Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1926

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1926



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FAVA, ALESSANDRI, GUIDO DUSSIN

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia

Presentata il 19 novembre 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende riportare al centro del dibattito parlamentare alcune problematiche legate al settore dell'imprenditorialità edile che, pur essendo state già affrontate nelle passate legislature, non hanno ancora trovato una soluzione conclusiva. La necessità di un intervento legislativo in materia trova giustificazione nello straordinario trend di crescita fatto registrare, negli ultimi anni, dal settore delle costruzioni edili che, se da una parte registra un aumento del numero di imprese e di occupati, dall'altra parte guarda con grande preoccupazione alla crescita di gravi fenomeni, come l'illegalità e l'abusivismo, i quali, di fatto, ostacolano il concreto sviluppo delle aziende operatrici. La concorrenza sleale delle imprese che operano abusivamente nel mercato, l'incremento dell'evasione fiscale e la conseguente riduzione degli standard qualitativi dei prodotti e della sicurezza nei cantieri rappresentano gli ostacoli più grandi alla crescita del mercato, allontanandolo dai livelli competitivi raggiunti da altri Paesi europei. Pertanto, l'auspicio è che il presente provvedimento possa contribuire, anche attraverso l'introduzione di un'adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato più trasparente e in grado di garantire la sicurezza di tutti gli operatori e la tutela dei consumatori finali. Iniziative queste che appaiono urgenti anche alla luce del contributo determinante che il settore delle costruzioni ha dato alla crescita del Paese, sia in termini di produzione sia in termini occupazionali. Infatti, il valore totale della produzione edile, per l'anno 2007, risulta pari a 196 miliardi di euro, mentre il personale ammonta a circa 1.973.000 addetti, che rappresentano il 28 per cento degli occupati del settore industria e l'8,4 per cento dei settori economici nel complesso. Tuttavia, il dato più significativo è rappresentato dalla crescente rilevanza del numero degli occupati nel settore di provenienza estera (soprattutto extracomunitaria, almeno fino all'ingresso nell'Unione europea di Paesi dell'est come Polonia prima e Romania dopo). I dati confermano che la popolazione di origine straniera occupata nel settore, nel terzo trimestre 2007, ha avuto un'incidenza pari al 12,7 per cento del totale dell'occupazione, dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), o al 20 per cento, dati della Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE). In alcune realtà si sono addirittura evidenziati sorpassi degli occupanti di origine extracomunitaria, sul numero degli occupati locali. Il settore dell'edilizia, proprio per la mancanza di regolamentazione, è sempre stato considerato come un bacino di accoglienza di manodopera poco qualificata, la quale, tagliata fuori da altri settori strategici dell'economia, cerca di realizzare un profitto, trasformando il proprio lavoro dipendente in autonomo, con negative ripercussioni sulla tutela del consumatore. È sempre più consistente, infatti, la frammentazione delle imprese che operano nel settore, molte delle quali offrono una scarsissima qualità dei prodotti, evadono le tasse e creano occupazione non regolare, a svantaggio dell'intero comparto. Per superare tale situazione, ormai non più sostenibile, è necessario quindi imporre agli operatori di settore il possesso di alcuni requisiti di carattere tecnico-professionale correlati a specifici requisiti di onorabilità, nonché di capacità organizzativa e finanziaria dell'impresa. È ormai assodato, infatti, che nei Paesi dove esiste un percorso formativo e professionale per l'acquisizione della titolarità di un'impresa edile, come in Germania e in Francia, il problema del «lavoro nero» della conseguente evasione fiscale e contributiva è in fase di superamento, mentre nei Paesi dove questo percorso di accesso alla professione non esiste, come in Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e Regno Unito, la questione è ancora attuale e il consumatore, di conseguenza, risulta meno tutelato.
      La presente proposta di legge è composta da tre capi, per un totale di nove articoli, e ha il fine di tutelare il consumatore finale attraverso il riconoscimento e la definizione dell'attività professionale del costruttore edile, disciplinata nel capo I che interviene anche nel delineare gli ambiti della competenza legislativa in materia riconosciuta allo Stato, alle regioni e agli enti locali in conformità alle attribuzioni previste dalla revisione della parte seconda della Costituzione. Il capo II prevede che, in sede di prima attuazione della legge, le regioni organizzino appositi corsi di formazione imprenditoriale, della durata di 80 ore, su materie di interesse settoriale. Il possesso dell'attestato di frequenza costituisce la condizione per l'avvio e per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore dell'edilizia. Il capo III, reca, infine, la definizione delle attività professionali in edilizia e dei requisiti di idoneità professionale, di onorabilità e di capacità organizzativa e finanziaria richiesti per l'esercizio della suddetta attività, definendo, di conseguenza, un rigoroso regime sanzionatorio. Ritenendo che le soluzioni proposte possano introdurre nel settore elementi di assolute novità e innovazione, si auspica una celere approvazione della presente proposta di legge, al fine di dare una risposta concreta, anche in termini di nuove prospettive di sviluppo, alle imprese che da anni operano nel settore in modo serio e professionale.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI E FINALITÀ

