Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 1987

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1987



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Norme per l'istituzione di musei italiani all'estero

Presentata il 5 dicembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il presente progetto di legge, a mia firma, presentato, nella XII legislatura, al Senato della Repubblica ed ampiamente dibattuto dalla 7a Commissione permanente (ottenendone il parere favorevole, già nella fase di esame all'interno della Commissione di merito), suscitò vivo interesse e raccolse numerosi consensi, compreso quello del Ministro per i beni culturali all'epoca in carica. Egli, infatti, ebbe a manifestare il proprio apprezzamento per l'iniziativa, condividendo l'esigenza di qualificare la cultura italiana all'estero, attraverso presenze reali ed importanti, che andassero anche oltre la pur pregevole organizzazione di grandi mostre-evento, suscettibili di coinvolgere soltanto un pubblico specializzato.
      Emergeva, altresì, all'interno del Ministero competente, l'opportunità di costituire (nelle more dell'esame in Commissione del citato progetto di legge) un gruppo di lavoro, formato da esperti, che, in piena sintonia con lo stesso Ministero, elaborasse un progetto pilota di rapida realizzazione.
      L'attività sollecitata dall'allora Ministero per i beni culturali ed ambientali, ed avviata intorno all'idea di progetto-pilota collegata all'esame della proposta in questione, consentiva importanti contatti sia con il Ministero degli affari esteri (che avviava una seria attività di sondaggio presso tutte le ambasciate italiane, per ottenere un inventario degli istituti di cultura italiani all'estero utilizzabili per l'iniziativa), sia con vari enti pubblici (vedi, ad esempio, la regione Calabria, l'università della Calabria, l'Istituto di epistemologia della Magna Grecia, l'Istituto della enciclopedia italiana «Treccani»), animatori di incontri, convegni e seminari di grande successo.
      Un esempio significativo è quello della regione Calabria, coinvolta ed assai disponibile alla realizzazione di un progetto riferito allo sviluppo ed alla divulgazione della civiltà della Magna Grecia, ritenuto di non poco interesse e significato non solo per le radici magno-greche della Calabria, ma anche in considerazione del fatto che quella cultura si colloca alle origini della moderna civiltà occidentale e assume enorme valore storico anche per chi appartiene a culture differenti.
      Del resto, la partecipazione delle regioni, che il progetto prevede, potrebbe far sì che l'organizzazione dei musei italiani all'estero sia rispondente alle esigenze di diffusione di una cultura anche legata alle origini locali dei reperti destinati alla esposizione, con eventuali positive ricadute nel settore del turismo e nei settori produttivi collegati.
      Con l'iniziativa che si ripropone anche in questa legislatura (dopo essere stata ripresentata nella XIII alla Camera e nella XIV al Senato), peraltro in perfetta sintonia anche con l'attuale indirizzo politico-culturale di governo, si vuole conseguire non solo la semplice promozione culturale, ma anche e soprattutto la valorizzazione del patrimonio artistico italiano, come fonte di nuova ricchezza.
      Si vuole, infatti, affermare un'idea di cultura come «vettore economico» oltre che strumento privilegiato di promozione e conoscenza del patrimonio nazionale e delle più autorevoli testimonianze del suo passato, chiamate ad interagire con le composite espressioni della vita moderna.
      Né è da sottovalutare l'opportunità di rigenerare ed implementare il rapporto con le numerosissime e consistenti comunità di connazionali all'estero, che offre una formula quale quella in oggetto: attraverso le testimonianze tangibili ed autorevoli delle proprie origini, si riqualifica ed appaga il desiderio di identificazione nazionale con la madre patria, non estraneo, certo, ai tanti italiani residenti all'estero.
      L'obiettivo fondamentale è, comunque, rappresentato dalla costituzione all'estero di strutture museali nelle quali siano esposti beni di interesse artistico che oggi non sono in mostra nei musei ubicati sul territorio nazionale e che l'amministrazione non sempre riesce a mantenere, a custodire, a catalogare, con conseguente grave rischio di depauperamento e, talvolta, di furto.
      Né è da sottovalutare la possibile forza espansiva della proposta in esame idonea, certamente, ad incoraggiare la creazione di poli di promozione del patrimonio artistico-archeologico-culturale nazionale anche in Paesi extraeuropei ove, pur in assenza di comunità di connazionali, la cultura italiana è apprezzata. Poli questi che, ove realizzati, rappresenterebbero un'occasione aggiuntiva di valorizzazione della nostra immagine nazionale, con conseguente ricaduta positiva sul piano economico e sul piano sociologico, ponendosi essi, infatti, anche come strumento di pianificazione e costruzione della pace nel mondo: nel processo di globalizzazione, non solo della economia e del mercato, ma anche della civiltà, solo la conoscenza delle culture può garantire il superamento di pregiudizi e incomprensioni.
      Il sistema dei musei italiani all'estero, quindi, favorirebbe non solo la valorizzazione del bene culturale in sé, ma anche lo sviluppo dell'economia nazionale, del turismo, del mercato e dei prodotti italiani.
      Volendo, infine, ipotizzare una localizzazione dei musei (come del resto suggerito dal gruppo di lavoro che, nella XII legislatura, ha svolto l'attività di studi e sondaggi allora richiesta, nella duplice finalità sopra chiarita), si deve certo pensare non solo a Paesi con una forte presenza di connazionali di seconda generazione, ma anche a quei Paesi che rivestono un particolare interesse per l'economia italiana e/o nei confronti dei quali viene espresso il più alto indice di interesse da parte di grandi, medie e piccole imprese italiane per l'ulteriore sviluppo del made in Italy.
      Nell'iniziativa che si propone, l'istituto della concessione è sicuramente un utile mezzo per poter realizzare con maggior facilità lo scopo che si vuole perseguire.
      Infatti, i concessionari dovranno gestire direttamente i servizi conferiti con l'osservanza di precise prescrizioni indette da parte dello Stato italiano che si riserverà i poteri di vigilanza e di controllo rimanendo, a tutti gli effetti, proprietario dei beni destinati ai musei.
      Tutto ciò non esclude che, avviato il progetto con il supporto economico statale, le strutture stesse, nella successiva attività di gestione e manutenzione, possano autofinanziarsi, creando al proprio interno servizi aggiuntivi, attraverso un sistema di marketing dei prodotti italiani da offrire al pubblico.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di musei italiani all'estero).

