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PDL 1684

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1684



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ANGELA NAPOLI, CARLUCCI

Riordino dell'Istituto nazionale di fisica nucleare

Presentata il 23 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», all'articolo 11, comma 1, lettera d), ha delegato il Governo a «riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso». L'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», ha inoltre delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi del menzionato articolo 11, comma 1, lettera d), richiamando i princìpi e criteri direttivi già indicati dalla stessa legge n. 59 del 1997.
      In particolare, per quanto riguarda il riordino degli enti di ricerca, vanno richiamate le seguenti disposizioni della legge n. 59 del 1997:

          l'articolo 14, che consente la fusione, la soppressione o la trasformazione degli enti di ricerca e l'accorpamento di strutture entro strutture universitarie;

          l'articolo 18, che prevede il riordino degli enti secondo procedure di programmazione e di valutazione, evitando duplicazioni per i medesimi obiettivi, valorizzando l'autonomia e la professionalità dei ricercatori e la loro mobilità rispetto ad altri enti di ricerca, università, scuola e imprese.

      In attuazione della delega originaria, è stato emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che ha ridisegnato il sistema della ricerca del Paese, attraverso la ridefinizione della strategia scientifica e tecnologica, realizzando strutture di eccellenza idonee ad attrarre investimenti italiani e stranieri, sviluppando la capacità innovativa del tessuto delle piccole e medie imprese, incentivando le relazioni tra scienza e impresa, investendo nel capitale umano e valorizzando le sinergie con il territorio.
      Per agevolare il conseguimento di tali obiettivi, si è ritenuto di dotare l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), così come gli altri enti riordinati, di strutture omogenee e di determinare i compiti e le funzioni degli organi in modo puntuale, per assicurare omogeneità ed equilibrio all'interno delle singole strutture, la cui funzionalità viene assicurata con un assetto altamente manageriale, riservando peraltro alla componente scientifica la formulazione dei progetti e dei piani di attività.
      È da sottolineare che, comunque, l'aspetto fondamentale dell'organizzazione dell'INFN è in sostanza costituito dalle strutture scientifiche, che rimangono sostanzialmente inalterate e che risultano improntate ad una spiccata flessibilità in quanto la loro individuazione è rimessa agli organi decisionali dell'ente, limitandosi il decreto a definire i relativi princìpi.
      Le modifiche riguardano esclusivamente gli organi di indirizzo della politica scientifica e gestionale dell'ente, e questo è stato determinato da esigenze di omogeneità strutturale con quella dei maggiori enti pubblici di ricerca riorganizzati negli ultimi anni.
      La presente proposta di legge si compone di 29 articoli e di un allegato.
      L'articolo 1 indica gli obiettivi che ci si prefigge di conseguire attraverso le norme di riordino dell'INFN.
      L'articolo 2 definisce le finalità dell'ente, nei settori della ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, confermandone la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia scientifica, finanziaria e contabile, e introducendo tra le finalità la realizzazione di corsi di dottorato in collaborazione con le università.
      L'articolo 3 elenca le attività attraverso le quali l'ente concretizza in modo operativo i propri fini.
      L'articolo 4 stabilisce i criteri con cui si realizza la programmazione dell'attività scientifica dell'ente.
      L'articolo 5 determina gli organi di gestione dell'ente nel numero di quattro (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio scientifico e collegio dei revisori dei conti) mentre l'articolo 6 dispone l'articolazione delle strutture organizzative dello stesso, prevedendo in particolare la figura del direttore amministrativo e la rete scientifica costituita dalle sezioni, dai laboratori nazionali e dai centri nazionali.
      Gli articoli 7, 8, 9 e 10 definiscono la composizione e le funzioni degli organi di gestione individuati nell'articolo 5 e, rispettivamente, del presidente, del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti. L'articolo 11 definisce i criteri per l'istituzione e per la composizione delle commissioni scientifiche nazionali consultive.
      I successivi articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 contengono disposizioni relative alla struttura organizzativa dell'ente e alle sue articolazioni, specificando nel dettaglio le funzioni del comitato di valutazione (articolo 12), del direttore amministrativo (articolo 13), delle strutture (articolo 14), delle sezioni (articolo 15), dei laboratori nazionali (articolo 16) e dei centri nazionali (articolo 17).
      In particolare, per quanto concerne il comitato di valutazione (articolo 12), è previsto che esso provveda alla valutazione dei risultati della ricerca dell'ente, tenendo conto dei criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
      Si è ritenuto, pertanto, opportuno derogare la norma contenuta nell'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, che rimette alla stessa ANVUR la determinazione dei criteri per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca. Ciò in quanto sembra più razionale ricondurre al Ministero, nell'ambito del suo potere di vigilanza, la competenza a stabilire criteri omogenei per la valutazione della ricerca, da adottare in tutto il sistema delle istituzioni pubbliche di ricerca, fermo restando l'apporto tecnico dell'ANVUR, che su tali criteri è chiamato a esprimere un parere obbligatorio.
      L'articolo 18 definisce i compiti dell'amministrazione centrale e la sua articolazione, ai sensi del regolamento generale dell'Istituto, in direzioni e servizi.
      L'articolo 19 contiene disposizioni specifiche relative agli organi indicati nei precedenti articoli, disponendo che le incompatibilità con le diverse cariche sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Stabilisce, altresì, le modalità per la determinazione di compensi e indennità di carica.
      L'articolo 20 prevede i piani di attività dell'ente, di durata triennale e aggiornati annualmente, e ne disciplina le modalità di approvazione riconoscendo all'ente medesimo la competenza a determinare, in autonomia, gli organici del personale.
      Nell'articolo 21 sono indicate le entrate dell'ente, derivanti da contributi, da contratti o royalty o da ogni altra eventuale fonte. L'articolo 22 stabilisce gli strumenti ai quali l'INFN può ricorrere, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, per lo svolgimento delle attività istituzionali.
      L'articolo 23 riconosce all'INFN l'autonomia regolamentare, secondo le modalità e le procedure stabilite dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, definendo i contenuti essenziali del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.
      L'articolo 24 stabilisce che il personale di ricerca dell'INFN, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, mantiene il proprio stato giuridico, mentre per le nuove assunzioni si applicano le procedure previste dalla normativa riguardante gli enti di ricerca. Sono previste, altresì, entro determinati limiti percentuali, la possibilità di chiamata diretta di ricercatori e di tecnologi italiani e stranieri di elevata qualificazione professionale ed esperienza maturata in istituti di ricerca pubblici e privati, nonché la chiamata diretta di dirigenti e di ricercatori in servizio presso università e pubbliche amministrazioni.
      L'articolo 25 amplia quanto già previsto dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)», per quanto riguarda lo svolgimento di attività di insegnamento da parte del personale dell'INFN presso le università e lo svolgimento di attività di ricerca presso l'INFN da parte di professori e di ricercatori universitari, in base al principio di reciprocità, così da assicurare la valorizzazione dei ricercatori dell'ente come previsto dalla legge delega.
      L'articolo 26 prevede la trasmissione dei bilanci preventivi e consultivi dell'ente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confermando che il controllo da parte della Corte dei conti sull'INFN si esercita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».
      L'articolo 27 dispone l'abrogazione del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 26 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'8 settembre 1967, recante «Riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)», del regolamento generale dell'INFN e del regolamento delle strutture del medesimo Istituto.
      Gli articoli 28 e 29 contengono, rispettivamente, norme transitorie per definire la disciplina dell'INFN e la disposizione di entrata in vigore della legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge detta la disciplina di riordino dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i princìpi e i criteri di organizzazione e di funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi e di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