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia, di seguito denominate «attività professionali in edilizia».
      2. L'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è finalizzata ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità delle condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché ad assicurare la tutela dei consumatori e dei lavoratori garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
      3. Le disposizioni della presente legge integrano e attuano i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 123, ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia.

Capo II
MISURE DI PRIMA ATTUAZIONE

Art. 2.
(Misure di prima attuazione).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge le regioni, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, organizzano, in conformità ai criteri generali determinati con apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, appositi corsi di formazione imprenditoriale, della durata di almeno 80 ore, aventi ad oggetto elementi fondamentali di:

          a) organizzazione e gestione imprenditoriali;

          b) diritto e legislazione, con specifico riguardo alle seguenti materie:

              1) normativa tributaria;

              2) urbanistica ed edilizia;

              3) lavoro e relazioni sindacali;

              4) previdenza;

              5) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;

              6) accesso al mercato e concorrenza;

              7) appalti pubblici e privati;

              8) tutela dei consumatori.

      2. Al termine dei corsi di cui al comma 1 previa verifica dell'apprendimento, è rilasciato un attestato di frequenza.
      3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il possesso dell'attestato di frequenza di cui al comma 2, nelle more dell'attuazione delle disposizioni del capo III, costituisce condizione per l'avvio e per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore dell'edilizia.
      4. Le imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, operanti nel settore dell'edilizia da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate a continuare a svolgere la loro attività. Le imprese iscritte al citato registro o albo, operanti nel settore dell'edilizia da meno di due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della prosecuzione della loro attività, e le imprese di nuova costituzione sono tenute ad avvalersi, nella persona del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un soggetto associato in partecipazione, di almeno un soggetto qualificato, in possesso dell'attestato di frequenza di cui al comma 2 secondo i criteri e i termini indicati dall'accordo di cui al comma 1.
      5. Le imprese artigiane iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge da meno di due anni all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, possono avvalersi, in deroga alla disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 443 del 1985, di un soggetto qualificato diverso dall'imprenditore artigiano.
      6. Le disposizioni del presente articolo si applicano sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del capo III emanate dalle regioni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9.

Capo III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN EDILIZIA

Art. 3.
(Definizione delle attività professionali in edilizia e dei relativi requisiti).

      1. Ai fini della presente legge le attività professionali in edilizia, esercitate in forma individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, consistono in:

          a) attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di beni immobili e loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi e di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale;

          b) attività di completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e di riparazione.

      2. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, comprese le opere di cui alla lettera b) del medesimo comma, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura.
      3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di onorabilità e di capacità organizzativa e finanziaria previsti dagli articoli 4, 5 e 6.

Art. 4.
(Idoneità professionale).

