «convertito con legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla».
All'articolo 27:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)";
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del presente articolo, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà»;
al comma 2, le parole: «del comma 1, lettera b), » sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, lettera b), e 1-bis » e dopo le parole: «25 giugno 2008,» sono inserite le seguenti: «n. 112,»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "in forma societaria" sono inserite le seguenti: ", e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico";
b) il comma 3 è abrogato.
4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"»;
al comma 5, le parole: «in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti» sono sostituite dalle seguenti: «alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi agli uffici e agli enti»;
al comma 9, dopo la parola: «sostanziale» sono inserite le seguenti: «, di norma,»;
al comma 12, le parole: «D.M. 13 giugno 1997, n. 195» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1997»;
al comma 14:
alla lettera d), le parole: «non spettanti o» e la parola: «anche» sono soppresse e le parole da: «disciplinata» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi»;
al comma 17, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 20, le parole: «del comma 16» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 16»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«21-bis. Al fine di potenziare le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.
21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto";
b) al comma 7, alinea, le parole da: "previa verifica dei presupposti" fino a: "quote delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici,";
c) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
"7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici"».
All'articolo 29:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «del decreto legge n. 138 del 2002» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,»;
al secondo periodo, le parole: «e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse e le parole: «2 e 3» sono sostituite dalla seguente: «seguenti»;
al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura finanziaria, la fruizione del credito di imposta suddetto è regolata come segue:»;
al comma 3, lettera b), le parole: «nei successivi trenta» sono sostituite dalle seguenti: «nei successivi novanta», le parole: «il nulla-osta di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione»;
al comma 5, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013»;
i commi da 8 a 11 sono soppressi.
All'articolo 30:
al comma 1, le parole: «e che trasmettano» sono sostituite dalle seguenti: «e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano» e dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «, al fine di consentire gli opportuni controlli,»;
al comma 2, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo,» e le parole: «dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale"»;
al comma 5, le parole: «decreto interministeriale 25 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995» e le parole da: «e che trasmettono» fino alla fine del comma sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: "quarto e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo".
5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. - (Disposizioni fiscali in materia di giochi). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:
"281. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE".
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.
6. Dal 1o gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17, del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato».
All'articolo 31:
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «all'ammontare dei ricavi e dei compensi» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento»;
al terzo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare».
Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari). - 1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico».
All'articolo 32:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «nove»;
alla lettera e), capoverso «5-bis», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«e-bis) al comma 6, alinea, le parole: «Al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «All'agente della riscossione» e, alla lettera a), le parole: «il concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente della riscossione»;
e-ter) al comma 7-bis, le parole: «al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «all'agente della riscossione»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «sono eliminate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse»;
alla lettera b), capoverso «c)», le parole: «data in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;
il comma 4 è soppresso;
al comma 5, lettera a), capoverso, le parole: «offerti dai creditori» sono sostituite dalle seguenti: «offerti ai creditori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole»;
al comma 7, capoverso «16-bis»:
le parole: «16-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 16- bis. -»;
al comma 1, le parole: «debitori iscritti a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «debiti iscritti a ruolo»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette».
Dopo l'articolo 32 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 32-bis. - (Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva). - 1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.
2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.
Art. 32-ter. - (Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi). - 1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello «F24 enti
pubblici» per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.
2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;
b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.
3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.
L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - (Copertura finanziaria). - 1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4 e 5-bis, dall'articolo 2-bis, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi 1-bis e 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6, ad esclusione di quelle di cui ai commi 4-bis e 4-quater, dall'articolo 7, dall'articolo 11, comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c), e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a 4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.112 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto».
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale favorendo l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché per garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di misure in grado di riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo alla introduzione altresì di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considerate, infine, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese e con la necessità di sostenere e assistere la spesa per investimenti, ivi compresa quella per promuovere e favorire la ricerca ed il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevata, altresì, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal programma di stabilità e crescita approvato in sede europea, anche in considerazione dei termini vigenti degli adempimenti tributari; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2008; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: |
1. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo: |
2. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12: |
3. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
4. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi: | 5. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso. |
6. La richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3. | 7. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile. | 8. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 settembre 1984, n. 720 recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefìci corrisposti. | 9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefìci corrisposti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione. | 10. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo. | 11. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008. | 12. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6. | 13. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3. | 14. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile. | 15. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10. | 16. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata: | 17. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000. |
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini. | 19. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente: | 20. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) ai benefìci erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria. |
21. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. | 22. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. | 23. Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. |
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. | 2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto. | 3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. | 4. Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.lgs. 1o settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.lgs. 1o settembre 1993, n. 385. | 5. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte
1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.
«Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
a) identica;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati;
b) identica.
c) il comma 89 è sostituito dal seguente: «All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
a) identica;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
b) identica.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;».
7. Identico.
a) il prezzo dell'energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) l'Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;
b) è istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;
c) è adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;
d) è attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) è attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso l'acquisto di energia dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi in cui tale misura risulti economicamente inefficace, ovvero gli impianti continuino a non operare in piena concorrenza, la remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento è determinata dall'Autorità, in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa copertura dei costi dei produttori;
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai princìpi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) è adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia.
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.
12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. Per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
Identico.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
a) le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011».
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.
1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato.
1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007.
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la successiva erogazione ai contribuenti.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.
1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta di 3 punti percentuali.
Identico.
1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
1. Identico.
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
1. Identico.
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico è trasmesso al Parlamento.
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere.
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.
6. Identico.
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
10. Identico.
1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
1. L'articolo 104 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter.
«Art. 104. - (Difesa). - Identico».
2. L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
2. L'articolo 104-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3».
a) identica;
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».
b) identica.
3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
3. L'articolo 104-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
a) identica;
b) il comma 2 è soppresso;
b) identica;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
c) identica.
«4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114.
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» sono soppresse. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
«4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.».
«3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.».
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
6. Identico.
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali.
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.
7. Identico.
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
1. Identico.
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del citato testo unico, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei princìpi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei princìpi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007;
b) dall'applicazione dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, nonché dall'applicazione della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico.
b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
4. Identico.
a) variazioni che intervengono nei princìpi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei princìpi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
9. Identico.
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico.
a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 è soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
2. Identico.
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
a) identica;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) identica;
c) al comma 1, lettera c), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 1o gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
a) identica;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;
b-bis) al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca;
2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
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