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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1827 |
1. Alle vedove dei mutilati e invalidi per servizio di prima categoria, titolari di assegno di superinvalidità, è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. L'assegno supplementare è attribuito solo nel caso in cui la vedova dei soggetti di cui al comma 1 abbia effettivamente convissuto con i medesimi soggetti e prestato assistenza agli stessi.
3. L'assegno supplementare è erogato, a seguito della presentazione agli uffici competenti, con autocertificazione, della documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
1. Le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente alle pensioni dirette liquidate dopo il 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite e relative ai trattamenti diretti percepiti dal coniuge deceduto.
1. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso; la tabella F annessa
alla medesima legge n. 335 del 1995 è abrogata.
2. I commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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