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PDL 1822

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1822



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PELINO, ANTONINO FOTI, BRIGUGLIO, DI BIAGIO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MARIAROSARIA ROSSI, SCANDROGLIO, TAGLIALATELA, BARANI, BARBA, DE LUCA, DE NICHILO RIZZOLI, DI VIRGILIO, GIULIO MARINI, PAGLIA, PORCU, SPECIALE

Modifica del comma 123 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di collocamento obbligatorio dei figli o del coniuge superstiti delle vittime di infortuni sul lavoro o per servizio e dei grandi invalidi

Presentata il 22 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - In considerazione della gravità ed eccezionalità degli eventi, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 ha previsto, in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (coniuge, figli), una forma di collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
      In fase di discussione ed approvazione della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) è stata inserita una norma (articolo 3, comma 123) che prevede l'estensione di tali benefìci agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o deceduti per l'aggravarsi delle infermità che hanno dato luogo al trattamento di rendita da infortunio.
      Considerando che l'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, richiamandosi ad una consolidata disciplina legislativa, parifica il diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra e per servizio, nonché i figli o il coniuge dei soggetti riconosciuti grandi invalidi, per ovvi motivi di giustizia, e senza aggiuntivi oneri finanziari, si ritiene necessario estendere i benefìci del collocamento obbligatorio anche alle predette categorie svantaggiate.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 123 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

      «123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o al coniuge superstite di coloro che siano morti per causa di lavoro o di servizio, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, ovvero di pensione privilegiata ai sensi degli articoli 64 e seguenti del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché ai figli o al coniuge dei soggetti riconosciuti grandi invalidi».


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