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PDL 1617

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1617



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERTOLINI

Incentivi per l'adozione di un abbigliamento scolastico uniforme

Presentata il 5 agosto 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - In ogni società civile la scuola svolge un ruolo di fondamentale importanza, sia nella formazione culturale degli studenti, contribuendo alla loro crescita intellettuale, sia nella funzione socio-educativa della formazione di cittadini e di futuri lavoratori.
      È importante sottolineare che la scuola deve essere concepita e percepita come il principale motore di eguaglianza, secondo i dettami della Costituzione.
      Produrre competenze e ridurre disuguaglianze sono appunto i compiti primari dell'istruzione pubblica. Tale ruolo, però, deve confrontarsi con una società complessa che, purtroppo di frequente, trasmette modelli comportamentali distorti, influenzando in maniera sicuramente negativa gli studenti, soprattutto quelli che attraversano la fase adolescenziale.
      La mancanza del giusto riconoscimento dell'autorità che i docenti devono esercitare, l'eccessivo permissivismo concesso agli studenti, la carenza di misura e di contegno che troppo spesso pervadono l'ambiente scolastico devono trovare limiti precisi.
      Nel caso specifico ci si riferisce all'abbigliamento scolastico, che dovrebbe essere impostato ai caratteri di sobrietà e di decoro collegati all'ambiente scolastico, mentre invece, addirittura già dalle scuole primarie, si assiste a sfilate di abiti firmati, in nome di una moda che contribuisce a evidenziare le possibili differenze sociali tra le famiglie degli alunni.
      La presente proposta di legge reintroduce la divisa uniforme o il vecchio grembiule, democratico e socialmente educativo, non solo per questioni di praticità e igiene, ma anche in nome dell'eguaglianza e del decoro.
      Ripristinare il grembiule o la divisa significa, dunque, porre un freno all'esibizione smodata delle griffe, all'inevitabile competizione tra gli studenti e, quindi, alle ulteriori spese a cui sono costrette le famiglie, che già devono sostenere notevoli spese per la didattica, i trasporti e la mensa.
      Se la scuola deve tendere alla creazione di un senso di appartenenza comune alla medesima realtà, senza differenziazioni basate sulle capacità economiche, con l'ulteriore risultato positivo della contestuale creazione di un ambiente scolastico il più possibile sobrio e ordinato, è opportuno creare le condizioni per favorire l'adozione da parte delle scuole dell'obbligo di un abbigliamento uniforme, aiutando così gli studenti a comprendere l'importanza dell'educazione «dell'essere» rispetto a quella «dell'apparire».
      La presente proposta di legge si compone di due articoli: l'articolo 1 dispone le finalità della legge, mentre l'articolo 2 prevede la copertura finanziaria.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia scolastiche, considerate l'utilità sociale e la funzione educativa di un abbigliamento scolastico improntato alla praticità, al decoro, alla sobrietà e all'uniformità di immagine, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, d'intesa con le regioni, i criteri e le condizioni per l'erogazione di incentivi alle istituzioni scolastiche i cui consigli di istituto hanno previsto l'adozione di un abbigliamento uniforme, secondo modelli predisposti da ogni singola istituzione, per gli alunni e per gli studenti frequentanti la scuola dell'obbligo.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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