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PDL 1770

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1770



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI PIETRO, PALOMBA, DONADI, EVANGELISTI, BORGHESI, CAMBURSANO, BARBATO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIUSEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MONAI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile

Presentata il 9 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge contiene soluzioni di immediata attuazione che - senza oneri finanziari aggiuntivi - incidono su alcuni aspetti nevralgici del processo civile.
      Gli interventi proposti sono finalizzati a ridurre la durata dei processi civili, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e, quindi, dalla nostra Costituzione con la modifica dell'articolo 111 della medesima Carta.
      Considerato che in una materia così delicata si sono susseguiti, anche di recente, numerosi interventi normativi, la presente proposta di legge non ha l'ambizione di attuare l'ennesima riforma organica del processo civile, ma si prefigge di introdurre alcune importanti modifiche al codice di procedura civile, tese al perseguimento dell'indicata finalità acceleratoria.
      Le linee guida del presente intervento normativo investono la struttura stessa dell'attuale processo civile, in funzione del rafforzamento della centralità del processo di primo grado, quale luogo elettivamente deputato alla cognizione del fatto, depurato di quei meccanismi che ostacolano il contenimento della sua durata.
      In quest'ottica, la proposta di legge contiene alcune misure concrete che incidono in modo diretto sul processo civile, muovendosi nelle seguenti direzioni:

          a) previsione di norme che affidano al giudice l'effettiva direzione del processo, contestualmente alla sua responsabilizzazione in funzione del rispetto del termine ragionevole di durata del processo medesimo;

          b) valorizzazione del principio di lealtà processuale, attraverso la predisposizione di un meccanismo di sanzioni processuali a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia determinato un allungamento dei tempi di durata del processo, ovvero abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

          c) valorizzazione della conciliazione giudiziale e del ruolo conciliativo del giudice, accompagnati dalla previsione di sanzioni processuali a carico della parte che abbia, senza giustificato motivo, rifiutato la proposta conciliativa avanzata dalla controparte;

          d) razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo, mediante la tendenziale concentrazione delle udienze, la riduzione dei termini per il compimento di singoli atti, la programmazione degli adempimenti processuali (cosiddetto «calendario del processo») e la razionalizzazione dei tempi di espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio e di assunzione della prova delegata;

          e) attenuazione della rigidità del sistema delle decadenze e delle preclusioni, a garanzia dell'effettività del contraddittorio, mediante un ampliamento del potere di rimessione in termini;

          f) alleggerimento del peso delle questioni di competenza, attraverso una serie di rilevanti interventi, che comportano: l'unificazione del regime del rilievo dell'incompetenza, con conseguente equiparazione dei casi di competenza cosiddetta «debole» a quelli di competenza cosiddetta «forte»; la soppressione del regolamento necessario e facoltativo di competenza e delle impugnazioni ordinarie per violazione delle norme sulla competenza e la loro sostituzione con un nuovo e più agile mezzo di impugnazione (reclamo);

          g) previsione dell'indicazione specifica dei motivi di appello, a pena di inammissibilità;

          h) introduzione di un modello generale di procedimento sommario non cautelare avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose;

          i) semplificazione del regime delle nullità processuali, attraverso la riduzione delle ipotesi di nullità e il rafforzamento degli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli.

      L'efficacia di tali misure acceleratorie del processo dovrà essere necessariamente accompagnata da ulteriori interventi di carattere organizzativo coordinati con la presente proposta di legge.
      Le possibili misure possono così riassumersi:

          a) razionalizzazione e potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie civili, con qualificati organi di conciliazione, al fine di ridurre il numero dei nuovi processi, soprattutto in materia previdenziale e in materia contrattuale, qualora siano coinvolti i consumatori;

          b) previsione di meccanismi di filtro che, nel rispetto del principio costituzionale del giudice naturale, consentano di selezionare le cause che, per il loro basso grado di difficoltà, possono essere trattate mediante il ricorso a forme procedimentali semplificate, eventualmente avvalendosi dell'apporto della struttura dell'ufficio per il processo;

          c) istituzione dell'ufficio per il processo, ossia di una struttura di supporto, materiale e umano, che consenta di razionalizzare e di agevolare l'attività del magistrato e di rendere più efficiente il servizio della giustizia;

          d) razionalizzazione dei meccanismi di liquidazione delle spese processuali, attualmente correlate in misura direttamente proporzionale alla durata del processo. Il meccanismo di liquidazione dovrebbe essere separato dalla durata del processo e, anzi, dovrebbe prevedere incentivi in caso di minore durata; il tutto dovrebbe attuarsi senza penalizzare l'impegno professionale degli avvocati;

          e) tendenziale unificazione dei riti, considerato che, negli ultimi anni, si è assistito, per un verso, a un vero e proprio fenomeno di erosione del modello del processo civile ordinario a cognizione piena e, per altro verso, al moltiplicarsi dei riti speciali.

      Esame dell'articolato.

Articolo 1.

      L'articolo 1, tenuto conto della buona riuscita complessiva del contenzioso civile attribuito ai giudici di pace, modifica i commi primo e secondo dell'articolo 7 del codice di procedura civile, elevando a 10.000 euro la competenza per valore del giudice di pace per le cause relative a beni mobili e a 30.000 euro quella per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti. L'obiettivo di tale modifica è quello di riequilibrare, nelle suddette materie, il carico di lavoro tra tribunale e giudice di pace.