          a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;

          b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative;

          c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali, nonché il necessario ritorno per il sistema scientifico e produttivo nazionale;

          d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;

          e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria, degli enti pubblici di ricerca e imprenditoriale;

          f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;

          g) valutare i risultati della ricerca.

Art. 2.
(Finalità e natura dell'ente).

      1. L'INFN, con sede in Frascati, è un ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale con il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologici necessari all'attività in tali settori, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.
      2. L'INFN ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità alla presente legge, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, del codice civile. L'INFN è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.
(Attività dell'INFN).

      1. L'INFN svolge le seguenti attività:

          a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, sia tramite la rete delle sezioni, dei laboratori nazionali, dei centri nazionali e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

          b) progetta e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale o all'estero;

          c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo, su richiesta di autorità governative, competenze scientifiche e garantendo la collaborazione con enti e con istituzioni di altri Paesi;

          d) promuove il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

          e) svolge attività di comunicazione e di promozione della ricerca di competenza, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;

          f) promuove e gestisce iniziative volte all'integrazione della ricerca nazionale e internazionale nel settore di competenza, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;

          g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, attraverso l'assegnazione di borse di studio e di assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento di aziende e di istituzioni pubbliche e private;

          h) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          i) promuove lo sviluppo della conoscenza della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali nella scuola e nella società mediante appropriate attività divulgative e museali;

          l) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti nazionali pubblici e privati.

