Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1678

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1678



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLI, RUGGERI, ANNA TERESA FORMISANO, BELCASTRO, BERGAMINI, BIANCONI, CATONE, DE LUCA, MARIANI, MIGLIORI, OPPI, MASSIMO PARISI, SARDELLI

Disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina delle case da gioco

Presentata il 23 settembre 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Nelle precedenti legislature molti parlamentari hanno presentato, a partire dagli anni `50, diversi progetti di legge tendenti a intervenire in una materia alquanto delicata, ma che era giustamente ritenuta meritevole di norme legislative atte a riportare regole precise in un settore che, pur vedendo funzionanti sul territorio nazionale ben quattro case da gioco, non era (e non è!) supportato da alcuna legge che ne prevedesse la presenza e che dettasse i criteri per il controllo della loro gestione.
      Infatti queste quattro case da gioco sono operanti, pur in vigenza degli articoli 718-722 del codice penale che vietano espressamente il gioco d'azzardo su tutto il territorio nazionale, senza che vi sia una legge che deroghi espressamente - come sarebbe necessario in materia penale - a tale divieto né, tanto meno, che ne preveda l'esistenza e che detti norme per il loro funzionamento.
      Alcuni comuni che intendevano sviluppare l'economia turistica dei loro territori con l'apertura di nuove case da gioco, a partire dal lontano 1969, si associarono dando vita all'Associazione nazionale per l'incremento turistico (ANIT) - che oggi associa 20 comuni turistici - e avviarono una serie di azioni atte a sensibilizzare al problema l'opinione pubblica, la magistratura e soprattutto le forze politiche.
      Nel 1981 alcuni comuni aderenti all'ANIT avviarono alcune iniziative giudiziarie che portarono la magistratura interessata a sollevare dubbi di legittimità costituzionale sulle autorizzazioni ministeriali in base alle quali era stata consentita l'apertura dei casinò di Sanremo, Venezia e Campione d'Italia e sulla delibera del consiglio regionale della Valle d'Aosta che autorizzava l'apertura del casinò di Saint Vincent.
      Chiamata in causa su questo specifico argomento, la Corte costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 152 del 23 maggio 1985, nella quale dichiarava formalmente: «Peraltro questa Corte, mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...). Si impone dunque la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore (...)». E conclude: «Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nell'ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale) vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto».
      Da questo preciso e chiaro richiamo della Corte costituzionale discende in modo inequivocabile che, non avendo il Parlamento ottemperato nei «tempi ragionevoli» (sono trascorsi ben 23 anni!) alla predisposizione di una «organica previsione normativa su scala nazionale» - alla cui approvazione è strettamente correlata, secondo la stessa Corte costituzionale, la possibilità di mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale - anche le attuali quattro case da gioco sono ormai da ritenere operanti in un quadro di «insufficienze e disarmonie» legislative non più accettabili in un momento in cui la chiarezza legislativa e la trasparenza delle gestioni sono esigenze fortemente sentite dall'opinione pubblica in una materia delicata come è quella del gioco d'azzardo.
      Il 25 luglio 2001 la Corte costituzionale interviene nuovamente sulla questione con la sentenza n. 291 affermando esplicitamente: «Se pertanto già nel 1985 [citata sentenza n. 152] la Corte ammoniva che le prospettate esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale andavano soddisfatte "in tempi ragionevoli per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto", è del tutto evidente che è ormai divenuto improrogabile - sempre che il legislatore intenda persistere nella politica di deroghe agli articoli 718-722 del codice penale - un intervento legislativo, non essendo più giustificabile un sistema normativo ormai superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale».
      Con la presente proposta di legge vogliamo colmare una grave lacuna, che è quella di non aver ancora, a distanza, lo si ripete, di ben 23 anni, dato una risposta alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 23 maggio 1985 che imponeva al Parlamento (e al Governo, colpevole di emanare i decreti di autorizzazione alle quattro case da gioco esistenti) di approvare una legge organica su scala nazionale se voleva mantenere le deroghe esistenti agli articoli 718-722 del codice penale, oppure di prendere un'iniziativa per chiudere i quattro casinò esistenti.
      La presente proposta di legge condivide la prima delle ipotesi prospettate e intende regolamentare in modo chiaro, severo e moderno il settore e non certamente disporre la chiusura dei quattro casinò esistenti!
      Ci prefiggiamo l'ambizioso obiettivo di presentare un testo che vuole «regolamentare per moralizzare» il settore.
      Questo è certamente necessario poiché l'enorme diffusione del gioco d'azzardo sul territorio nazionale impone a tutti, e in primis allo Stato, responsabile diretto di aver fomentato questa tendenza per evidenti ragioni di «cassetta», la consapevolezza profonda dei problemi morali (che indubbiamente sono di grande valenza per i credenti), economici, ma soprattutto sociali e, quindi, politici che oggi si presentano a seguito dei sempre più gravi stati di frustrazione in cui molti vengono a trovarsi a causa della superficialità e della mancanza di programmazione dello Stato che ha autorizzato «giochi d'azzardo» mascherati sotto varie forme (gioco pubblico, gioco responsabile) e messi a disposizione di tutti (dati maggio 2008) e che sono individuati nei seguenti:

          a) 14.000 punti vendita (sui 17.000 previsti dal cosiddetto «decreto Bersani», decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) suddivisi tra agenzie e corner, destinati alla raccolta di scommesse ippiche e sportive, nei quali sono installate anche 31.000 slot machine;

          b) 337 sale Bingo, con circa un migliaio di slot machine;

          c) oltre 100.000 esercizi pubblici (bar, sale da gioco, ristoranti, alberghi, circoli privati) con oltre 250.000 slot machine;

          d) 515 banchi lotto;

          e) punti vendita del «Gratta e Vinci» e del «Superenalotto», il cui numero totale è ancora da quantificare;

          f) apparecchi abusivi, «video poker» e macchinette di vario tipo, anche omologate, che però sfuggono al controllo dello Stato e che informazioni di tipo ufficioso fanno assommare a oltre 120.000!

      Tutto questo ha certamente determinato un incremento notevole delle entrate dello Stato, ma ha anche dato vita a un elevatissimo costo sociale, sia in termini economici (il gioco d'azzardo è ormai nella disponibilità materiale di essere praticato da tutti!) che sociali (esso è praticato soprattutto da anziani pensionati e da giovani), con la conseguenza di un consistente aumento delle ludopatie.
      Siamo convinti che una presenza adeguata su tutto il territorio nazionale di case da gioco pubbliche, gestite e controllate in base ad una normativa rigorosa come quella prevista dalla proposta di legge, ridurrebbe drasticamente - anche se non si avrebbe e non si avrà mai una sua eliminazione totale! - il fenomeno delle bische clandestine.
      Mentre sottolineiamo questa prioritaria necessità di trasparenza e di moralizzazione di un settore come il gioco d'azzardo - fenomeno presente in tutti gli strati sociali (soprattutto pensionati, casalinghe e giovani) del nostro Paese - affermiamo con decisione che non esiste invece alcun elemento, situazione o fatto emerso in questi anni che avvalori la tesi - portata avanti da chi è contrario all'apertura di nuove case da gioco con l'avallo anche di autorevoli personaggi della magistratura - dell'esistenza di un riciclaggio di denaro «sporco» o, comunque, di presenze malavitose organizzate (mafiose) all'interno delle case da gioco, poiché, se la gestione delle case da gioco è seria, trasparente e controllata, questo non è possibile che avvenga.
      Delle quattro case da gioco attualmente esistenti nel nostro Paese due sono state gestite direttamente dal Ministero dell'interno attraverso prefetti o commissari (Sanremo e Campione d'Italia), una è gestita direttamente dal comune (Venezia) e una è a gestione diretta della regione Valle d'Aosta.
      Come è possibile che al loro interno siano presenti fenomeni di riciclaggio di denaro «sporco» o di infiltrazione mafiosa? Come mai i solerti procuratori che hanno fatto queste affermazioni non hanno allora preso provvedimenti obbligatori per incriminare i responsabili del riciclaggio e, insieme a loro, anche i prefetti, i sindaci e i presidenti regionali coinvolti nella gestione delle stesse case da gioco?
      Il fatto è che non potevano, semplicemente perché questi fenomeni non sono presenti nei nostri casinò, che sono gestiti in maniera molto corretta.
      Certamente le case da gioco sono strutture fortemente promozionali per il settore turistico e quindi la loro localizzazione incide in modo determinante sullo sviluppo del territorio interessato e, conseguentemente, può portare (o anche aumentarle se già presenti) a quelle situazioni negative che sono tipiche dei centri a forte sviluppo turistico attraverso l'aumento dei fenomeni malavitosi.
      Questo non può impedirci di regolamentare il settore prevedendo l'istituzione di nuove case da gioco su tutto il territorio nazionale, semmai deve obbligare a tenere ben evidente il problema al momento dell'indicazione delle sedi ove localizzare le nuove case da gioco.
      Se è vero, come è vero, che il turismo è un settore di vitale importanza per la nostra nazione, allora è impensabile che l'Italia continui a essere fortemente penalizzata rispetto agli altri Paesi europei: siamo circondati da circa 900 case da gioco presenti negli altri Paesi europei!
      Se poi consideriamo il fatto che gli italiani sono i migliori clienti di queste case da gioco, pensiamo a quale danno la nostra economia subisce da questa incredibile situazione!
      Ma dobbiamo considerare la questione non solo in termini di sviluppo mancato ma anche di possibile nuova occupazione: 20 nuove case da gioco comporterebbero la presenza di almeno 6.000 dipendenti diretti e, per quanto concerne l'occupazione indotta, determinata dallo sviluppo turistico del territorio interessato, possono essere sicuramente preventivati circa 20.000 nuovi posti di lavoro.
      Essendo le case da gioco strutture fortemente promozionali per il turismo, riteniamo che la loro localizzazione possa essere positivamente utilizzata per garantire un più adeguato sviluppo di quelle aree turistiche che necessitano di nuove incentivazioni, come dimostra l'esperienza europea. Pertanto, si prevede che le nuove case da gioco siano ubicate in centri turistici di dimensioni medio-piccole, non solo per offrire a taluni centri una concreta possibilità di riequilibrio territoriale rispetto alle grandi aree, ma soprattutto perché essi consentono maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici di maggiori dimensioni.
      La proposta di legge che presentiamo alla Vostra attenzione risponde pienamente, a nostro parere, alle problematiche sottolineate dalla Corte costituzionale nelle ricordate sentenze n. 152 del 1985 e n. 291 del 2001 perché non solo prevede disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto perché introduce nuove norme volte a rendere più trasparenti i criteri di gestione e più severi e moderni i controlli degli stessi, rendendo più responsabili i comuni titolari dell'autorizzazione, tenuto conto dell'evolversi delle problematiche che sono emerse dopo oltre 23 anni dalla citata sentenza n. 152 del 23 maggio 1985. In sintesi, la proposta di legge prevede, infatti:

          1) la conferma delle quattro case da gioco già presenti sul territorio, riconducendole, nei tempi e nei modi più equilibrati, ad una normativa di legge comune per tutto il settore (articolo 2, comma 5, e articolo 4, commi 9 e 10);

          2) l'indicazione dei requisiti delle nuove case da gioco, che devono essere autorizzate dal Ministero dell'interno, previo parere delle regioni interessate;

          3) le modalità della gestione delle case da gioco, che è affidata in concessione, da parte dei comuni destinatari dell'autorizzazione, a società private con regolare bando di gara pubblica, ma prevedendo un forte controllo da parte del Ministero dell'interno attraverso l'istituzione, presso di esso, di un Albo nazionale dei gestori delle case da gioco nonché ulteriori incisivi controlli sulla proprietà e, in genere, sulla gestione (articoli 4, 5 e 6). Con questa scelta viene fatta chiarezza tra il ruolo del comune concedente e quello del soggetto gestore, in quanto il comune eserciterà esclusivamente compiti di controllo sull'attività del gestore, per cui non vi sarà alcuna compromissione tra la figura degli amministratori locali e quella del gestore, come invece accadrebbe in caso di gestioni dirette nelle quali gli amministratori pubblici sono contemporaneamente controllori e controllati, realizzando quindi la massima trasparenza;

          4) criteri di gestione molto precisi e severi che, suggeriti anche da esperti del settore, consentono di pervenire ad una gestione formalmente e sostanzialmente corretta, impedendo o comunque rendendo molto improbabili fatti penalmente perseguibili (articoli 8 e 9);

          5) un'equa ripartizione degli utili che, partendo dal comune sede della casa da gioco, coinvolge le regioni (e, attraverso esse, tutti i comuni) e lo Stato, consentendo quella perequazione, in tema di distribuzione dei proventi, che la Corte costituzionale richiama in modo preciso nella citata sentenza del 1985 (articolo 7);

          6) norme molto severe per un controllo permanente sulla gestione, attraverso l'istituzione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di un Nucleo speciale di polizia dei giochi per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco, delle sale Bingo e comunque di tutti i giochi d'azzardo autorizzati (articolo 9).