Articoli 2, 3, 4, 5 e 32.

      Le modifiche apportate agli articoli 38, 39, 40, 44 e 187 del codice di procedura civile, rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 32 della presente proposta di legge realizzano - unitamente all'abrogazione degli articoli 42, 43, 46, 47, 48 e 71 dello stesso codice, da parte dell'articolo 76 della medesima proposta di legge - un intervento di notevole rilievo in materia di competenza, consistente in una generale attenuazione del peso delle questioni sulla competenza: questioni che devono essere eccepite immediatamente e decise tempestivamente nella fase iniziale della causa. Tutto ciò al fine di evitare che sia possibile rimettere in discussione la questione dell'individuazione del giudice competente a decidere la controversia quando la causa è ormai matura per la decisione.
      A tale fine sono equiparati tra loro tutti i criteri di competenza, e il nuovo primo comma dell'articolo 38 stabilisce che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio vanno tutte eccepite, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta e unicamente dalla parte convenuta o chiamata in causa.
      A sua volta il terzo comma riprende il contenuto dell'attuale primo comma dell'articolo 38 e dispone che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione, di cui all'articolo 183.
      Per i casi non previsti dall'articolo 28 - secondo comma dell'articolo 38 novellato dall'articolo 2 della proposta di legge - è, invece, riproposta la regola secondo la quale rimane ferma la competenza per territorio del giudice indicato competente se le parti costituite aderiscono a tale indicazione e se la causa viene riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.
      Inoltre, quando una questione di competenza viene sollevata dalle parti o rilevata d'ufficio, essa non può più essere decisa unitamente al merito (come prevede attualmente l'articolo 187, terzo comma, per l'ipotesi in cui il giudice ritenga che la decisione su di essa non sia idonea a definire il giudizio), essendo necessario che il giudice si pronunci immediatamente sulla questione di competenza, coerentemente con il nuovo sistema di impugnazione della decisione sulla relativa questione (in tale senso viene modificato il terzo comma dell'articolo 187).
      La modifica apportata al primo comma dell'articolo 44 prevede che la pronuncia sulle questioni di competenza sia resa sempre con ordinanza (e non più con sentenza, come prevede l'attuale primo comma per l'ipotesi in cui il giudice adito dichiari la propria incompetenza), e contenga l'indicazione del giudice ritenuto competente.
      Il regime di stabilità dell'ordinanza che pronuncia sulle questioni di competenza - limitatamente ai processi tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto - risulta strettamente connesso al nuovo sistema di impugnazione, il quale, nell'ottica acceleratoria e di economia processuale innanzi detta, non contempla più né il regolamento di competenza necessario o facoltativo previsto dai vigenti articoli 42 e 43 (i quali sono pertanto abrogati con l'articolo 76 della proposta di legge), né l'appello, ma un unico nuovo strumento di impugnazione, cioè il reclamo deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, sentite le parti.
      Ciò al fine di evitare che il regolamento di competenza, nato come mezzo di impugnazione in grado di pervenire anticipatamente a una pronuncia definitiva sulla questione pregiudiziale di competenza, possa contribuire, come di fatto avviene, a ritardare ingiustificatamente la decisione di merito.
      L'abolizione del regolamento di competenza esperibile ad istanza di parte comporterà una sicura riduzione del carico di lavoro complessivo della Corte di cassazione - quantificabile in misura pari al 10 per cento circa del totale - con riflessi positivi anche sul versante più generale della durata dell'intero processo, tenuto conto dei tempi medi con i quali la Corte di cassazione definisce i ricorsi per regolamento di competenza e dell'abnorme allungamento dei tempi processuali nei casi in cui la stessa Corte accoglie la questione di competenza con rinvio al primo giudice.
      I successivi commi del nuovo articolo 44 individuano il giudice competente a decidere il reclamo avverso le ordinanze che pronunciano in materia di competenza, stabilendo in particolare che il reclamo avverso l'ordinanza del giudice di pace si propone davanti al tribunale della stessa circoscrizione, in composizione monocratica; quello avverso l'ordinanza del tribunale in composizione monocratica si propone davanti al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato; il reclamo contro l'ordinanza del tribunale in composizione collegiale e quello contro l'ordinanza della corte di appello quando pronuncia in unico grado si propongono davanti ad altro collegio dello stesso giudice. Si prevede, inoltre, la sospensione del giudizio principale in pendenza del reclamo, con la possibilità per il giudice di autorizzare, su istanza delle parti, il compimento degli atti che ritenga urgenti. Nell'ottica acceleratoria che caratterizza le norme contenute nella presente proposta di legge, si prevede altresì che, con l'ordinanza che pronuncia sul reclamo, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa principale davanti al giudice originariamente adito.

Articoli 6, 7, 9, 10 e 12.