      1. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, affida in concessione ad associazioni, fondazioni o altri soggetti privati il materiale artistico e archeologico proveniente dai musei italiani, selezionato e destinato all'istituzione di musei italiani all'estero.
      2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono fissati indirizzi, criteri e modalità per l'attivazione dei musei italiani all'estero nonché la durata e i canoni di concessione per la gestione degli stessi e dei relativi servizi aggiuntivi offerti al pubblico e gli oneri derivanti dai connessi obblighi di custodia e manutenzione.

Art. 2.
(Sedi dei musei).

      1. Il Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, individua con propri decreti gli istituti italiani di cultura, presenti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche, che dispongono di strutture e attrezzature idonee ad accogliere i musei di cui all'articolo 1 o che si siano dichiarati disponibili alla loro realizzazione.
      2. Il Ministro degli affari esteri, sentiti gli istituti italiani di cultura interessati e la Commissione di cui al comma 1, può autorizzare la sistemazione dei musei italiani all'estero in immobili che non appartengono allo Stato italiano o che non sono utilizzati, a qualunque titolo, dal medesimo istituto, dopo averne verificato o predisposto l'idoneità come sede museale.

Art. 3.
(Beni museali).

      1. I beni esposti nei musei italiani all'estero sono di proprietà dello Stato italiano, che esercita la funzione ispettiva e di controllo attraverso soggetti appositamente individuati dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con propri decreti, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e con la collaborazione delle regioni per quanto di loro competenza, individua il materiale artistico e archeologico non esposto presso i musei statali da concedere ai musei italiani all'estero, al fine di consentirne la massima valorizzazione sotto il profilo culturale ed economico, oltre che per sottrarlo al rischio di depauperamento.
      3. Resta salva la facoltà del Ministro per i beni e le attività culturali di concordare con gli istituti concessionari, secondo precise modalità, l'eventuale circolazione o ricambio dei beni esposti per garantire la piena rispondenza dell'offerta alle effettive esigenze dell'utenza.

Art. 4.
(Coperture finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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