      Il complesso di queste norme è certamente l'unica risposta valida per fare sì che le istituende case da gioco non possano in alcun modo essere utilizzate per attività che potrebbero essere motivo di forte preoccupazione, quali il riciclaggio di denaro «sporco» e l'infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione, come alcuni paventano, forse perché interessati a lasciare la situazione immutata.
      Per quanto attiene il numero delle case da gioco da autorizzare all'esercizio, è da ricordare la necessità costituzionale di un'equilibrata presenza su tutto il territorio nazionale, per cui si prevede di istituire una casa da gioco in ogni regione.
      Concludiamo sottolineando nuovamente l'esigenza e l'urgenza di approvare in tempi rapidissimi una moderna e severa legislazione in materia:

          a) per adeguare il nostro Paese agli altri Stati di diritto europei, particolarmente in un settore fondamentale come quello turistico;

          b) per offrire al Paese un ulteriore incentivo allo sviluppo economico ed occupazionale;

          c) per dare a un delicato settore come quello in questione quei rigorosi strumenti di gestione e di controllo oggi mancanti.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).

      1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite sul territorio nazionale e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.
      2. La competenza ad autorizzare l'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale ai sensi del comma 1 è attribuita al Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere della regione o della provincia autonoma interessata.
      3. Le case da gioco, nel numero di una per regione, salvo deroga per le regioni con oltre 2,5 milioni di abitanti, possono essere aperte nei comuni:

          a) la cui vocazione turistica o termale è comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglienza di rilevanti correnti turistiche, o nei comuni ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture e di servizi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico e occupazionale del territorio di insediamento, anche attraverso iniziative di riequilibrio territoriale;

          b) la cui vocazione turistica risulta da data remota dimostrabile dall'esistenza in loco delle soppresse aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;

          c) che hanno la disponibilità di un idoneo complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;

          d) che hanno già ospitato strutture similari o che, comunque, hanno avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica e storica.

      4. Non possono divenire sede di casa da gioco i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, i comuni capoluogo di provincia e i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dagli articoli da 142 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Procedura di autorizzazione).

      1. L'istanza da parte del comune interessato, avente i requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 1, diretta a richiedere l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco deve essere deliberata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio e inoltrata alla regione o alla provincia autonoma competente a rilasciare il parere previsto dal comma 2 del citato articolo 1 e al Ministero dell'interno.
      2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da una dettagliata relazione comprovante:

          a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3;

          b) le motivazioni socio-economiche e storiche che portano il comune a richiedere l'istituzione della casa da gioco;

          c) le caratteristiche tecniche, logistiche e, se presenti, storico-artistiche della struttura destinata a ospitare la casa da gioco, con l'indicazione delle eventuali modifiche agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti necessarie per garantire l'operatività della struttura stessa.

      3. Sulla base delle istanze pervenute ai sensi del comma 1, la regione o la provincia autonoma competente, entro il termine perentorio di due mesi, esprime il parere previsto dal comma 2 dell'articolo 1 e approva le eventuali deroghe alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
      4. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'interno, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1, entro il termine perentorio di tre mesi dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del presente articolo e ha durata trentennale a decorrere dall'apertura al pubblico della casa da gioco. Alla sua scadenza l'autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta.
      5. Le case da gioco di Sanremo, Campione d'Italia, Venezia e Saint Vincent sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, commi 9 e 10.

Art. 3.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

      1. Il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 2, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 8, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
      2. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazioni delle disposizioni della presente legge o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, il Ministro dell'interno, sentito il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma interessata, nomina un commissario ad acta per la gestione straordinaria della casa da gioco.

Art. 4.
(Concessione).