      Gli articoli in esame introducono, nel corpo degli articoli 45, 49, 54 e 67 del codice di procedura civile, le modifiche resesi necessarie dalla mutata disciplina del regolamento di competenza e degli altri procedimenti incidentali.
      In tal senso, l'articolo 6 della proposta di legge, nel sostituire l'articolo 45 del codice di rito, prevede che l'ordinanza con cui il giudice, ritenutosi incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza alla Corte di cassazione, dispone contestualmente la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte, è comunicata alle parti le quali, nei venti giorni successivi alla notificazione, possono presentare memorie difensive e documenti utili alla definizione del regolamento. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 44 dello stesso codice, nella sua nuova formulazione, si dispone che il processo principale è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza con cui si è richiesto il regolamento, potendo tuttavia il giudice autorizzare, su istanza di parte, con la medesima ordinanza o con un provvedimento successivo, il compimento degli atti ritenuti urgenti.
      L'articolo 9, nel modificare il terzo comma dell'articolo 54 del codice di rito, dispone che il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte proponente ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250. Le modifiche proposte mirano dunque a valorizzare la funzione sanzionatoria del comportamento sleale, temerario o negligente della parte, cui assolve la condanna di cui al terzo comma dell'articolo 54, attribuendo tuttavia al giudice il margine di discrezionalità necessario a valutare la scorrettezza della condotta della parte.
      Ad analoga finalità mira la modifica introdotta dall'articolo 10 all'articolo 67 del codice, che nel sostituire la cornice edittale della sanzione irrogabile dal giudice al custode inottemperante ai doveri connessi all'incarico assunto, portandola rispettivamente da un minimo di 250 a un massimo di 500 euro, consente al giudice di graduare la sanzione in funzione della gravità dell'omissione del custode e valorizza la funzione sanzionatoria e ad un tempo deterrente legata a questa particolare forma di «condanna».
      L'articolo 12 introduce, dopo l'articolo 68 del codice di rito, l'articolo 68-bis, rubricato «Termini per lo svolgimento degli incarichi», che mira ad accelerare lo svolgimento, da parte del consulente, del custode e degli altri ausiliari del giudice, degli incarichi loro conferiti. In particolare, si dispone che il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce l'incarico, fissa i termini per lo svolgimento dello stesso; termini che non possono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito. In presenza di giustificati motivi, tuttavia, tali termini possono essere prorogati, sempre che ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza. Proprio al fine di assicurare il rispetto dei termini fissati, il terzo comma dell'articolo 68-bis prevede che il giudice, con l'ordinanza contenente la proroga, assume ogni altro provvedimento necessario a garantire l'osservanza dei termini medesimi, qualora il mancato rispetto di quelli originari sia dipeso da fatto delle parti o di eventuali terzi, potendo anche le prime essere dichiarate dal giudice decadute dal diritto al compimento di eventuali atti, in caso di ulteriore inosservanza dei termini. Il quarto comma prevede, inoltre, che il giudice può comunque disporre, a fronte dell'inosservanza dei termini assegnati, la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione delle spese, con un provvedimento che ha efficacia di titolo esecutivo in favore dell'avente diritto alla restituzione.
      Le disposizioni di cui all'articolo 10, sostituendo alla sentenza l'ordinanza quale forma della decisione del giudice circa il regolamento di competenza, adegua il testo dell'articolo 49 del codice di rito alle modifiche apportate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge a questo istituto.

Articoli 8, 11 e 13.

      Le modifiche recate all'articolo 50 del codice di procedura civile rappresentano un mero coordinamento con quelle apportate dalla presente proposta di legge all'articolo 44 e all'articolo 307 del medesimo codice.
      In particolare, il termine «sentenza» è sostituito con quello di «ordinanza», mentre, per le già esposte finalità acceleratorie, è ridotto da sei a due mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, rendendo così omogeneo tale termine con quello previsto per la riassunzione della causa cancellata dal ruolo dal nuovo articolo 307, primo comma.
      L'articolo 11, nel modificare il secondo comma dell'articolo 68 del codice di rito, al fine di favorire lo svolgimento di taluni atti da parte di professionisti specificamente competenti nella materia, estendendo così la categoria degli ausiliari del giudice, dispone che questi può commettere il compimento di terminati atti non solo a un notaio (come attualmente previsto), ma anche a un avvocato o a un commercialista.
      L'articolo 13, nel modificare l'articolo 70, del codice di rito, ribadisce in primo luogo che il pubblico ministero sia tenuto a intervenire nelle cause che egli stesso potrebbe proporre e in quelle in cui per legge ne è previsto l'intervento obbligatorio disponendo che l'omessa comunicazione degli atti al pubblico ministero in tali casi costituisce causa di nullità del processo, rilevabile d'ufficio. Si precisa, inoltre, che il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse e, qualora richiesto in tale senso dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli minori, nonché in ogni altra causa in cui il giudice valuti opportuno il suo intervento, disponendosi in tali ipotesi che il giudice ordini la comunicazione degli atti al pubblico ministero. Il quinto comma dell'articolo 70 sancisce, infine, che il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

Articolo 14.

      Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura civile (che configura la possibilità di una rappresentanza processuale solo in favore del «procuratore generale» e di «quello preposto a determinati affari») il potere di agire in giudizio quale rappresentante del titolare del diritto in esso azionato presuppone l'esistenza di un rapporto gestorio: la rappresentanza processuale volontaria non potrebbe essere conferita a un soggetto che non rivesta già la qualità di rappresentante sul piano sostanziale, in quanto l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale postula la titolarità del diritto sostanziale fatto valere o il potere di disporne.
      Al fine di superare le limitazioni derivanti dall'interpretazione giurisprudenziale della norma, si è ritenuto di aggiungere un comma all'articolo 77, prevedendo espressamente che la rappresentanza processuale possa essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale.