Art. 4.
(Programmazione).

      1. L'INFN programma la propria attività sulla base di piani pluriennali ad aggiornamento annuale con i quali sono fissati gli indirizzi generali.
      2. L'INFN basa la propria attività di ricerca sulle proposte elaborate da membri della comunità scientifica nazionale e, in sottordine, della comunità scientifica internazionale, e la organizza, di norma, in linee scientifiche. Per ciascuna linea scientifica è costituita una commissione scientifica nazionale consultiva, la cui composizione e il cui funzionamento sono definiti all'articolo 11.
      3. L'INFN può svolgere attività specifiche di particolare rilevanza quali progetti speciali, seguiti da appositi comitati scientifici.

Art. 5.
(Organi).

      1. Sono organi dell'INFN:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il consiglio scientifico;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Sono organi consultivi dell'INFN:

          a) le commissioni scientifiche nazionali;

          b) i comitati scientifici dei progetti speciali.

Art. 6.
(Princìpi di organizzazione).

      1. L'organizzazione dell'INFN è definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento del medesimo Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo la figura di un direttore amministrativo e una rete scientifica costituita dalle sezioni, dai laboratori nazionali e dai centri nazionali.

Art. 7.
(Presidente).

      1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'INFN ed è responsabile delle relazioni istituzionali.
      2. Il presidente:

          a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico;

          b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'INFN;

          c) attribuisce gli incarichi al direttore amministrativo e ai direttori di sezione, dei laboratori nazionali e dei centri nazionali, previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera g);

          d) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

      3. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o di organismi sia pubblici sia privati, operanti nel settore della ricerca. È nominato con la procedura di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dura in carica quattro anni, e può essere confermato una sola volta.
      4. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, nominato a maggioranza semplice dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella prima riunione di insediamento. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INFN.

Art. 8.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e di programmazione generale dell'attività dell'INFN.
      2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

          a) delibera il piano triennale dell'INFN e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;

          b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

          c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;

          d) delibera i regolamenti dell'INFN;

          e) nomina, nella prima riunione, il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti, e stabilisce l'ordine del giorno della successiva riunione;

          f) nomina i componenti del consiglio scientifico designati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, i direttori di sezione, dei laboratori nazionali e dei centri nazionali, eletti ai sensi del regolamento del personale dell'INFN, di cui all'articolo 23, comma 1, i componenti del comitato di valutazione, su proposta del presidente, e il direttore amministrativo;

          g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore amministrativo e ai direttori di sezione, dei laboratori nazionali e dei centri nazionali;

          h) verifica i risultati dell'attività dell'INFN, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;

          i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;

          l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dalla presente legge e dai regolamenti dell'INFN.

      2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e uno dal Ministro dello sviluppo economico in possesso di elevata professionalità e qualificazione scientifica nel settore di attività dell'INFN.
      3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 9.
(Consiglio scientifico).

      1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione relativi all'attività complessiva di ricerca dell'INFN.
      2. Il consiglio scientifico:

          a) esprime al consiglio di amministrazione il parere scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;

          b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale e internazionale;

          c) individua, su richiesta del consiglio di amministrazione, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza.

      3. Il consiglio scientifico è composto, oltre che dal presidente dell'INFN che lo presiede, da dodici componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'INFN, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri, scelto tra persone che ricoprono o che hanno ricoperto l'incarico di consigliere scientifico di ambasciata, esperti nel settore di competenza dell'INFN, uno dal Ministro dello sviluppo economico, due designati mediante elezione dai direttori di sezione, dei laboratori nazionali e dei centri nazionali che agiscono come elettorato attivo e passivo, quattro designati dal personale dipendente a tempo indeterminato con profilo professionale di ricercatore, e uno dal personale a tempo indeterminato con profilo professionale di tecnologo secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
      4. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 10.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'INFN e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.
      2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente.
      3. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 11.
(Commissioni scientifiche nazionali consultive).

