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PDL 1827

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1827



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PELINO, SAGLIA, ANTONINO FOTI, CAZZOLA, DI BIAGIO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, GIAMMANCO, MOTTOLA, MARIAROSARIA ROSSI, SALTAMARTINI, SCANDROGLIO, CIRIELLI, DE NICHILO RIZZOLI, DI VIRGILIO, LAMORTE, MISTRELLO DESTRO, PAGLIA, PORCU, SPECIALE, VELLA

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ai superstiti

Presentata il 23 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di avviare una politica sociale in favore dei soggetti economicamente più deboli, soprattutto donne anziane anche con figli a carico. L'articolo 1 della proposta di legge prevede che ai mutilati ed invalidi per servizio di prima categoria sia liquidato un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità. L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione si applichino esclusivamente alle pensioni dirette liquidate dopo il 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, relative ai trattamenti diretti percepiti dal coniuge deceduto.
      L'articolo 3 prevede l'abrogazione di alcune norme.
      La presente proposta di legge, quindi, ha un grande valore sociale, perché interviene su situazioni che si possono considerare di grave disagio e favorisce persone che godono di trattamenti pensionistici non in grado di soddisfare le esigenze della vita di tutti i giorni.
      È, quindi, fondamentale, per ragioni di equità sociale e di solidarietà, approvare al più presto questa proposta di legge, che dà un forte sostegno economico a molte persone e alle loro famiglie.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alle vedove dei mutilati e invalidi per servizio di prima categoria, titolari di assegno di superinvalidità, è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
      2. L'assegno supplementare è attribuito solo nel caso in cui la vedova dei soggetti di cui al comma 1 abbia effettivamente convissuto con i medesimi soggetti e prestato assistenza agli stessi.
      3. L'assegno supplementare è erogato, a seguito della presentazione agli uffici competenti, con autocertificazione, della documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

Art. 2.

      1. Le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente alle pensioni dirette liquidate dopo il 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite e relative ai trattamenti diretti percepiti dal coniuge deceduto.

Art. 3.

      1. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso; la tabella F annessa alla medesima legge n. 335 del 1995 è abrogata.
      2. I commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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