Articolo 15.

      Tra le più significative innovazioni proposte vi è la valorizzazione del comportamento processuale delle parti, alle quali si chiede - nell'ottica dei princìpi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso - di consentire che l'accertamento dei fatti di causa sia compiuto senza inutili dilazioni e senza ricorrere all'abuso degli strumenti processuali messi a disposizione dall'ordinamento.
      In quest'ottica si è ritenuto opportuno aggiungere, all'articolo 88 del codice di rito, una norma di principio che obbliga le parti non solo a prendere posizione sui fatti allegati dall'altra parte, come già previsto, ad esempio, dall'articolo 167, primo comma, del medesimo codice, ma a chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione in modo obiettivo e rispondente alla realtà.
      La disposizione non è destinata a rimanere una mera norma di principio, in quanto il giudice terrà conto dell'inosservanza del dovere di lealtà e correttezza non solo ai fini della condanna alle spese (già prevista dall'articolo 92, primo comma, dello stesso codice), ma anche ai fini dell'accertamento della responsabilità processuale aggravata (articolo 96 dello stesso codice) ed eventualmente anche ai fini dell'accertamento dei fatti (secondo il principio, contenuto nell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, per cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno tenuto dalle parti durante il processo).
      In ogni caso, questa disposizione (tratta dal codice di procedura civile tedesco) è sommamente importante perché costituisce specificazione e rafforzamento dell'obbligo di leale collaborazione.

Articolo 16.

      Le modifiche in materia di pronuncia sulle questioni di competenza hanno reso necessario modificare l'articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice provveda sulle spese processuali tutte le volte che emana un provvedimento che definisce il processo davanti a lui, qualunque sia la forma del provvedimento adottato.
      All'articolo 91, primo comma, è stato poi aggiunto un ulteriore periodo, con cui si introduce una significativa innovazione nella disciplina delle spese processuali.
      Si è già evidenziato che uno dei cardini dell'intervento riformatore che si propone è costituito dalla valorizzazione del ruolo della conciliazione giudiziale (vedi infra quando si esamineranno le modifiche apportate all'articolo 185 del codice di procedura civile).
      Per indurre le parti ad avviare una trattativa seria per la definizione conciliativa della controversia - ed evitare, come accade nella pratica, che si svolga un lungo processo al cui esito la parte ottenga ciò che fin dall'inizio l'altra si è dichiarata disposta ad offrire - si è ritenuto utile prevedere una vera e propria sanzione processuale a carico dell'attore (o del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale) il quale, all'esito del tentativo di conciliazione, abbia rifiutato una proposta conciliativa seria avanzata dall'altra parte.
      Si osserva al riguardo che la parte contro cui è rivolta la domanda ha senz'altro un interesse specifico a formulare una proposta conciliativa, dal momento che il giudice può tenere conto di tale comportamento processuale in sede di liquidazione delle spese di lite (ad esempio compensando le spese processuali). Si precisa, inoltre, che per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali, mentre in caso di mancata liquidazione o di omessa motivazione da parte del giudice circa la compensazione delle spese tra le parti, si ricorre al procedimento di correzione di cui agli articoli 287 e 288 del medesimo codice.

Articolo 17.

      I medesimi princìpi (rafforzamento delle cosiddette «sanzioni processuali», in funzione della più incisiva valutazione del comportamento delle parti durante il processo) sono alla base della modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, che disciplina la cosiddetta «responsabilità processuale aggravata».
      Lo strumento in questione trova, nella pratica, una scarsa applicazione, essenzialmente dovuta al fatto che nell'attuale formulazione della norma la pronuncia di condanna a carico della parte soccombente che ha agito con dolo o colpa grave presuppone la prova che l'altra parte abbia sofferto un danno in conseguenza della condotta processuale scorretta.
      La modifica che si propone introduce invece uno strumento assimilabile alla pena privata, laddove è previsto che la condanna del soccombente al pagamento di una somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite - e liquidata equitativamente nell'ambito di un importo che può giungere fino a cinquanta volte l'entità del contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 - consegua ipso facto all'accertamento della condotta illecita.
      Resta ferma, per la parte danneggiata dal comportamento processuale scorretto del suo avversario, la possibilità di domandare la liquidazione del danno subìto.

Articolo 18.

      La modifica proposta all'articolo 101 del codice di procedura civile riafferma il principio del contraddittorio, già espresso dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione in tema di «giusto processo». Si prevede quindi che il giudice non possa decidere la causa sulla base di una questione rilevata d'ufficio, senza che le parti siano state poste in condizione di dedurre su tale questione: il giudice che abbia già assunto la causa in decisione dovrà - prima di pronunciare a pena di nullità - concedere alle parti un termine, compreso tra venti e quaranta giorni dalla comunicazione, per depositare memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio, secondo un meccanismo analogo a quello attualmente previsto dall'articolo 384, terzo comma, del medesimo codice.

Articolo 19.

      L'articolo 115 del codice di procedura civile è stato riformulato, prevedendo al primo comma che il giudice ponga a fondamento della propria decisione anche «i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti», esonerando così la parte che ha allegato quei fatti dal relativo onere probatorio.
      Alla luce di questa modifica - che ben si coordina con il tenore dell'articolo 167, primo comma, del medesimo codice, che impone al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi della domanda - la non contestazione è considerata un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, posto che in questo caso l'atteggiamento difensivo delle parti sottrae il fatto medesimo dall'ambito degli accertamenti richiesti.

