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PDL 2008

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2008



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

di concerto con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Presentato l'11 dicembre 2008


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge prevede l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, figura già esistente in molti Paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia), in attuazione di convenzioni internazionali ed europee e in linea con quanto previsto dalla Costituzione.
      In particolare, la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede che gli Stati firmatari si adoperino per garantire i diritti del fanciullo anche attraverso la creazione di istituzioni specifiche, incaricate di vigilare sul suo benessere.
      Inoltre, il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, svoltasi dall'8 al 10 maggio 2002, al punto 31 richiede che i Governi partecipanti alla Sessione speciale si impegnino ad attuare misure quali, tra le altre, l'istituzione ovvero il potenziamento di organismi nazionali, come i difensori civici indipendenti per l'infanzia.
      La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede che gli Stati si attivino per la promozione e per l'esercizio dei diritti dei minori attraverso appositi organi con compiti, tra l'altro: di proposta, per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei minori; consultivi, in ordine ai progetti di legge concernenti i diritti dei minori; di informazione, al fine di fornire ai mezzi di comunicazione, al pubblico e a tutti coloro che si occupano delle questioni relative ai minori notizie generali riguardanti l'esercizio dei diritti dei minori; di ascolto dei minori.
      In proposito si segnala che anche la Commissione parlamentare per l'infanzia, istituita con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, nella relazione per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (Doc. XVI-bis, n. 4) approvata il 29 luglio 2003, ha evidenziato la necessità di adeguare la legislazione vigente mediante l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di dare attuazione alle convenzioni internazionali ed europee sopra richiamate. Il disegno di legge dà altresì attuazione all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce che la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
      L'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, oltre a colmare un vuoto legislativo e a dare attuazione alle citate convenzioni internazionali ed europee, rientra poi sicuramente nella competenza legislativa statale.
      Infatti, nell'ambito del titolo V della parte seconda della Costituzione, l'istituzione di organismi statali rientra nelle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, così come le politiche attive di sostegno all'infanzia e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale per la tutela dei diritti dei minori attengono alle materie di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera m).
      In ogni caso è previsto che l'istituendo Garante, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali, nonché del principio di leale collaborazione, assicuri idonee forme di collaborazione con i garanti regionali, ove istituiti (articolo 3, comma 4).
      Sul presente disegno di legge è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 13 novembre 2008, con alcune osservazioni. Tutte le osservazioni sono state recepite nel testo. Si illustra di seguito il contenuto del presente disegno di legge, composto da sette articoli.

      Articolo 1 (Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza). L'articolo 1 istituisce la figura del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato: «Garante», con sede in Roma, al fine di dare attuazione alle Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York nel 1989, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo nel 1996.

      Articolo 2 (Modalità di nomina del garante, requisiti e incompatibilità). Il Garante è organo monocratico la cui nomina è affidata all'intesa dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Requisiti soggettivi per la nomina sono la notoria indipendenza e le comprovate professionalità ed esperienza nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative.
      L'articolo in esame disciplina, inoltre, la durata del mandato (quattro anni), che è rinnovabile per non più di una volta, e le possibili cause di incompatibilità tra l'incarico rivestito e l'esercizio di attività professionali o di consulenza in uffici pubblici e privati.
      Il comma 2 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione del compenso del Garante.

      Articolo 3 (Compiti del Garante). L'articolo 3, comma 1, contiene l'elenco dettagliato dei compiti e delle funzioni svolti dal Garante in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      In conformità a quanto previsto dalle citate convenzioni internazionali ed europee, il Garante esercita la sua attività in favore dei diritti dei minori mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori medesimi.
      In particolare, tra i compiti di proposta si segnala la lettera e) che prevede la possibilità di proporre l'adozione di iniziative, anche legislative, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
      Tra i compiti consultivi si segnalano: il parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 [(lettera f)]; il parere facoltativo sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia e di adolescenza [(lettera g)]; il parere facoltativo sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo di cui all'articolo 44 della citata Convenzione di New York [(lettera h)].
      Tra i compiti di informazione si evidenziano le iniziative di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza [lettera l)] e la relazione annuale che il Garante deve presentare al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno [lettera m)].
      Infine, tra i compiti di ascolto di cui alla lettera d), è previsto che il Garante assicuri forme idonee di consultazione e di collaborazione con tutti i soggetti interessati alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, compresi i minori, le associazioni familiari, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché tutte le organizzazioni non governative operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori.
      Il comma 2 prevede che il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvalga dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia (articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103), del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103), nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile (articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269).
      Inoltre, il Garante, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa attribuite dalla Costituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali, ove istituiti (comma 4).
      Infine, il comma 5 riconosce al Garante il potere di segnalare alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, d'ufficio o a seguito delle segnalazioni o dei reclami presentati ai sensi dell'articolo 6, situazioni di disagio o di rischio di violazione dei diritti dei minori al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti volti alla protezione del minore. Le segnalazioni possono essere indirizzate, altresì, alla procura della Repubblica competente nei casi di abusi che abbiano rilevanza penale o in altri casi in cui comunque la medesima autorità giudiziaria possa adottare iniziative.