      1. L'esercizio e la gestione della casa da gioco sono affidati in concessione dal comune a soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 5 e sono scelti attraverso un'apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 6.
      2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune e i medesimi soggetti.
      3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 6 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo espresse autorizzazioni del comune, cedere ad altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio e la gestione della casa da gioco, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco, dei quali rimane comunque responsabile.
      4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori della casa da gioco di un rappresentante nominato dal comune con funzioni di presidente, nonché di altri due membri effettivi, uno nominato dal Ministero dell'interno e uno nominato dalla regione o dalla provincia autonoma ove ha sede la casa da gioco.
      5. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune, alla regione o alla provincia autonoma competente e al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione ad essa connessa, relativo all'anno precedente.
      6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può essere oggetto di uno o più rinnovi della medesima durata.
      7. In casi eccezionali e per un periodo limitato, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, il comune può provvedere direttamente all'esercizio e alla gestione della casa da gioco nelle forme previste dal titolo V della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 5 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
      9. Le case da gioco di Sanremo, di Campione d'Italia e di Venezia, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano le modalità della concessione in conformità ai princìpi in essa stabiliti, previo accordo con il Ministero dell'interno.
      10. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base di una specifica normativa adottata dal Consiglio della Valle, in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.

Art. 5.
(Albo nazionale dei gestori delle case da gioco).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Albo nazionale dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, di seguito denominato «Albo».
      2. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'Albo, nonché i casi di cancellazione dal medesimo. Tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo sono compresi quelli di onorabilità previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
      3. Per l'iscrizione all'Albo di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è necessario che le azioni o le quote siano nominative e comunque deve essere dimostrata e individuata la persona fisica proprietaria finale delle azioni o delle quote della società. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito e qualsiasi divisione di azioni o di quote devono essere preventivamente comunicati all'Albo e autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e di vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
      4. Ai soggetti iscritti all'Albo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
      5. È inibita l'iscrizione all'Albo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nei Paesi membri dell'Unione europea o in altri Stati.

Art. 6.
(Capitolato generale).

      1. Il Ministro dell'interno predispone, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale di appalto contenente le modalità della gara pubblica di cui all'articolo 4, disciplinando in particolare:

          a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;

          b) i requisiti morali e professionali, ulteriori rispetto a quelli indicati dalla presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

          c) la percentuale minima e massima di utile lordo in favore del concessionario da applicare in sede di gara per l'affidamento, determinata in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

          d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare alla realizzazione di iniziative promozionali e di manifestazioni di alto interesse turistico e sociale, che devono essere indicate in modo analitico dall'amministrazione comunale concedente;

          e) le ipotesi di revoca della concessione senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda i requisiti necessari per mantenere la concessione o l'iscrizione all'Albo, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione o dalla presente legge;

          f) l'impegno all'osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui agli articoli 8 e 9;

          g) la composizione della commissione giudicatrice e aggiudicatrice della gara di appalto della concessione per la gestione della casa da gioco, in modo da assicurare una prevalenza di membri estranei al comune e alla regione o alla provincia autonoma sedi dell'attività.

Art. 7.
(Ripartizione dei proventi).

      1. I proventi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, sono ripartiti nel modo seguente:

          a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale. Tali proventi devono essere finalizzati, in particolare:

              1) al potenziamento dei servizi turistici e degli uffici competenti in materia di informazione e di stampa;

              2) alla realizzazione di manifestazioni di significativa rilevanza nel settore musicale, artistico, storico, cinematografico, culturale e sportivo;

              3) all'adeguamento della sede della casa da gioco e delle relative infrastrutture;

              4) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, di acquedotti, di fognature e di strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico;

              5) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di problemi di ludopatie ovvero di altre condizioni psichiche, fisiche, economiche, sociali o familiari;

          b) il 25 per cento alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ha sede la casa da gioco per il finanziamento delle aziende di promozione turistica di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per il finanziamento di opere pubbliche di viabilità, di acquedotti e di fognature finalizzate al sostegno dello sviluppo turistico preferibilmente nella provincia e nei comuni limitrofi a quello sede della casa da gioco nonché al finanziamento di progetti socialmente utili validi su tutto il territorio nazionale, finalizzati in particolare alla prevenzione delle ludopatie;

          c) il 25 per cento al bilancio dello Stato per essere riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, ai fini del potenziamento degli organici e dell'ammodernamento delle strutture e delle attrezzature dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza.

      2. Esclusivamente per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni interessate sono autorizzate a procedere a nuove assunzioni di personale anche in deroga a eventuali disposizioni di programmazione delle assunzioni ai sensi della normativa vigente.
      3. Le case da gioco di Sanremo, di Venezia e di Campione d'Italia concordano con il Ministero dell'interno, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. Per il riparto dei proventi della casa da gioco di Saint Vincent, si applica la normativa vigente.

