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PDL 1612

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1612


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZAZZERA, MESSINA, MURA

Modifiche all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di pensioni e indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili

Presentata il 5 agosto 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le successive norme in materia stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, prevedono un incremento fino a 580 euro mensili delle pensioni in favore degli invalidi civili totalmente inabili, dei sordi e dei ciechi civili assoluti.
      Tale beneficio tuttavia riguarda i soli soggetti con età pari o superiore a sessanta anni.
      Gli invalidi civili totalmente inabili sono persone che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita sono costrette a dipendere, in tutto e per tutto, da altri; nei casi migliori dai familiari, i quali dedicano loro tempo ed energie.
      La pensione dei giovani invalidi civili totalmente inabili è esigua al punto da non coprire neppure le spese per i trasporti o per altri servizi per essi davvero indispensabili, e ciò significa che lo Stato non assolve affatto il compito di assistenza verso i più bisognosi proprio nella fase della vita più dinamica. Le disposizioni citate, infatti, mancano di intervenire in sostegno di questi soggetti proprio nella fase della giovinezza, lasciando a carico di altri il compito di assistere gli invalidi civili totalmente inabili anche a livello economico, almeno fino al compimento dei sessanta anni.
      Peraltro la legislazione vigente non sembra o non vuole considerare che l'aspettativa di vita di tali soggetti non è certo confrontabile con quella delle altre persone.
      Su tali basi si fonda la presente proposta di legge, diretta quindi ad abbassare la soglia di età dei beneficiari del provvedimento al trentacinquesimo anno, contestualmente eliminando una grave e inaccettabile incoerenza normativa.
      Gli invalidi civili totalmente inabili soffrono poi un'ulteriore discriminazione.
      L'indennità di accompagnamento prevista in loro favore, infatti, è di gran lunga inferiore rispetto a quella stabilita per i ciechi assoluti, e ciò avviene senza alcuna logica giustificazione considerato che non vi sono sostanziali differenze di disabilità.
      Le discriminazioni contenute nel nostro ordinamento sono in palese contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e sviliscono la dignità di soggetti già gravemente offesi.
      «Ogni individuo (...) ha diritto alla sicurezza (...) in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà», così enuncia il principio affermato dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi, recepito dagli Stati membri dell'Unione europea e che ha costituito la base del principio dello Stato sociale.
      La scelta del legislatore di differenziare la quantificazione del trattamento economico assistenziale degli invalidi civili totalmente inabili ha comportato, dunque, una gravissima e ingiustificata discriminazione, in violazione del principio di solidarietà sociale e di prìncipi di rango costituzionale.
      La presente proposta di legge non è dunque solo necessaria, ma anche doverosa.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).

      1. All'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque anni»;

          b) le parole: «invalidi civili totali o» sono sostituite dalle seguenti: «invalidi civili totali e ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni che risultino».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18).

      1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'indennità di accompagnamento è stabilita nella stessa misura prevista per i ciechi assoluti».


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