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PDL 1991

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1991


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)

di concerto con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

Nuova disciplina del commercio interno del riso

Presentato il 5 dicembre 2008


      

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Onorevoli Deputati! -       Il presente disegno di legge, recante la «Nuova disciplina del commercio interno del riso», si è reso necessario per rispondere alle pressanti esigenze della filiera interessata all'aggiornamento dei criteri di riconoscimento, conseguenti alle forme di etichettatura delle molteplici varietà di riso coltivate in Italia.
      I nuovi criteri sono stati definiti dagli esperti del settore e risultano ancorati a parametri di trasparenza e di oggettività, nel rispetto dei parametri posti dalla normativa comunitaria di settore. Ciò comporterà un positivo riscontro sia nella fase commerciale del prodotto, sia nella fase di orientamento dei programmi di miglioramento genetico che sono predisposti dalle autorità competenti, al fine di correlare le sempre più specifiche richieste del consumatore al mondo della produzione.
      L'articolo 1 disciplina, nel dettaglio, le numerose definizioni del prodotto «riso».
      L'articolo 2 definisce il campo di applicazione della legge, prevedendo, tuttavia, l'esclusione dei risi che hanno ottenuto il riconoscimento qualitativo, di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e di quelli destinati all'esportazione verso i Paesi terzi.
      L'articolo 3 disciplina, in maniera dettagliata, la classificazione del riso e la denominazione di vendita; in particolare il comma 3 riserva le denominazioni di vendita elencate nell'allegato 4, e cioè le denominazioni storiche presenti da decenni sul mercato del riso e associate dal consumatore alla tradizione dell'area di produzione, alle varietà tradizionali che rientrano nei parametri biometrici definiti nello stesso allegato.
      Per tutte le altre varietà presenti o future sul mercato, ma diverse da quelle storiche elencate nell'allegato 4, la denominazione di vendita è costituita da quella del raggruppamento di cui al comma 1 dell'articolo 3, che si riferisce esclusivamente a parametri biometrici, eventualmente accompagnata dal nome della varietà del riso greggio di provenienza.
      Il divieto posto dal comma 5 dell'articolo 3 di associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo garantisce, infine, che le scelte effettuate dai consumatori avvengano nella massima trasparenza.
      L'articolo 4 definisce, attraverso il rinvio all'allegato 1, le caratteristiche qualitative per il riso, il riso integrale, il riso parboiled e il riso integrale parboiled, fissando i valori massimi consentiti, in percentuale, di grani difettati e di materie estranee; il comma 3, inoltre, prevede la possibilità di modificare gli allegati annessi alla legge con decreto interministeriale.
      L'articolo 5 disciplina l'utilizzo di marchi collettivi.
      L'articolo 6 dispone in materia di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni contenute nella legge.
      L'articolo 7 disciplina la revisione delle analisi a seguito di procedimenti giudiziari e amministrativi.
      L'articolo 8, infine, prevede un periodo transitorio di dodici mesi per il confezionamento e per la vendita del riso ottenuto in conformità alle disposizioni della legge n. 325 del 1958, mentre l'articolo 9 ne dispone l'abrogazione.
      In conclusione, il presente disegno di legge risponde, come già rilevato, all'esigenza di aggiornare i criteri tecnici di riconoscimento delle molteplici varietà di riso coltivate in Italia, basandoli su parametri di trasparenza e di oggettività, senza apportare modifiche a discipline procedimentali né alle competenze istituzionali in atto.
      Il presente disegno di legge pertanto non comporta nuovi oneri a carico delle amministrazioni pubbliche e private interessate, né mancate o diminuite entrate a carico dell'erario pubblico.
      In particolare, si precisa che la revisione delle analisi, eseguita dagli istituti pubblici indicati nell'articolo 7, è resa previo pagamento di un corrispettivo.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;

          b) riso integrale: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;

          c) riso integrale parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera b), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

          d) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;

          e) riso parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera d), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

          f) riso ceroso: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano una colorazione dei grani bianca e un aspetto ceroso, opaco e non farinoso;

          g) riso aromatico: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, emanano un aroma particolare;

          h) riso pigmentato: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano il pericarpo di colore rosso o nero o di un'altra intensa colorazione invece del normale colore biancastro;

          i) riso ostigliato: il riso pigmentato che, dopo la lavorazione, presenta striature di pericarpo visibili sulla superficie.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica al riso, al riso integrale, al riso parboiled e al riso integrale parboiled confezionati, venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale.
      2. La presente legge non si applica ai risi che hanno ottenuto i riconoscimenti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, né al prodotto destinato ad altri Paesi.

Art. 3.
(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

      1. Sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore, il riso è classificato nei seguenti gruppi:

          a) riso tondo ovvero a grani tondi;

          b) riso medio ovvero a grani medi;

          c) riso lungo ovvero a grani lunghi;

          d) riso integrale, i cui parametri biometrici sono da considerare relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.

      2. Il nome «riso» può essere utilizzato nella denominazione di vendita di prodotti non rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), a condizione che:

          a) la lolla sia stata interamente asportata;

          b) figuri nella denominazione di vendita la diversa lavorazione o il particolare trattamento subìto.

      3. La denominazione di vendita è costituita dalle denominazioni riportate nell'allegato 4 annesso alla presente legge, che sono riservate unicamente al prodotto che rispetta le caratteristiche indicate nel medesimo allegato e nell'allegato 1 annesso alla stessa legge.
      4. Per le varietà diverse da quelle di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, la denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Il prodotto deve rispettare le caratteristiche qualitative indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
      5. È vietato associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4.
      6. Nel caso sia posto in vendita «riso ceroso», «riso aromatico», «riso pigmentato» o «riso ostigliato», tali indicazioni devono essere riportate unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 4.
      7. L'indicazione «extra» è consentita, unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 3, per risi aventi valori non superiori a un terzo di quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      8. L'indicazione «sottotipo», è ammessa unicamente in associazione alle denominazioni di cui al comma 4 ed è obbligatoria per risi aventi valori superiori a quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, purché essi siano inferiori al loro doppio. L'indicazione «sottotipo» deve essere apposta sulla confezione in modo ben visibile, con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture.

Art. 4.
(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

      1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 8.
      2. Le definizioni dei difetti sono riportate nell'allegato 2 annesso alla presente legge. I metodi di analisi sono riportati nell'allegato 3 annesso alla presente legge.
      3. Gli allegati annessi alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 5.
(Utilizzo di marchi collettivi).

      1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Revisione delle analisi).

      1. Nel caso in cui, a seguito di procedimenti giudiziari amministrativi, sia necessario procedere a una revisione dell'analisi, la stessa è eseguita, su un campione di almeno 800 grammi di riso, dai seguenti istituti:

          a) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          b) Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 8.
(Periodo transitorio).

      1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.
      2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 9.
(Norme finali).

      1. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.
      2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

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ALLEGATO 1

(Articolo 3, comma 3)

ALLEGATO 2

(Articolo 4, comma 2)

ALLEGATO 3

Metodi di analisi

        UNI 11106 Riso - Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.

        UNI ISO 14864 Riso - Determinazione del tempo di gelatinizzazione dei grani.

        Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettore generale capo per la repressione delle frodi 23 luglio 1994 Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati» - Supplemento n. 4. Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato. (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994).

        Regolamento (CEE) n. 2580/88 della Commissione, del 17 agosto 1988 - Allegato I, punto B, lettera b) - Protocollo per la determinazione della consistenza del riso cotto mediante l'Instron Food Tester.
ALLEGATO 4

(Articolo 3, comma 3)


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