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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1991 |
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
b) riso integrale: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
c) riso integrale parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera b), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;
d) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;
e) riso parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera d), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;
f) riso ceroso: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano una colorazione dei grani bianca e un aspetto ceroso, opaco e non farinoso;
g) riso aromatico: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, emanano un aroma particolare;
h) riso pigmentato: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano il pericarpo di colore rosso o nero o di un'altra intensa colorazione invece del normale colore biancastro;
i) riso ostigliato: il riso pigmentato che, dopo la lavorazione, presenta striature di pericarpo visibili sulla superficie.
1. La presente legge si applica al riso, al riso integrale, al riso parboiled e al riso integrale parboiled confezionati, venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale.
2. La presente legge non si applica ai risi che hanno ottenuto i riconoscimenti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, né al prodotto destinato ad altri Paesi.
1. Sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore, il riso è classificato nei seguenti gruppi:
a) riso tondo ovvero a grani tondi;
b) riso medio ovvero a grani medi;
c) riso lungo ovvero a grani lunghi;
d) riso integrale, i cui parametri biometrici sono da considerare relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.
2. Il nome «riso» può essere utilizzato nella denominazione di vendita di prodotti non rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), a condizione che:
a) la lolla sia stata interamente asportata;
b) figuri nella denominazione di vendita la diversa lavorazione o il particolare trattamento subìto.
3. La denominazione di vendita è costituita dalle denominazioni riportate nell'allegato 4 annesso alla presente legge, che sono riservate unicamente al prodotto che rispetta le caratteristiche indicate nel medesimo allegato e nell'allegato 1 annesso alla stessa legge.
4. Per le varietà diverse da quelle di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, la denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Il prodotto deve rispettare le caratteristiche qualitative indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. È vietato associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4.
6. Nel caso sia posto in vendita «riso ceroso», «riso aromatico», «riso pigmentato» o «riso ostigliato», tali indicazioni devono essere riportate unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 4.
7. L'indicazione «extra» è consentita, unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 3, per risi aventi valori non superiori a un terzo di quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
8. L'indicazione «sottotipo», è ammessa unicamente in associazione alle denominazioni di cui al comma 4 ed è obbligatoria per risi aventi valori superiori a quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, purché essi siano inferiori al loro doppio. L'indicazione «sottotipo» deve essere apposta sulla confezione in
modo ben visibile, con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture.
1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 8.
2. Le definizioni dei difetti sono riportate nell'allegato 2 annesso alla presente legge. I metodi di analisi sono riportati nell'allegato 3 annesso alla presente legge.
3. Gli allegati annessi alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
1. Nel caso in cui, a seguito di procedimenti giudiziari amministrativi, sia necessario procedere a una revisione dell'analisi, la stessa è eseguita, su un campione di almeno 800 grammi di riso, dai seguenti istituti:
a) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.
1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.
2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.
1. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.
2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
ALLEGATO 1
(Articolo 3, comma 3)
ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 2)
ALLEGATO 3
UNI 11106 Riso - Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.
UNI ISO 14864 Riso - Determinazione del tempo di gelatinizzazione dei grani.
Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettore generale capo per la repressione delle frodi 23 luglio 1994 Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati» - Supplemento n. 4. Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato. (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994).
Regolamento (CEE) n. 2580/88 della Commissione, del 17 agosto 1988 - Allegato I, punto B, lettera b) - Protocollo per la determinazione della consistenza del riso cotto mediante l'Instron Food Tester.
ALLEGATO 4
(Articolo 3, comma 3)
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