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PDL 1440-A

XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1440-35-204-407-667-787-856-966-1171-1231-1233-1252-1261-A


DISEGNO DI LEGGE

n. 1440

presentato dal ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)

e dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Misure contro gli atti persecutori

Presentato il 2 luglio 2008

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 35, d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, NICCO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

in materia di atti persecutori

Presentata il 29 aprile 2008


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), l'11 dicembre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1440. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 35, 204, 407, 667, 787, 856, 966, 1171, 1231, 1233, 1252 e 1261 si vedano i relativi stampati.

n. 204, d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

Presentata il 29 aprile 2008

n. 407, d'iniziativa del deputato CONTENTO

Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori

Presentata il 29 aprile 2008

n. 667, d'iniziativa del deputato LUSSANA

Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale e altre disposizioni concernenti il delitto di molestia insistente

Presentata il 30 aprile 2008

n. 787, d'iniziativa dei deputati

CODURELLI, BRAGA, RAMPI, SCHIRRU,
BELLANOVA, DE BIASI

Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

Presentata il 7 maggio 2008

n. 856, d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale e altre disposizioni per la repressione degli atti persecutori

Presentata il 7 maggio 2008

n. 966, d'iniziativa dei deputati

MURA, DI PIETRO, BORGHESI, CAMBURSANO, DI GIUSEPPE, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, LEOLUCA ORLANDO, PIFFARI, RAZZI, SCILIPOTI

Introduzione dell'articolo 611-bis del codice penale concernente il delitto di molestie insistenti

Presentata il 13 maggio 2008

n. 1171, d'iniziativa del deputato SANTELLI

Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

Presentata il 27 maggio 2008

n. 1231, d'iniziativa dei deputati

POLLASTRINI, CONCIA, CUPERLO

Misure contro gli atti persecutori e contro la discriminazione e la violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

Presentata il 4 giugno 2008

n. 1233, d'iniziativa dei deputati

SAMPERI, FERRANTI, BERNARDINI, CAPANO, CONCIA,
FARINA COSCIONI, ROSSOMANDO

Misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

Presentata il 4 giugno 2008

n. 1252, d'iniziativa dei deputati

MUSSOLINI, ANTONIONE, BARANI, BECCALOSSI, BERRUTI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, CALABRIA, CALDORO, CASTELLANI, CECCACCI RUBINO, CENTEMERO, CRISTALDI, DE CORATO, DE NICHILO RIZZOLI, DI CENTA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FRASSINETTI, GAROFALO, GIAMMANCO, GIRLANDA, GOLFO, LAINATI, LAZZARI, LORENZIN, MANNUCCI, MAZZUCA, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, NIRENSTEIN, NIZZI, PAGLIA, PATARINO, PELINO, PESCANTE, PISO, PIZZOLANTE, PORCU, RAVETTO, REPETTI, MARIAROSARIA ROSSI, SAGLIA, SAVINO, SBAI, SCANDROGLIO, STANCA, VELLA, VERSACE

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di atti persecutori

Presentata il 5 giugno 2008

e

n. 1261, d'iniziativa dei deputati

BERTOLINI, SALTAMARTINI, SBAI, BIANCOFIORE

Introduzione degli articoli 612-bis del codice penale e 282-ter del codice di procedura penale e altre disposizioni per la repressione delle molestie persistenti

Presentata il 5 giugno 2008

(Relatore: BONGIORNO)


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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1440 Governo, recante «Misure contro gli atti persecutori», risultante dall'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia;

            espresso apprezzamento per il testo elaborato dalla Commissione di merito, che colma una lacuna dell'ordinamento italiano e pone quest'ultimo in linea con gli ordinamenti dei Paesi di democrazia più avanzata;

        considerato che:

            il provvedimento, essendo volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato, incide sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            la condotta criminosa prevista dal nuovo articolo 612-bis (Atti persecutori) del codice penale si sostanzia nel molestare o minacciare taluno con atti reiterati e idonei: a) a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero b) a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero c) a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita;

            è prevista per il reato di atti persecutori la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, la quale è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa; la pena è altresì aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.    104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo;

            al nuovo articolo 612-bis del codice penale è stato soppresso l'inciso originariamente previsto nel testo del disegno di legge del Governo secondo cui la condotta persecutoria è punita «salvo che il fatto costituisca più grave reato»;

            la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che, al fine del rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché del principio secondo cui la finalità della pena è rieducativa, occorre che vi sia proporzionalità tra la pena e l'offesa, per un verso, e, per altro verso, tra le diverse pene previste per fattispecie di reato omogenee;

            il principio costituzionale di tassatività impone al legislatore di definire con la massima oggettività e univocità possibili il fatto che viene sanzionato penalmente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», primo comma, siano inserite, in principio, le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le pene ivi previste per il reato di atti persecutori e per le circostanze aggravanti siano proporzionate al fatto che costituisce reato, tenuto conto delle pene previste dall'ordinamento per condotte assimilabili per gravità o per tipologia a quello in questione;

            b) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», primo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire con più precisione in quali casi l'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita cui la vittima degli atti persecutori viene costretta costituisce, per il grado o per la natura, una limitazione della libertà morale tale da giustificare l'irrogazione della sanzione penale ivi prevista;

            c) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 612-bis», secondo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1440 Governo e abbinate, recante «Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti», quale risultante dagli emendamenti approvati;

            considerato che il provvedimento reca disposizioni necessarie a garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie insistenti;

            valutata l'opportunità di escludere l'obbligo dell'accompagnamento presso le strutture adibite a Centri Antiviolenza,

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            l'articolo 5, comma 1, sia sostituito dal seguente:

        «1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e i servizi socio-assistenziali territoriali che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine e i servizi socio-assistenziali provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri Antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta».


TESTO
del disegno di legge n. 1440
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TESTO
della Commissione
Misure contro gli atti persecutori
Misure contro gli atti persecutori

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

          a) identico:

      «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

      «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

      La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.       La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
      La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.       La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
      Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;       Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;
          b) al primo comma dell'articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:           b) identico:

      

          «4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis».

          «4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in occasione dei medesimi».

Art. 2.
(Ammonimento).

Art. 2.
(Ammonimento).

      1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

      1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

      2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.       2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
      3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.       3. Identico.

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;

          a) identica;

          b) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:           b) identico:

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

      «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Identico.

      2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero da tali persone.       2. Identico.
      3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui al comma 2.       3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
      4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.       4. Identico.

      Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

      Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - Identico.»;

          c) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

          c) identica;

          d) al comma 5-bis dell'articolo 398:

          d) identica;

            1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

              2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

              3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

              4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;

          e) al comma 4-ter dell'articolo 498:

          e) identica.

              1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

              2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

Art. 4.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

      1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

      Identico.

 
Art. 5.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti).
        1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria).

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

      Identico.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.


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