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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1641 |
1) il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sarà pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.900 milioni di euro per l'anno 2010 e a 5.140 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di indebitamento netto;
2) gli obiettivi programmatici imposti dal patto di stabilità interno a ciascun ente locale consistono nel raggiungimento, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari a quello del 2007, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo della misura determinata dall'applicazione degli specifici coefficienti al saldo 2007.
Il comma 8 del citato articolo 77-bis stabilisce che le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, qualora siano destinate, oltreché alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, anche alla riduzione del debito, non sono conteggiati nei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Appare invece logico, poiché diversamente i comuni più virtuosi finirebbero per essere ingiustamente penalizzati, che - come disposto dalla proposta di legge in esame - anche il saldo finanziario 2007 degli enti locali possa essere ridotto di un importo pari alle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali o derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare qualora tali risorse siano destinate alla riduzione del debito.
1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «non sono conteggiate» sono sostituite dalle seguenti: «sono conteggiate».
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