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PDL 1671

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1671


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FOGLIARDI, ENZO CARRA, CECCUZZI, GRASSI, FARINONE

Modifica all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di allestimenti mobili per il pernottamento

Presentata il 19 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Siamo in chiusura della stagione turistica estiva e si ritiene opportuno procedere a un esame della situazione in cui versano le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, per le quali puntualmente si sono riproposti i problemi generati dalle difformità interpretative e applicative da parte delle amministrazioni locali in materia di installazioni di roulotte e di case mobili nei campeggi e nei villaggi turistici. La difficoltà nella quale sono poste le imprese è tanto più grave in quanto la clientela e i tour operator orientano sempre più le loro richieste su tali modalità di alloggio.
      I campeggi e villaggi turistici sono imprese turistico-ricettive e, in quanto tali, devono rispondere alla domanda con un'offerta moderna e competitiva in linea con l'andamento del mercato al fine di non perderne importanti quote che, altrimenti, si indirizzerebbero verso Paesi vicini e concorrenti.
      Il danno per l'economia nazionale sarebbe pesantissimo in quanto le 2.350 imprese del turismo «all'aria aperta» realizzano, ogni anno, un giro di affari di circa 2,7 miliardi di euro, impiegando 43.000 addetti e ospitando non meno di 8 milioni di turisti, per un totale di circa 62 milioni di presenze.
      A tale riguardo, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, (entrato in vigore, per quanto concerne la gran parte delle disposizioni in esso contenute, il 30 giugno 2003), all'articolo 3 (L) «Definizioni degli interventi edilizi» ha ricompreso tra gli «interventi di nuova costruzione» la «installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulettes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee» [articolo 3 (L), comma 1, lettera e.5)].
      Si fa rilevare come con la predetta definizione il legislatore abbia sostanzialmente ribadito, come principio generale, l'orientamento in prevalenza seguito dalla giurisprudenza amministrativa negli ultimi vent'anni. Quest'ultima ha, infatti, costantemente ricondotto alla nozione giuridica di «nuova costruzione» anche l'installazione dei «manufatti leggeri», prescindendo dai materiali impiegati e dal tipo di ancoraggio al suolo - ritenuti a tale fine non determinanti - per individuare invece nella loro oggettiva «destinazione funzionale» il criterio discriminante l'assoggettamento o meno all'obbligo del titolo edilizio, dal quale ha escluso soltanto quelli funzionalmente «diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee» (quelli cioè che, una volta esaurita la loro temporanea funzione, risultino palesemente destinati ad essere rimossi).
      Nessun accenno, invece, nel citato articolo 3 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, a un'eventuale esclusione dall'obbligo del titolo edilizio per l'installazione di roulette, camper e case mobili all'interno delle strutture turistico-ricettive cosiddette «all'aria aperta» (campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanze e similari).
      Tale esclusione, ancorché da taluno sostenuta, in realtà è soltanto apparente in quanto dette installazioni devono infatti intendersi legittimate dagli stessi titoli edilizi originariamente rilasciati per la realizzazione delle singole strutture ricettive, in quanto con essi si è espressamente autorizzato quel tipo di «utilizzazione e trasformazione edilizio-urbanistica del territorio» che ha proprio nelle suddette installazioni la sua peculiare connotazione. Devono conseguentemente ritenersi illegittime (e come tali obbligatoriamente sanzionate) le eventuali installazioni di quegli stessi «manufatti», sia su aree pubbliche che private, per le quali non siano stati preventivamente ottenuti analoghi titoli edilizi.
      Con tale rilievo non si intende affatto sostenere che all'interno di un campeggio, di un villaggio turistico o di un parco vacanze regolarmente autorizzati debba ritenersi consentita l'installazione di qualunque tipo di struttura; ma, per certo, deve ritenersi consentita l'installazione di roulotte, di camper e di case mobili, non solo in quanto universalmente noti come attrezzature tipiche del campeggio e come tali espressamente riconosciuti anche dalle numerose leggi regionali in materia, ma oggi anche in quanto quegli stessi mezzi sono stati puntualmente individuati dal citato articolo 3 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 proprio come tipici esempi di «manufatti leggeri», di certo non ignorando la loro specificità funzionale, innegabilmente coerente con i titoli edilizi rilasciati alle particolari strutture ricettive.
      Relativamente alla tesi che qualora quegli stessi manufatti leggeri, anziché dal turista, fossero invece installati dal gestore (per destinarli a quei turisti che intendano soggiornare in un campeggio, ma che siano privi di proprie attrezzature di pernottamento) e che, pertanto, assumerebbero un carattere più stabile e duraturo nel tempo, configurando una vera e propria «innovazione edilizia», essa risulta essere infondata quanto meno per due motivi:

          1) innanzitutto in quanto la durata dell'installazione, in assenza di espressi limiti di riferimento e quindi di accertate violazioni degli stessi, non è di per sé sufficiente ad attribuire carattere di permanente stabilità al manufatto, per attestare la quale, secondo la costante giurisprudenza, devono sussistere anche altri elementi oggettivi di riscontro (ad esempio l'ancoraggio al suolo mediante opere cementizie, la mancanza di meccanismi di rotazione funzionanti eccetera);

          2) in secondo luogo in quanto, in assenza di quegli ulteriori riscontri e qualora i manufatti installati dal gestore non risultassero per tipologia, caratteristiche funzionali e modalità di installazione in alcun modo difformi da quelli installati dai turisti e, di conseguenza, l'unica differenza tra i suddetti risiederebbe soltanto nel titolo di proprietà (o di disponibilità), non rilevando detto titolo ai fini della legittimità edilizia né potendo in tale caso ravvisarsi alcun elemento di materiale difformità o di diversa destinazione d'uso del mezzo installato rispetto a quanto espressamente autorizzato dal titolo edilizio, né tantomeno quel «quid novis» richiesto dalla legge per configurare un «intervento di nuova costruzione», non si vedono allo stato plausibili motivi a sostegno di tale ipotesi.

      Sulla base delle considerazioni esposte e date le oggettive complessità e delicatezza della materia (e la non sempre adeguata preparazione specifica di coloro ai quali sono demandate potestà di controllo) si ritiene quindi necessario e urgente un intervento legislativo, seppure di portata limitata, affinché, in riferimento al citato articolo 3 (L), comma 1, lettera e.5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, si chiarisca la non incompatibilità del principio statale con quanto hanno in proposito affermato, con specifiche norme dichiarative, le seguenti regioni:

          1) la regione Marche, con l'articolo 19 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9;

          2) la regione Puglia, con l'articolo 17 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11;

          3) la provincia autonoma di Trento, con l'articolo 12, comma 2, del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, di cui al decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/leg.;

          4) la regione Veneto, con l'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

          5) la regione Abruzzo, con gli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16;

          6) la regione Emilia-Romagna, con l'articolo 6, comma 6, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;

          7) la regione Sicilia, con l'articolo 1 della legge regionale 6 febbraio 2006, n.    13;

          8) la regione Lombardia, con l'articolo 55 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15;

          9) la regione Lazio, con l'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13;

          10) la regione Liguria, con l'articolo 16 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2;

          fornendo così un criterio interpretativo omogeneo per tutto il territorio nazionale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 (L), comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Non sono considerati interventi di nuova costruzione, poiché comunque diretti a soddisfare esigenze di carattere meramente temporaneo, gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali tende, roulettes, campers e case mobili, collocati in strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate e destinati all'esercizio della stessa struttura, e comunque, in nessun caso, ad uso di residenza. Le condizioni funzionali e strutturali di tali mezzi sono definite dalle leggi regionali in relazione alle caratteristiche territoriali della ricettività turistica all'aria aperta».


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