      Articolo 4 (Informazioni, accertamenti, controlli). Nello svolgimento della propria attività, il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico o ente privato, informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori (comma 1). Per il medesimo scopo il Garante può, previo consenso del Garante per la protezione dei dati personali, richiedere a soggetti pubblici l'accesso a banche di dati o ad archivi (comma 4).
      Il Garante può inoltre richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate, alle strutture pubbliche e a enti privati ove siano presenti minori (comma 2).
      Infine, al Garante è riconosciuta la possibilità di visitare gli istituti di pena per i minorenni, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede (comma 3).

      Articolo 5 (Organizzazione). Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, alla data di entrata in vigore della legge, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Articolo 6 (Forme di tutela). L'articolo prescrive che tutte le persone possano segnalare al Garante, anche attraverso il numero telefonico d'emergenza gratuito 114 ovvero attraverso eventuali altri numeri telefonici gratuiti a valenza sociale, violazioni dei diritti dei minori o situazioni di rischio per i minori (comma 1).
      Le procedure e le modalità di segnalazione sono stabilite dallo stesso Garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali (comma 2).

      Articolo 7 (Copertura finanziaria). La norma reca la copertura finanziaria del disegno di legge.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

      Come indicato nella relazione illustrativa, l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza mira a colmare un vuoto legislativo e a dare attuazione a una serie di convenzioni internazionali quali la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77.

B) Analisi del quadro normativo nazionale.

      Come rilevato, il disegno di legge mira a colmare un vuoto normativo a livello nazionale mediante l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Il disegno di legge non incide su leggi o regolamenti vigenti.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Il disegno di legge appare coerente con i princìpi costituzionali. In particolare, dà attuazione all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce che la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      Il disegno di legge rientra nella competenza legislativa statale in quanto l'istituzione di organismi statali concerne materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, così come le politiche attive di sostegno all'infanzia e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale per la tutela dei diritti dei minori attengono alle materie di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera m).
      In ogni caso il disegno di legge prevede che l'istituendo Garante, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali nonché del principio di leale collaborazione, assicuri idonee forme di collaborazione con i garanti regionali, ove istituiti.
      Inoltre, sul disegno di legge è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 13 novembre 2008 con alcune osservazioni. Tutte le osservazioni sono state recepite nel testo.

F) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Si rinvia a quanto esposto alla lettera E).

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      Non sono presenti rilegificazioni né appare possibile il ricorso alla delegificazione in quanto l'istituzione di un organo statale è materia riservata alla legge.

H) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

      Si segnala che nel corso di questa legislatura risultano pendenti in Parlamento i seguenti progetti di legge vertenti su materia analoga, dei quali non è ancora iniziato l'esame:

          atto Camera n. 1591 (Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), assegnato in sede referente alle Commissione riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);

          atto Camera n. 1302 (Modifiche al codice penale per la lotta contro la pedofilia e istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

          atto Camera n. 1197 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), assegnato in sede referente alle Commissioni riunite (I Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);

          atto Camera n. 349 (Istituzione del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), assegnato alle Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e XII (Affari sociali);

          atto Camera n. 127 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);

          atto Senato n. 811 (Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza), assegnato in sede referente alla 1a Commissione (Affari costituzionali);

          atto Senato n. 543 (Modifiche al codice penale per la lotta contro la pedofilia e istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia).

I) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non vi sono nella materia del disegno di legge, né linee prevalenti di giurisprudenza né giudizi di costituzionalità pendenti.