Articoli 20, 21 e 22.

      L'articolo 20, coerentemente con i già esaminati inasprimenti delle sanzioni irrogabili dal giudice nei confronti delle parti o degli ausiliari responsabili di comportamenti negligenti o scorretti, porta la cornice edittale della pena di cui all'articolo 118 del codice di procedura civile, da un massimo di euro 5 (cifra attualizzata) a un massimo di euro 1.500, a fronte di un minimo di 250 euro, nei casi in cui il terzo si rifiuti, senza giustificato motivo, di ottemperare all'ordine di esibizione.
      Nell'ottica di adeguare le norme processuali alla realtà attuale e alle nuove forme di comunicazione, l'articolo 21 riformula il primo comma dell'articolo 120 del codice di rito, disponendo che, qualora la pubblicità della decisione di merito possa contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e a spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive da lui designate.
      L'articolo 22 riformula l'articolo 123 del codice di rito e, lasciando invariata la rubrica, dispone che spetti alla parte depositare, su ordine del giudice ed entro il termine da questi fissato ove ritenuto necessario, la traduzione di atti non in lingua italiana dalla stessa parte prodotti. Al fine di garantire la veridicità della traduzione si prevede, inoltre, che quando la traduzione depositata dalla parte non sia asseverata e sia contestata dall'altra parte, o qualora comunque se ne ravvisi l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore, tenuto a prestare giuramento.

Articolo 23.

      La modifica al numero 4) del secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile è finalizzata a ridurre il contenuto espositivo e motivazionale delle sentenze, il quale, nel rispetto dell'articolo 111, sesto comma, della Costituzione, deve contenere unicamente l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
      Inoltre, nella prospettiva della razionalizzazione e accelerazione del processo civile si propone l'introduzione, nel medesimo articolo 132, di un ulteriore comma, in base al quale nei casi di ricorso per cassazione - per motivi attinenti alla giurisdizione, per violazione delle norme sulla competenza (quando non è prescritto il regolamento di competenza), per violazione o falsa applicazione di legge, o per nullità della sentenza o del procedimento - la sentenza pronunciata dalla Corte può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto, con il richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse, e a cui si è ritenuto di fare riferimento.

Articoli 24 e 25.

      Con la modifica dell'articolo 153 del codice di procedura civile si è voluta generalizzare la previsione della rimessione in termini, attualmente disciplinata dall'articolo 184-bis del medesimo codice, allargandone l'ambito oggettivo di applicazione (così come più volte sollecitato dalla dottrina).
      Si è inoltre inteso ampliare i presupposti della rimessione ai casi in cui la decadenza sia dipesa da errore scusabile.
      Stante la generalizzazione del rimedio della rimessione in termini, si è proceduto all'abrogazione del citato articolo 184-bis (ai sensi dell'articolo 76).
      L'introduzione della conciliazione come forma possibile di soluzione della controversia, ha poi reso necessarie talune modifiche alle norme dello stesso codice di procedura civile, al fine di richiamare questo istituto nella disciplina processuale. In tale senso si muove, ad esempio, la modifica disposta all'articolo 167, primo comma, del codice, da parte dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della proposta di legge, che ricomprende anche la proposta di conciliazione della controversia all'interno del contenuto della comparsa di risposta. La lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 25, novellando il secondo comma dello stesso articolo 167, precisa che tra le eccezioni proponibili (a pena di decadenza) nella comparsa di risposta vi sono anche quelle di incompetenza di cui all'articolo 38 dello stesso codice.

Articoli 26 e 38.

      La modifica proposta tende a precisare che si applica anche agli atti di impugnazione la disposizione del secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, in virtù della quale, nelle comunicazioni o notificazioni fatte dopo la costituzione in giudizio, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.
      L'articolo 38, integrando il testo dell'articolo 285 del codice di rito, richiama anche la nuova disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 170, tra quelle che disciplinano le forme della notificazione della sentenza.

Articolo 27.

      La modifica dell'articolo 175 del codice di procedura civile, nel quadro complessivo di un rafforzamento dei poteri del giudice nel governo del processo, tende a valorizzare la necessità che tali poteri siano utilizzati, senza pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, per definire il processo nel rispetto del principio della ragionevole durata.

Articolo 28.

      Le modifiche apportate all'articolo 181 del codice di procedura civile servono ad ovviare a una delle cause più frequenti di allungamento dei tempi processuali, riconducibile all'inattività delle parti.
      In tutti i casi di mancata comparizione delle parti (così come nel caso in cui l'attore non compaia alla prima udienza e il convenuto non chieda che il processo prosegua in sua assenza) il giudice non sarà più costretto a fissare una nuova udienza di comparizione, prima di poter disporre la cancellazione della causa dal ruolo se anche all'udienza successiva le parti non saranno comparse, ma potrà farlo direttamente nell'udienza andata deserta per la prima volta.
      L'inattività processuale è subito considerata alla stregua di un comportamento sintomatico del disinteresse delle parti alla prosecuzione della causa che, pertanto, è immediatamente cancellata dal ruolo, con conseguente alleggerimento dei ruoli ed espunzione dal sistema di quei procedimenti in cui manchi un reale interesse a una decisione del giudice.