      1. Le commissioni scientifiche nazionali consultive, per ciascuna linea scientifica, sono composte dal presidente della commissione e dai coordinatori locali delle linee scientifiche di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Per ogni sezione o laboratorio nazionale, il coordinatore locale è eletto, per ciascuna linea scientifica, da e tra il personale ricercatore della struttura, dipendente o dotato di incarico di ricerca, che afferisce alla linea scientifica stessa.
      3. Il presidente di ciascuna commissione scientifica nazionale consultiva è eletto tra il personale ricercatore dipendente o dotato di incarico di ricerca.
      4. I componenti delle commissioni scientifiche nazionali consultive rimangono in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente, nella stessa funzione, per un solo triennio.
      5. La carica di presidente di una commissione scientifica nazionale consultiva è incompatibile con quella di:

          a) componente del consiglio di amministrazione dell'INFN;

          b) presidente di altra commissione scientifica nazionale consultiva;

          c) direttore di centro nazionale;

          d) coordinatore locale.

      6. Le riunioni delle commissioni scientifiche nazionali consultive sono indette dal presidente dell'INFN su proposta dei presidenti delle commissioni stesse.
      7. Le commissioni scientifiche nazionali consultive si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria, una volta, di norma in settembre, per discutere le proposte di attività di ricerca per l'anno successivo e una volta, di norma, in marzo, per discutere il consuntivo scientifico dell'anno precedente.
      8. Le commissioni scientifiche nazionali consultive elaborano:

          a) pareri sugli aspetti scientifici, tecnici, finanziari e organizzativi delle singole proposte di ricerca e sui loro consuntivi, tenendo conto delle esigenze di coordinamento delle attività scientifiche afferenti a ciascuna commissione;

          b) proposte di preventivi scientifici e finanziari per la preparazione dei piani di sviluppo pluriennali dell'INFN;

          c) valutazione e consuntivo annuali dell'attività svolta nell'ambito della propria linea scientifica.

      9. I presidenti delle commissioni scientifiche nazionali consultive trasmettono al presidente dell'INFN relazioni sulle conclusioni elaborate nelle riunioni delle commissioni medesime.

Art. 12.
(Comitato di valutazione).

      1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'INFN, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale dell'ente, sulla base dei criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
      2. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri esterni all'INFN, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
      3. La verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi programmati è demandata alle commissioni scientifiche nazionali e ai comitati scientifici dell'INFN che redigono appositi rapporti da allegare al conto consuntivo.
      4. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente e al consiglio di amministrazione dell'INFN una relazione di valutazione annuale sui risultati dell'attività di ricerca dell'ente.

Art. 13.
(Direttore amministrativo).

      1. Il direttore amministrativo ha la responsabilità della gestione amministrativa dell'INFN, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa e i servizi generali dell'INFN; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
      2. Il direttore amministrativo:

          a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

          b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'INFN, da sottoporre al presidente, che la presenta al consiglio di amministrazione;

          c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente, che li presenta al consiglio di amministrazione;

          d) conferisce gli incarichi ai dirigenti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

      3. Il direttore amministrativo, il cui rapporto di lavoro, a tempo pieno, è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 14.
(Strutture).

      1. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'INFN opera con strutture proprie eventualmente integrate con quelle dell'università, di altri istituti pubblici di ricerca e di amministrazioni dello Stato.
      2. L'INFN è articolato nelle seguenti strutture:

          a) sezioni;

          b) laboratori nazionali;

          c) centri nazionali;

          d) amministrazione centrale.

Art. 15.
(Sezioni).

      1. Le sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'INFN; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle università sulla base di apposite convenzioni. Alle sezioni possono afferire gruppi collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non sono sede di sezioni dell'INFN.
      2. Le sezioni, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in unità funzionali e in servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INFN e con le procedure ivi previste.
      3. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari e associati dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.
      4. Ai servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
      5. Presso la sezione di Pisa è istituita l'«unità funzionale Virgo». Ad essa è preposto, con provvedimento del direttore, oltreché il personale di cui al comma 3, anche personale di istituzioni di ricerca internazionali, comunitarie e straniere inquadrato in analoghi profili professionali.
      6. L'unità di cui al comma 5 può articolarsi al suo interno con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 16, comma 4.

Art. 16.
(Laboratori nazionali).

      1. I laboratori nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'INFN ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'INFN stesso. Ai laboratori nazionali possono afferire gruppi collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non sono sede di sezioni dell'INFN.
      2. I laboratori nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in divisioni, unità funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INFN e con le procedure ivi previste.
      3. Nell'ambito dei laboratori nazionali possono essere istituite le seguenti divisioni:

          a) divisione ricerca;

          b) divisione tecnica e dei servizi generali;

          c) divisione acceleratori.