      1. L'impresa esercente le attività professionali in edilizia designa, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un soggetto associato in partecipazione, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui al presente articolo. Il soggetto designato non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno.
      2. I requisiti di idoneità professionale sono alternativamente i seguenti:

          a) svolgimento di un percorso di formazione professionale, successivo all'obbligo scolastico, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolato in due moduli tra loro propedeutici: 1) il primo modulo consiste nello svolgimento di un corso di base della durata di un anno al termine del quale, previa verifica dell'apprendimento, è rilasciato un attestato di qualifica professionale. Tale attestato consente di frequentare il modulo successivo; 2) il secondo modulo consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata di due anni, che si conclude con un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale. Ciascuno dei titoli di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, se seguito da un periodo di inserimento lavorativo presso un'impresa abilitata del settore pari ad almeno un anno in qualità di operaio qualificato, assume, rispettivamente, valore abilitante all'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e lettera a);

          b) svolgimento di periodi di inserimento lavorativo in imprese abilitate del settore articolati nel modo seguente:

              1) ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è richiesto lo svolgimento di un periodo di inserimento lavorativo in imprese in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività del settore, ovvero in enti pubblici operanti nel medesimo settore, per un periodo non inferiore a due anni, con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditorale di almeno 160 ore;

              2) ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è richiesto lo svolgimento di un periodo di inserimento lavorativo in imprese in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività del settore, ovvero in enti pubblici operanti nel medesimo settore, per un periodo non inferiore a quattro anni con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale di almeno 320 ore.

      3. I periodi di inserimento lavorativo previsti dal comma 2, lettere a) e b), oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possono consistere anche nello svolgimento di attività lavorativa qualificata di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento a un responsabile tecnico abilitato, in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
      4. I soggetti in possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente in ingegneria o in architettura conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta, o di un diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore o di alta formazione e studio, o di un titolo equivalente, in indirizzo relativo al settore dell'edilizia, che conseguono l'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, al termine di appositi corsi di formazione imprenditoriale organizzati dalle regioni, sono, ai sensi della presente legge, abilitati all'esercizio delle attività professionali in edilizia.
      5. I percorsi formativi di cui alla lettera a) del comma 2 sono realizzati secondo criteri di alternanza tra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore dell'edilizia, che colleghino sistematicamente la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro.
      6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle attività professionali in edilizia gli attestati e i diplomi o i titoli equivalenti rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dalle regioni o dagli altri organi pubblici competenti.
      7. Le competenze formative acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e quella continua svolta durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite in percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo apposite linee guida da definire con apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tale fine possono essere valutati i periodi di inserimento lavorativo consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore dell'edilizia, svolte in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di dipendente, di addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di soggetto associato in partecipazione.

Art. 5.
(Onorabilità).

      1. L'esercizio dell'impresa operante nei settori di attività di cui all'articolo 3, comma 1, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

          a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

          b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale, di sentenze penali definitive di condanna per il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'articolo 513-bis del codice penale e di sentenze penali definitive di condanna per reati concernenti la violazione delle norme vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

          c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1;

          d) l'inesistenza di notizie su protesti a loro carico iscritti nel registro informatico dei protesti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e successive modificazioni.

      2. I requisiti stabiliti dal comma 1 devono essere posseduti dal titolare, o dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Capacità organizzativa e finanziaria).

      1. L'esercizio dell'impresa operante nei settori di attività di cui all'articolo 3, comma 1, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di capacità organizzativa e finanziaria:

          a) la disponibilità di attrezzature e di mezzi d'opera adeguati in relazione ai lavori di pertinenza e di competenza, da dimostrare mediante idonea documentazione rilasciata da parte di venditori, locatori o noleggianti per le attrezzature e per i mezzi d'opera;

          b) la disponibilità di risorse finanziarie in misura adeguata all'esercizio dell'attività da intraprendere, da dimostrare mediante attestazione rilasciata da parte di un istituto bancario o finanziario.

