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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1565 |
1. Il detentore del cane è responsabile della salute e dello stato di benessere del cane, della sua educazione e della sua mancata sottoposizione ad un intervento correttivo o terapeutico qualora presenti sintomi di un comportamento alterato o patologico rispetto a quello socialmente accettabile nel contesto dove vive.
2. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce detentore del cane chiunque convive con esso o se ne occupa, indipendentemente da chi, in quel momento, è il conduttore dell'animale.
1. Il detentore che noti comportamenti patologici del cane ne informa il servizio veterinario dell'azienda saniataria locale (ASL) competente per territorio il quale, con l'eventuale ausilio di liberi professionisti competenti in materia, provvede a valutare le caratteristiche comportamentali dell'animale.
2. In base ai risultati della valutazione effettuata ai sensi del comma 1, il servizio veterinario della ASL competente per territorio può prescrivere una visita comportamentale da parte di un medico veterinario del medesimo servizio con qualifiche professionali attinenti o di medici veterinari liberi professionisti comportamentalisti e un successivo eventuale percorso terapeutico cui il cane dovrà essere sottoposto.
3. I cani morsicatori e quelli ad aggressività non controllata sono sottoposti a controllo e a valutazione del rischio ai sensi di quanto stabilito dal comma 5.
4. Ai fini di cui alla presente legge, si definiscono cani ad aggressività non controllata quelli che, non provocati, ledono o
minacciano l'integrità fisica di una persona o quella di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dai loro detentori.
5. I criteri e i parametri per la valutazione e per la classificazione del rischio dei cani morsicatori e di quelli ad aggressività non controllata nonché l'individuazione dei percorsi obbligatori terapeutici per la prevenzione delle morsicature sono determinati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure richieste per la rieducazione del cane ai sensi del presente articolo sono posti a carico del detentore.
7. Il detentore del cane può rinunciare alla custodia del cane dichiarato ad aggressività non controllata, fermo restando l'obbligo a suo carico di ricercare, con l'amministrazione comunale competente, idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso nonché di sostenere le spese di rieducazione e di mantenimento del cane in un canile rifugio, sino al momento di un eventuale nuovo affidamento.
1. Le segnalazioni dei cani ad aggressività non controllata, gli episodi di morsicatura ed i risultati della valutazione del rischio sono registrati dal servizio veterinario della ASL competente per il territorio e dai medici veterinari liberi professionisti nel registro informatizzato tenuto presso l'anagrafe canina nazionale di cui al comma 2.
2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'anagrafe canina nazionale dotata di un registro informatizzato e stabilisce quali dati devono confluire in essa.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, quantificato in 1 milione di euro annuo per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le università e le società specialistiche in medicina comportamentale attivano i percorsi per la valutazione e per la terapia dei cani morsicatori e ad aggressività non controllata, i corsi di formazione per tutti i soggetti interessati a qualunque titolo alla detenzione di cani nonché campagne di informazione, anche presso le scuole dell'obbligo, al fine di accrescere l'educazione civica ed il senso di responsabilità nei confronti degli animali da compagnia tra coloro che si accingono ad acquisire, a qualunque titolo, un cane. Tali corsi e campagne sono finalizzati a garantire un'adeguata conoscenza delle caratteristiche dell'animale e, in particolare, riguardano il benessere, la salute, l'educazione e la prevenzione dei problemi comportamentali, le esigenze di vita, le normative in vigore e gli altri fattori necessari per assicurare una scelta consapevole in considerazione anche dell'ambiente in cui il cane sarà inserito.
1. Gli allevatori e gli educatori cinofili devono frequentare a loro spese appositi corsi di formazione al fine dell'acquisizione di una certificazione che attesti l'idoneità allo svolgimento dell'attività.
2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali disciplina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 1.
3. I canili e i rifugi per cani devono dare in affidamento soggetti ben socializzati e segnalare all'aspirante proprietario eventuali problemi pregressi del cane adottando.
4. Per ogni struttura di cui al comma 3 deve essere individuato un medico veterinario libero professionista quale responsabile sanitario.
5. Sono vietati:
a) l'addestramento volto ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento volto a esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, e in particolare, il taglio della coda, il taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali.
1. Chiunque esercita l'attività di commercio di animali da compagnia, all'ingrosso o al dettaglio, deve frequentare a proprie spese appositi corsi di formazione al fine dell'acquisizione di una certificazione che attesti il possesso di cognizioni di base di etologia, di custodia e di gestione degli animali stessi nonché dagli elementi necessari a indirizzare i clienti verso un acquisto responsabile al fine della prevenzione dell'abbandono degli animali.
2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali disciplina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione all'esercizio del commercio di animali da compagnia è subordinata alla verifica della certificazione di frequenza al corso di cui al comma 1 e all'individuazione di un medico veterinario libero professionista quale responsabile sanitario.
l. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, con proprie norme, a dare attuazione alle disposizioni della presente legge.
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