Articolo 29.

      La modifica proposta all'articolo 182 del codice di procedura civile estende i meccanismi di regolarizzazione ivi previsti, consentendo di sanare, nel termine perentorio stabilito dal giudice, anche i vizi che determinano la nullità della procura al difensore, attraverso la rinnovazione della medesima.
      Inoltre, con una radicale innovazione rispetto all'attuale previsione dell'articolo 182, viene stabilito che l'osservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la regolarizzazione sia idonea a sanare i vizi con efficacia ex tunc (essendo espressamente previsto che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano sin dal momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio).

Articolo 30.

      Le modifiche proposte all'articolo 183 del codice di procedura civile (modificato, da ultimo da altri interventi normativi nel 2005 e nel 2006) si rendono necessarie per dare concreta attuazione ad alcuni dei princìpi ispiratori della presente proposta di legge: concretezza, lealtà e speditezza.
      In particolare, nell'ambito del potenziamento del ruolo del giudice nella conduzione del processo, nonché al fine di favorire la conciliazione della controversia, sono ripristinati gli obblighi del giudice di interrogare liberamente le parti presenti all'udienza di prima comparizione e di tentare, nella stessa udienza (non più in una successiva, come prevede l'attuale terzo comma dell'articolo 183) la conciliazione della lite, se la natura della causa lo consente in quanto abbia ad oggetto diritti disponibili.
      Viene a questo punto inserita una delle maggiori novità della presente proposta di legge (applicabile anche ai giudizi di appello, in forza del rinvio operato dall'articolo 359 del citato codice alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). Se il tentativo di conciliazione non riesce, il giudice, dopo aver invitato le parti a fornire i chiarimenti necessari e dopo aver indicato le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, fissa il calendario del processo.
      Si tratta di un istituto, introdotto nel codice di rito francese negli ultimi anni, che ha lo scopo di predeterminare le cadenze temporali delle udienze successive e degli altri adempimenti e incombenti processuali (fino alla precisazione delle conclusioni), rendendo così possibile una preventiva conoscenza della durata del processo, con evidenti ricadute positive sui tempi di definizione dei processi medesimi, che potranno essere gestiti con maggiore efficienza dal giudice istruttore, in maniera tale da razionalizzare l'organizzazione dei ruoli e delle udienze.
      Il giudice fisserà il calendario del processo dopo aver sentito le parti presenti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa.
      Al fine di evitare che le prescrizioni contenute nel calendario del processo possano essere comunque disattese dalle parti, è previsto che i termini ivi stabiliti non sono prorogabili, tranne che in caso di gravi e giustificati motivi.
      Quanto alla concessione dei termini per il deposito delle memorie previste dall'attuale sesto comma dell'articolo 183, essa non conseguirà più in modo automatico alla richiesta delle parti, rientrando nei poteri del giudice di valutare, sentite le parti, se il deposito di memorie risponda effettivamente alle necessità difensive delle parti stesse.
      Il complesso di tali modifiche ha reso necessaria l'abrogazione dell'articolo 184 (essendo rimesso al giudice il potere di fissare il calendario delle udienze e dunque di stabilire in quale momento debba avvenire l'assunzione dei mezzi di prova ammessi), oltre a modifiche ulteriori di mero coordinamento interno.

Articolo 31.

      Le maggiori novità in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione, disciplinato dal novellato articolo 185 del codice di procedura civile, consistono nella necessità, per il giudice, di indicare alle parti le ipotesi conciliative che ritiene opportuno formulare e, per le parti, di precisare a quali condizioni esse siano disposte a conciliare la controversia.
      La modifica proposta impone al giudice, fin dall'inizio del processo, lo studio della causa in funzione di una piena conoscenza dei fatti controversi, condizione per consentirgli di formulare autonomamente una proposta conciliativa da sottoporre alla valutazione delle parti: le possibilità di riuscita del tentativo di conciliazione saranno maggiori in rapporto proporzionale alla capacità del giudice di formulare una corretta e valida proposta conciliativa.
      Il settimo comma dell'articolo 185 prevede, inoltre, che l'accordo tra le parti determina l'estinzione del giudizio - che è oggetto di apposita declaratoria del giudice - e che il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo.
      A questa modifica si collega la seconda, a sua volta in stretta connessione con il novellato articolo 91 del medesimo codice. Le parti, infatti, saranno obbligate a dichiarare se accettano o meno la proposta conciliativa formulata dal giudice e, nel secondo caso, a quali condizioni sarebbero disposte a conciliare la controversia. Ciò permetterà al giudice, quando accoglie la domanda in misura non superiore all'offerta del convenuto, di condannare al pagamento delle spese processuali l'attore che ha rifiutato senza giusti motivi la proposta conciliativa.
      Al riguardo va precisato che l'obbligo per le parti di specificare a quali condizioni siano disposte a conciliare la controversia non impone necessariamente alle parti di ridurre la propria pretesa originaria, ben potendo le stesse dichiarare di non essere disposte a conciliare se la propria pretesa non sia riconosciuta integralmente fondata.

Articolo 32.

      Per l'articolo in oggetto vale quanto già esposto nella relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5.

Articoli 33 e 34.