Art. 8.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Ministro dell'interno, previo parere del Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della medesima.
      2. Il regolamento di attuazione prevede, in particolare:

          a) le specie e i tipi di giochi che è possibile praticare nonché la loro specifica regolamentazione;

          b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina di accesso dei giocatori. In tale ambito deve essere stabilito che, ferma restando la facoltà del gestore di non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati, è comunque vietato l'ingresso a quanti hanno precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso, per usura o per i reati che comportano la perdita del diritto al voto; l'accesso alla casa da gioco è inoltre vietato ai minori di diciotto anni e ai residenti nel comune sede della casa da gioco ed, eventualmente, nei comuni limitrofi, sentiti i pareri dei questori interessati;

          c) le disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui sono praticati i giochi e sui tavoli da gioco;

          d) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio di assegni, di valuta estera o altro, nonché di anticipazione, da praticare a un tasso d'interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. L'autorizzazione relativa all'esercizio della predetta attività deve essere preventivamente concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze;

          e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità della gestione, sullo svolgimento del gioco, sugli incassi e sulla loro ripartizione secondo criteri e modalità che devono essere accettati dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 4.

      3. I comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco ai sensi dell'articolo 2 devono, entro il termine perentorio di tre mesi dall'indizione della gara di appalto, adottare con delibera del consiglio comunale il regolamento di attuazione relativo alla rispettiva casa da gioco, prevedendo, qualora le particolari caratteristiche del proprio territorio lo rendano opportuno, norme più restrittive di quelle stabilite dal regolamento di cui ai commi 1 e 2.
      4. Per quanto attiene alla casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e sulla gestione sono stabiliti dalla regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri fissati dal decreto di autorizzazione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 9.
(Polizia dei giochi).

      1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, è istituito il nucleo speciale di polizia dei giochi, composto da personale specializzato della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti specifici di prevenzione, di informazione e di polizia giudiziaria per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco, delle sale Bingo e comunque di tutti i giochi autorizzati.
      2. Ai fini dell'attuazione dei controlli di cui al comma 1, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco clandestino, il nucleo speciale di polizia dei giochi può:

          a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo, autorizzato e clandestino, e i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per fini di indagini e di accertamento;

          b) verificare per conto dell'Albo le qualifiche e le qualità finanziarie di tutti i soci e gli amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione di case da gioco;

          c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, sale Bingo e sale giochi e scommesse e comunque tutte le aziende e le persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nelle scommesse negli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si esercita il gioco d'azzardo.

      3. Le notizie sulla clientela delle sale da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini fiscali contro la stessa clientela.
      4. Il nucleo speciale di polizia dei giochi è affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo che può essere composto anche da specialisti esterni, i cui compiti sono il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti, in collaborazione con il servizio ispettivo comunale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e), nonché la verifica e il controllo dei bilanci e dei libri sociali delle società concessionarie, anche per gli effetti del comma 3 dell'articolo 5. Il nucleo speciale di polizia dei giochi e il gruppo tecnico-amministrativo hanno libero accesso a tutte le case da gioco e a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario ai fini dei controlli.

Art. 10.
(Albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier).
      2. Entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni sindacali della categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, di sospensione e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
      3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco sono definiti mediante un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con articolazione aziendale, da stipulare tra le parti di cui al comma 2.

Art. 11.
(Case da gioco sulle navi).

      1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti ai soggetti italiani iscritti al Registro internazionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le società armatoriali interessate devono richiedere apposita autorizzazione al Ministero dell'interno, che la rilascia d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di quanto indicato all'articolo 6, numero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.
      3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti sulle navi sono determinate da apposite norme contenute nel contratto collettivo nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 10.

Art. 12.
(Disposizioni comuni e regime fiscale).

      1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
      2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 25 settembre 1999, n. 374 e 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 13.
(Incompatibilità).

      1. Gli amministratori e i funzionari dei comuni sedi di casa da gioco e delle province e delle regioni nel cui territorio insistono i medesimi comuni, nonché i loro congiunti, parenti e affini sino al quarto grado non possono partecipare in alcun modo alla gestione delle case da gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco, se non sono decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio.
      2. Gli amministratori, i soci e i dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case da gioco, nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili alle cariche di sindaco, di assessore e di consigliere dei comuni sede della casa da gioco, se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità.

Art. 14.
(Sanzioni penali).

      1. Le pene previste dagli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e per la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su