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PDL 1655

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1655


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIA

Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici e degli specialisti delle Forze armate

Presentata il 17 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione, si propone l'avanzamento degli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, al ruolo tecnico-amministrativo delle altre Armi e Corpi e al ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica, ruoli che erano stati istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e per i quali la medesima legge aveva previsto il grado apicale di maggiore o grado corrispondente con il limite di età di 63 anni.

      Successivamente, il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ha riordinato il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, prevedendo, all'articolo 38, la cessata alimentazione del ruolo tecnico amministrativo, il conseguente esaurimento dello stesso e la promozione al grado di maggiore dopo dodici anni dalla nomina a tenente.
      Tenuto conto che, per l'eccezione militare, il grado di maggiore è considerato assimilabile al grado di tenente colonnello, con la presente proposta di legge si intende istituire il grado di tenente colonnello anche per i ruoli tecnici delle Forze armate.
      L'istituzione del grado di tenente colonnello non comporterebbe oneri per l'amministrazione, in quanto lo stipendio del personale interessato, all'atto della promozione, sarà già omogeneizzato, cioè equiparato, ai fini stipendiali, al grado di colonnello.
      Per i motivi citati, l'avanzamento al grado di tenente colonnello appare un allineamento opportuno con gli altri ruoli, nonché un riconoscimento gratificante per il personale che ha prestato servizio nelle Forze armate per oltre trantacinque anni.
      Per i motivi esposti, si propone di integrare le norme sull'avanzamento degli ufficiali in argomento, prevedendo per gli stessi la promozione al grado di tenente colonnello al compimento del quindicesimo anno di anzianità nel grado di tenente.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 è previsto l'avanzamento ad anzianità al grado di tenente colonnello e grado corrispondente della Marina degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i maggiori aventi quindici anni di anzianità nel grado di tenente».


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