      Anche le modifiche apportate agli articoli 191 e 195 del codice di procedura civile in materia di consulenza tecnica d'ufficio perseguono la finalità di rendere più celere il processo.
      Quanto al primo articolo, viene precisato che la nomina del consulente tecnico d'ufficio può essere effettuata già con l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova. Con la stessa ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio il giudice deve indicare i quesiti da sottoporre al consulente.
      Con il nuovo terzo comma dell'articolo 195 viene precisato che il giudice, oltre al termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, deve contestualmente fissare anche quello, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare le osservazioni alla relazione del consulente tecnico d'ufficio.

Articolo 35.

      Finalità di semplificazione e di economia processuali sono alla base delle modifiche all'articolo 203 del codice di procedura civile, che si ispirano a un istituto di generale applicazione nel processo civile francese per l'assunzione della prova testimoniale.
      Si tratta della facoltà per il giudice di assumere per iscritto la prova testimoniale cosiddetta «delegata», in considerazione della natura della causa, della qualità del testimone e di ogni altra circostanza.
      In tale caso, il giudice richiederà al testimone di fornire per iscritto e nel termine assegnatogli le risposte agli articoli di prova sui quali deve essere interrogato.
      Il testimone sottoscrive la propria deposizione apponendo la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, la spedisce in busta chiusa mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento e la consegna alla cancelleria del giudice.
      Il testimone che non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito (sempre che non intenda avvalersi della facoltà di astensione, redigendo apposito modello di testimonianza) può essere condannato alla pena pecuniaria prevista dall'articolo 255, primo comma.
      È in ogni caso fatta salva la facoltà, per il giudice che non ritenga chiare o attendibili le risposte fornite per iscritto, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
      Al fine di rispettare il principio di immediatezza, si è ritenuto opportuno limitare l'assunzione delle dichiarazioni testimoniali per iscritto alle sole ipotesi di prova delegata, ove tale principio subisce una deroga già in base alle disposizioni vigenti (secondo cui la prova viene assunta da un giudice diverso da quello cui è sottoposta la cognizione della causa).

Articolo 36.

      Le modifiche apportate all'articolo 279 del codice di procedura civile risultano di mero coordinamento con il novellato articolo 44, secondo il quale tutte le pronunce sulle questioni di competenza sono rese con ordinanza, anziché con sentenza.

Articoli 37 e 68.

      L'articolo 37 introduce un ulteriore comma all'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile, nel quale si stabilisce che il giudice tenuto alla redazione e al deposito della sentenza è colui davanti al quale sono state precisate le conclusioni o davanti al quale si è svolta la discussione orale.
      L'articolo 68 introduce, all'interno delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, l'articolo 103-bis che, sotto la rubrica «Modello di testimonianza», disciplina forme e contenuto della testimonianza scritta, che deve essere resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, volto a individuare, altresì, le istruzioni per la sua compilazione da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e della ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza e del suo domicilio, se diverso, dei suoi recapiti telefonici, telefax e di posta elettronica. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice di rito, la formula del giuramento e l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del citato codice e l'esatta trascrizione dei quesiti ammessi a cui il testimone deve rispondere, con l'avvertenza che egli deve rendere risposte circostanziate a ciascun quesito.
      Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste. Si precisa, infine, che le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio, un segretario comunale, dal cancelliere di un ufficio giudiziario o dal funzionario addetto alla ricezione dell'atto presso l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento e che l'autenticazione delle sottoscrizioni, ovunque effettuata, è gratuita.

Articolo 39.

      Il regime di impugnazione delle ordinanze che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile, continua a essere modellato su quello previsto per le pronunce sulle questioni di competenza. Cosicché, una volta abolito, per queste ultime, il necessario regolamento di competenza, anche per le ordinanze di sospensione è previsto, quale unico strumento di impugnazione, il reclamo nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 44.

Articolo 40.

      Al fine di favorire l'accelerazione del processo, l'articolo 40 modifica l'articolo 296 del codice di rito, precisando che nel disporre la sospensione del processo il giudice fissi contestualmente l'udienza successiva, consentendo così la prosecuzione del giudizio.

Articolo 41.

      Reca modifiche all'articolo 300 del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace.

Articolo 42.

      La norma riduce il termine per la riassunzione del giudizio interrotto, ispirandosi all'esposta esigenza di ridurre i tempi di durata del processo.

Articolo 43.

      La prima modifica all'articolo 307 del codice di procedura civile riduce da un anno a tre mesi il termine perentorio per la riassunzione delle cause cancellate dal ruolo. Oltre all'evidente abbreviazione del termine che, in mancanza di tempestiva riassunzione, determina l'estinzione della causa, la norma va letta in stretta correlazione con quella prevista dal novellato quarto comma, secondo la quale l'estinzione della causa, per qualsiasi ragione prevista dalla legge, opera di diritto e va dichiarata d'ufficio, senza più la necessità che venga eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa.
      Queste disposizioni - unitamente alla riduzione del termine massimo che il giudice può concedere per la rinnovazione della citazione, per la prosecuzione del giudizio, per la sua riassunzione o integrazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 307 - hanno un'evidente finalità acceleratoria, in perfetto accordo con gli obiettivi perseguiti dalla presente proposta di legge.

Articolo 44.

      La modifica apportata all'articolo 310 del codice di procedura civile risulta di mero coordinamento con il novellato articolo 44, secondo il quale tutte le pronunce sulle questioni di competenza sono rese con ordinanza, anziché con sentenza.