      4. Le divisioni si articolano in servizi.
      5. Le unità funzionali e i servizi possono articolarsi in reparti, qualora svolgano attività tecniche, e in uffici, qualora svolgano attività amministrative.
      6. Alle divisioni di cui al comma 3 è preposto, con provvedimento del direttore:

          a) alla divisione ricerca, personale dipendente appartenente al profilo professionale di ricercatore ovvero professori universitari ordinari, straordinari e associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca;

          b) alla divisione tecnica e dei servizi generali e alla divisione acceleratori, personale dipendente appartenente al profilo professionale di tecnologo ovvero di ricercatore, ovvero professori universitari ordinari, straordinari e associati dotati di incarico di ricerca ovvero ricercatori universitari comunque dotati di incarico di ricerca.

      7. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari e associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.
      8. Ai servizi, ai reparti e agli uffici, a seconda della loro rilevanza quantitativa o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
      9. Le strutture dell'INFN sono quelle elencate nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 17.
(Centri nazionali).

      1. I centri nazionali sono strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'INFN, nonché di svolgere attività di ricerca e di sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici del medesimo Istituto.
      2. I centri nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in unità funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INFN e con le procedure ivi previste.
      3. Alle unità funzionali è preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di tecnologo.
      4. Ai servizi, in relazione alla loro rilevanza quantitativa o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

Art. 18.
(Amministrazione centrale).

      1. L'amministrazione centrale dell'INFN svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; cura la gestione del personale; assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali; cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza. I dirigenti delle direzioni e dei servizi dell'amministrazione centrale sono responsabili degli atti dei loro uffici e forniscono supporto professionale e organizzativo all'azione degli organi dell'INFN.
      2. L'amministrazione centrale è articolata, ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INFN, in direzioni e in servizi.
      3. Le direzioni in cui si articola l'amministrazione centrale sono le seguenti:

          a) direzione affari generali e ordinamento;

          b) direzione affari amministrativi;

          c) direzione affari del personale;

          d) direzione affari contrattuali e patrimoniali.

      4. I servizi in cui si articola l'amministrazione centrale sono i seguenti:

          a) servizio affari internazionali;

          b) servizio affari legali e contenzioso;

          c) servizio affari tributari;

          d) servizio coordinamento attività di ingegneria;

          e) servizio coordinamento banche dati ricerca;

          f) servizio coordinamento programmi Unione europea;

          g) servizio ispettivo;

          h) servizio medicina del lavoro;

          i) servizio protezione dalle radiazioni.

      5. Alle direzioni sono preposti, di norma, dirigenti con profilo professionale amministrativo. Ai servizi è preposto, di norma, personale con profilo professionale di tecnologo.
      6. Il direttore amministrativo si avvale di un servizio di direzione posto alle sue dipendenze.
      7. L'articolazione in uffici delle direzioni nonché le competenze di ciascuna direzione, servizio e ufficio sono definite nel provvedimento organizzativo della struttura previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INFN.

Art. 19.
(Disposizioni specifiche).

      1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di presidente e di componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore amministrativo, di direttore di sezione, di direttore di laboratorio nazionale e di centro nazionale dell'INFN sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il presidente, il direttore amministrativo, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'INFN.
      2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.
      3. Il direttore amministrativo, i direttori di sezione e i direttori dei laboratori nazionali e dei centri nazionali, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      4. Le indennità di carica del presidente dell'INFN, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      5. I compensi del direttore amministrativo sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'INFN, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
      6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'INFN alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non inferiore a un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, ed è nominato un commissario straordinario, per la durata massima di dodici mesi, e comunque per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'INFN fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività.
      7. L'INFN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 20.
(Piani di attività).

      1. L'INFN opera sulla base di un piano triennale di attività, formulato e aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
      2. Il piano triennale dell'INFN e i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione del piano triennale e senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione che devono esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
      3. L'INFN, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

Art. 21.
(Entrate dell'INFN).

      1. Le entrate dell'INFN sono costituite:

          a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, se approvati;

          b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal Programma nazionale per la ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

          c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

          d) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

          e) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita o fornitura di servizi o royalty provenienti da brevetti o da cessione di know-how;

          f) da ogni altra eventuale entrata.

Art. 22.
(Strumenti).