Parte II

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

      Il provvedimento in esame appare in linea con l'ordinamento comunitario. In proposito si segnala che fin dal 1992 il Parlamento europeo, con la risoluzione A3-0172/92, relativa ad una Carta europea dei diritti del fanciullo, aveva sollecitato gli Stati membri ad istituire un garante dei minori.
      Analogamente con la risoluzione A4-0393/96 il Parlamento europeo è intervenuto nuovamente per invitare gli Stati membri a nominare dei responsabili per l'infanzia.
      Inoltre, il Consiglio d'Europa, nel 1996, ha approvato la raccomandazione sulla strategia europea per i bambini (1286), nel 2000 la raccomandazione 1460, n. 8, e nel 2002 la raccomandazione 1551, n. 4 con la quale si auspica l'istituzione di un difensore civico (ombudsman) europeo per i bambini.
      Da ultimo, nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, all'articolo 10, paragrafo 2, si chiede alle Parti di adottare tutte le misure legislative necessarie per istituire istituzioni nazionali competenti per la promozione dei diritti del bambino.

B) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      Come indicato nella relazione illustrativa, l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza mira a dare attuazione a una serie di convenzioni internazionali quali la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77.

D) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

E) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano giudizi pendenti davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

F) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

      Il Garante nazionale per l'infanzia risulta già istituito in molti Paesi europei quali l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Grecia, la Germania, la Norvegia, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e la Gran Bretagna.

Parte III

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA
E REDAZIONALE DEL TESTO

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Non vi sono nuovo definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Il provvedimento in esame non ricorre alla tecnica della novella legislativa in quanto, come già rilevato, non apporta modifiche o integrazioni a disposizioni vigenti ma istituisce ex novo un organo statale.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

E) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Non vi sono norme retroattive o di reviviscenza di norme abrogate, né disposizioni di interpretazione autentica o derogatorie.

F) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

      Non si ravvisano deleghe sul medesimo oggetto.

G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

      Non sono previsti atti successivi attuativi.

H) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

      Non si ravvisano tali esigenze.


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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

      Gli unici oneri recati dal disegno di legge riguardano i compensi del Garante.
      Sebbene sia stabilito (articolo 2, comma 2) che il compenso sia determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si calcola che l'onere non possa superare il trattamento economico annuo spettante a un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, non superiore a 200.000 euro.
      Le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui si avvale il Garante per lo svolgimento dei suoi compiti vengono invece messe a disposizione dai Dipartimenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
      Quanto al servizio telefonico di segnalazione delle violazioni dei diritti dei minori, la disposizione dell'articolo 6, comma 1, non comporta oneri rispetto a quelli che già sostiene il Ministero dello sviluppo economico (capitolo 4710) cui è assegnato il numero di emergenza 114 per il maltrattamento dei minori, attualmente attivo, in base ad un'apposita convenzione stipulata con l'associazione Telefono Azzurro ONLUS per una durata triennale, rinnovabile.
      Alla copertura del disegno di legge, corrispondente a un onere di 200.000 euro, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa stabilite all'articolo 19, commi 1 (per euro 100.000) e 3 (per euro 100.000), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).

      1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma.

Art. 2.
(Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità).

      1. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovate professionalità ed esperienza nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Garante dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per non più di una volta. Per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.
      2. Il compenso spettante al Garante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.
(Compiti del Garante).

      1. Il Garante svolge i seguenti compiti:

          a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

          b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

          c) collabora con la rete dei Garanti europei - European network of ombuds- persons for children (ENOC);

          d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle di bambine, di bambini, di ragazze e di ragazzi, e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative e con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

          e) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione e all'istruzione;

          f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          g) può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia e di adolescenza;

          h) può esprimere il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo di cui all'articolo 44 della Convenzione di New York;

          i) partecipa all'individuazione e vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all'infanzia e all'adolescenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

          l) promuove, a livello nazionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

          m) riferisce alle Camere sull'attività svolta con relazione annuale, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno.

      2. Il Garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
      3. Il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui al presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
      4. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali, ove istituiti.
      5. Il Garante, al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle persone di minore età, d'ufficio o a seguito delle segnalazioni o dei reclami presentati ai sensi dell'articolo 6, può inoltre segnalare alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza.

Art. 4.
(Informazioni, accertamenti e controlli).

      1. Il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      2. Il Garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, a strutture pubbliche ed enti privati ove siano presenti minori.
      3. Il Garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
      4. Il Garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
      5. I procedimenti di competenza del Garante si svolgono nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5.
(Organizzazione).

      1. Il Garante, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6.
(Forme di tutela).

      1. Tutte le persone possono rivolgersi al Garante mediante segnalazioni, anche attraverso il numero telefonico d'emergenza gratuito 114 ovvero altri numeri telefonici a valenza sociale gratuiti, o mediante reclami relativi a violazioni ovvero a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.
      2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione del Garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dal compenso spettante al Garante, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui, si provvede, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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