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PDL 1914

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1914


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPITANIO SANTOLINI

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451

Presentata il 18 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'infanzia e delle nuove generazioni assume una centralità strategica di cui il Parlamento, con l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, ha dimostrato di volersi fare carico, nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Costituzione, la quale non solo pone a suo fondamento la dignità della persona, ma sancisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli al suo pieno sviluppo e di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo, della famiglia e dei minori.
      La Commissione parlamentare per l'infanzia, costituita per la prima volta nel corso della XIII legislatura, il 17 dicembre 1998, un anno dopo l'approvazione della legge istitutiva, la legge 23 dicembre 1997, n. 451, ha compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione sia degli accordi internazionali sia della legislazione interna, relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (bambini e adolescenti).
      L'espressione «età evolutiva» indica, concretamente, l'adolescenza, che è quel tratto dell'età evolutiva caratterizzato dalla transizione dallo stato infantile a quello adulto dell'individuo. Generalmente viene fatta iniziare intorno agli 11/12 anni di età e finire intorno ai 18/20, talvolta 25 anni di età. Si è poi soliti distinguere anche tra prima adolescenza, corrispondente al periodo puberale fino ai 14/15 anni di età e seconda adolescenza, fino al completamento dello sviluppo psico-fisico.
      La presente proposta di legge intende, in primo luogo, apportare delle modifiche alla denominazione della Commissione parlamentare per l'infanzia, dal momento che la Commissione nasce con il compito di tutelare i soggetti che non hanno ancora pienamente raggiunto uno sviluppo psico-fisico tale da permettere loro un'adeguata capacità cognitiva del mondo esterno.
      L'adolescenza è una fase in cui il minore è maggiormente influenzabile dalla realtà esterna ed è pertanto a rischio, se non adeguatamente tutelato da un contesto esterno adulto e cosciente. È evidente la fragilità somatica e psicologica del soggetto, in questa fase, ed è facilmente spiegabile se si tiene conto del lavoro necessario per il consolidamento delle sue strutture psico-fisiche.
      Un aspetto rilevante dell'adolescenza è dato dall'esperienza che il soggetto va facendo degli schemi mentali di tipo logico-formale. Il pensiero del fanciullo (7/10 anni di età) non consente ancora al soggetto di percepire il mondo esterno nella sua interezza, ossia come una realtà che può essere molto diversa dall'immagine che egli si è fatto dentro di sé, e per questo motivo è necessario che il minore sia tutelato da situazioni che egli non è in grado di gestire da solo.
      Ciò premesso, si rende necessario estendere anche all'adolescenza le competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia, così come, nei fatti, peraltro, già avviene. Nelle indagini conoscitive condotte dalla Commissione negli anni passati, infatti, è stata data una rilevante attenzione alla fascia di età comprendente sia i fanciulli che gli adolescenti, vale a dire quella fascia di età particolarmente bisognosa di cure e di attenzioni.
      La presente proposta di legge reca, pertanto la modifica della denominazione della Commissione, che muta in «Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza».
      La Commissione esprime, ad oggi, un parere obbligatorio sul Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva che il Governo deve adottare ogni due anni e che costituisce il documento programmatico che traduce in obiettivi e in azioni concrete gli impegni assunti relativamente alle disposizioni della citata Convenzione di New York.
      Analizzando i pareri resi dalla Commissione negli anni passati è possibile rilevare che il parere fornito sul citato Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è apparso uno strumento non sufficiente poiché non è vincolante. Per questi motivi, riteniamo necessario modificare anche le competenze della Commissione, rendendo vincolante e non solo obbligatorio tale parere al fine di consentire alla stessa Commissione di esercitare, realmente e in modo efficace, la funzione di controllo sull'operato del Governo, come già previsto dalla normativa vigente.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di «Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza».
      2. Il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, deve intendersi come parere vincolante ai fini dell'adozione del Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di piano.

Art. 2.

      1. Nella legge 23 dicembre 1997, n. 451, le parole: «Commissione parlamentare per l'infanzia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza».
      2. Il Governo provvede, con apposito provvedimento da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge e, in particolare, a quelle del comma 2 del medesimo articolo.


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