      2. Entro tre mesi dall'avvio dell'esercizio d'impresa devono essere presentate la copia quietanzata delle fatture di acquisto o del contratto di locazione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ovvero un'apposita attestazione recante l'indicazione dei noleggianti di cui l'impresa intende avvalersi per la stipula di contratti di noleggio relativi all'impiego delle attrezzature e dei mezzi d'opera in conformità alle disposizioni vigenti, nonché la documentazione attestante la sussistenza della disponibilità economica.
      3. I criteri e le modalità per la documentazione e per l'aggiornamento periodico dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.
(Competenze delle regioni).

      1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale:

          a) sono identificati i diplomi o i titoli equivalenti previsti dal vigente sistema formativo scolastico, tecnico-professionale, secondario superiore, tecnico superiore e universitario necessari per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1;

          b) sono individuati gli standard professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi e degli attestati di idoneità professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale;

          c) sono definiti i criteri generali per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale e imprenditoriale e per l'individuazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 4, definendo apposite aree di insegnamento tra quelle di cultura generale, di conoscenza scientifica, professionale e di carattere tecnico, nonché di organizzazione e gestione imprenditoriali e di diritto e legislazione, con specifico riguardo alle materie dell'urbanistica e dell'edilizia, del lavoro e delle relazioni sindacali, della sicurezza, della prevenzione e della protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, dell'accesso al mercato, della concorrenza, degli appalti e della tutela dei consumatori;

          d) sono adottati i criteri per l'organizzazione di corsi di specializzazione e di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati a elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati ai sensi della presente legge, in relazione alle innovazioni normative, alle nuove tecniche di lavorazione e all'evoluzione dei materiali e delle attrezzature, specie con riferimento alla bioedilizia e all'edilizia ecosostenibile.

      2. Le regioni, in conformità alle disposizioni della presente legge e in base all'accordo di cui al comma 1, stabiliscono con proprie disposizioni i percorsi di istruzione e formazione professionale secondo i livelli essenziali di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 4 della presente legge.
      3. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto urbano e territoriale, adottano provvedimenti per favorire lo sviluppo economico e professionale del settore dell'edilizia e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, di semplificazione e di unificazione dei procedimenti amministrativi.
      4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 3 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

          a) assicurare la migliore qualità dei servizi per l'utilizzatore finale, anche attraverso l'adozione di protocolli d'intesa condivisi con le imprese per il tramite delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore dell'edilizia;

          b) promuovere, d'intesa e in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore dell'edilizia, azioni finalizzate allo sviluppo e all'implementazione dei requisiti di sicurezza e di salute per gli addetti al settore;

          c) favorire condizioni di equilibrato sviluppo del settore dell'edilizia, rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 4, nei confronti di chiunque svolge lavori riconducibili alle attività professionali in edilizia in assenza della predetta iscrizione sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 1.000 euro e non superiori a 10.000 euro.
      2. Nei confronti di chiunque svolge le attività professionali in edilizia, anche iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese, senza essere in possesso di uno o più requisiti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 750 euro e non superiori a 7.500 euro.
      3. Le violazioni accertate ai sensi dei commi 1 e 2, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori.
      4. Il committente che affida lo svolgimento di attività e di lavori edili a imprese non abilitate ai sensi della presente legge, ovvero a soggetti privi della qualifica di imprenditore, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
      5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono accertate secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento all'entità e alla complessità dei lavori eseguiti, al grado di pericolosità e ad altre circostanze oggettive e soggettive della violazione. All'irrogazione delle medesime sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
      6. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dal presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e operai rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 9.
(Disposizioni finali).

      1. Fatto salvo quanto previsto dai capi I e II, l'efficacia delle disposizioni del presente capo decorre dalla data indicata dalle relative disposizioni attuative emanate dalle regioni.
      2. Le regioni stabiliscono i termini e i criteri per l'adeguamento delle imprese alle disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 1.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su