      1. L'INFN, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può:

          a) stipulare accordi e convenzioni;

          b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;

          c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

          d) partecipare alla costituzione e alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

          e) commissionare attività di ricerca e di studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

      2. L'INFN riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in un'apposita sezione del piano triennale di cui all'articolo 20.

Art. 23.
(Regolamenti).

      1. L'INFN adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e il regolamento del personale, nonché altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. Il regolamento del personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

          a) definisce le sezioni, i laboratori nazionali e i centri nazionali, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa;

          b) definisce le procedure per la nomina dei direttori delle sezioni, dei laboratori nazionali e dei centri nazionali;

          c) definisce le regole per la partecipazione dell'INFN in altri soggetti pubblici e privati.

      3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

          a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte delle sezioni, dei laboratori nazionali e dei centri nazionali del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

          b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;

          c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;

          d) individua le modalità per l'acquisizione da parte delle sezioni, dei laboratori nazionali e dei centri nazionali di risorse esterne all'INFN;

          e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

          f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

      4. Il regolamento del personale:

          a) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;

          b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Art. 24.
(Personale).

      1. Per assolvere ai propri fini istituzionali l'INFN si avvale di proprio personale, nonché di personale dipendente da università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica attribuito secondo le modalità di cui al regolamento del personale, previo assenso degli enti dai quali il personale dipende.
      2. Possono essere previste altre forme di associazione alle attività dell'INFN secondo le modalità stabilite dal regolamento del personale.
      3. Il consiglio di amministrazione determina la dotazione organica dell'INFN articolata in ruoli, livelli e profili professionali.
      4. Il personale di ricerca dell'INFN, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene lo stato giuridico ed economico in godimento alla medesima data.
      5. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'INFN alla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      6. Il reclutamento e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'INFN sono disciplinati ai sensi della normativa vigente per gli enti di ricerca.
      7. L'INFN, sentito il consiglio scientifico, nel limite del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che sono stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
      8. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, l'INFN, sentito il consiglio scientifico, nel limite del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, può assumere, con chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, per specifici progetti di ricerca e per la durata degli stessi e, in ogni caso, per non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o in imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta, il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con un'eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

Art. 25.
(Rapporti con le università).

      1. Il personale di ricerca in servizio presso l'INFN è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatti salvi l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'INFN. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.
      2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi di tempo determinati, attività di ricerca presso l'INFN.
      3. Il personale di ricerca dell'INFN è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi di tempo determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.
      4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. L'attività di ricerca dei professori e dei ricercatori universitari di cui al comma 2 del presente articolo non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso l'INFN può comportare per i professori e per i ricercatori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
      5. I regolamenti dell'INFN e gli statuti e i regolamenti degli atenei disciplinano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 26.
(Bilanci, relazioni e controlli).

      1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'INFN, nonché la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. L'INFN è soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 27.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 26 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'8 settembre 1967, il regolamento generale dell'INFN, di cui alla disposizione n. 8594 del 7 febbraio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001, e il regolamento generale delle strutture dell'INFN, di cui al provvedimento n. 11134 del 9 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2005.

Art. 28.
(Norme transitorie e finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono il presidente, il consiglio direttivo e la giunta esecutiva dell'INFN ed è nominato un presidente straordinario, con il compito di assicurare la funzionalità dell'INFN nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati secondo le modalità di cui agli articoli 7 e 8. Il collegio dei revisori dei conti nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori dei conti, nominato con le modalità di cui all'articolo 10.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge, il mandato del presidente decaduto e quello del presidente straordinario nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca. Le indennità spettanti al presidente straordinario sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge.

Art. 29.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO A
(articolo 16, comma 9)

Elenco delle strutture dell'INFN


      Sezioni:

          sezione di Bari;

          sezione di Bologna;

          sezione di Cagliari;

          sezione di Catania;

          sezione di Ferrara;

          sezione di Firenze;

          sezione di Genova;

          sezione di Lecce;

          sezione di Milano;

          sezione di Napoli;

          sezione di Padova;

          sezione di Pavia;

          sezione di Perugia;

          sezione di Pisa;

          sezione di Roma;

          sezione di Roma II;

          sezione di Roma III;

          sezione di Torino;

          sezione di Trieste.

      Laboratori nazionali:

          laboratori nazionali di Frascati;

          laboratori nazionali del Gran Sasso;

          laboratori nazionali di Legnaro;

          laboratori nazionali del Sud.

      Centri nazionali:

          CNAF - Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie informatiche e telematiche.


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