Articoli 45, 46, 52, 53, 54 e 76.

      Le modifiche apportate agli articoli 323, 324, 360, primo comma, numero 2), 382 e 385 del codice di procedura civile e 187 delle citate disposizioni per l'attuazione del medesimo codice, rispettivamente dagli articoli 45, 46, 52, 53, 54 e 76 della presente proposta di legge, risultano di mero coordinamento con l'abolizione del regolamento di competenza ad istanza di parte, con la sua sostituzione con il reclamo ai sensi del novellato articolo 44 del codice e con l'esclusione dell'impugnazione per cassazione per motivi di competenza.

Articolo 47.

      Al fine di attuare il principio della ragionevole durata del processo è ridotto il cosiddetto «termine lungo» per l'impugnazione, prevedendo la decadenza dall'impugnazione decorsi otto mesi dalla pubblicazione della sentenza (anziché un anno, come attualmente previsto).
      Si è deciso di stabilire in otto mesi il termine per l'impugnazione al fine di coordinare la disposizione contenuta nell'articolo 327 del codice di procedura civile con quella di cui all'articolo 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Articolo 48.

      L'innovazione proposta con la modifica all'articolo 339 del codice di procedura civile è diretta a consentire l'appellabilità di tutti i provvedimenti giurisdizionali che, avendo natura sostanziale di sentenza, sarebbero direttamente ricorribili per cassazione. Si tratta di cause per le quali la previsione della ricorribilità diretta in cassazione, pur ispirata a intenti di semplificazione e di accelerazione, determina, invece, un irrazionale aggravio nei carichi di lavoro della Corte.

Articoli 49, 50 e 51.

      Gli articoli in esame introducono importanti modifiche agli articoli 342, 345 e 354 del codice di procedura civile.
      Il nuovo primo comma dell'articolo 342, oltre a ribadire che l'appello si propone con atto di citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163, precisa che, a pena di inammissibilità, esso deve contenere l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato.
      Con la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 345 viene precisato, conformemente all'orientamento espresso dal giudice di legittimità, che nel giudizio di appello, oltre a non essere ammessi nuovi mezzi di prova, neppure possono essere prodotti nuovi documenti.
      Peraltro, anche per la produzione dei documenti vale la regola, prevista dal medesimo comma, che fa salvi i casi in cui il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Circostanza, quest'ultima, che, ad esempio, si verifica ogniqualvolta il giudice di primo grado non abbia ammesso la produzione documentale riproposta in appello.
      Coerenti con i princìpi della ragionevole durata del processo appaiono anche l'abrogazione dell'articolo 353 (disposta dall'articolo 76 della proposta di legge) e la modifica apportata all'articolo 354, primo comma (con cui viene abolita la rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione).
      Le modifiche contenute nel novellato terzo comma dell'articolo 354 recuperano le disposizioni in materia di riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado contenute nei commi secondo e terzo del vigente articolo 353, sebbene, per ragioni di coerenza con il modificato primo comma dell'articolo 307, il termine per la riassunzione sia ridotto da sei a tre mesi.

Articolo 55.

      Sempre al fine di attuare il principio della ragionevole durata del processo, con la modifica del primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, è ridotto il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, prevedendo che la causa debba essere riassunta non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione (anziché un anno, come attualmente previsto).

Articolo 56.

      L'articolo in esame introduce l'articolo 540-bis nel codice di rito, rubricato «Integrazione del pignoramento». Con questa norma si prevede che, quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento, ovvero quando la somma assegnata non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, su istanza di uno di questi, provvede disponendo il deposito in cancelleria del processo verbale con il titolo esecutivo e con il precetto, con la contestuale formazione del fascicolo al momento del deposito. Si precisa inoltre che, se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza necessità di presentazione di una nuova istanza. In caso contrario, il giudice dichiara l'estinzione del procedimento, salva la necessità di completamento delle operazioni di vendita.

Articoli 57 e 58.

      Il primo articolo - contestualmente all'abrogazione dell'articolo 547 del codice di procedura civile disposta dall'articolo 76 della proposta di legge - riformula gli articoli 543 e 548 del medesimo codice, al fine di garantire un'effettiva accelerazione e razionalizzazione del procedimento di pignoramento. In primo luogo, il nuovo testo dell'articolo 543, in materia di forma e di procedimento del pignoramento, dispone che l'atto notificato al terzo e al debitore contenga, oltre l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto, delle cose o delle somme dovute, nonché del difensore del creditore e dell'elezione di domicilio, anche l'intimazione del terzo a rendere, mediante lettera raccomandata ricevuta di ritorno da inviare al creditore, nel termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento stesso, una dichiarazione relativa all'indicazione dettagliata delle cose dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento; alla specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato; all'indicazione del proprio domicilio presso cui devono essergli notificati i successivi atti; alla specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546. Si precisa inoltre che l'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.
      Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento per mancata o contestata dichiarazione del terzo. Si dispone poi che il creditore pignorante, unitamente al ricorso, depositi nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo dell'esecuzione, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto. Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenere non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di accertamento.
      Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di accertamento, fissa un termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, ove ve ne siano, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini per la costituzione dell'attore e del convenuto. Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che avverso lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo. Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo il decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni. Si precisa infine che il giudice, anche qualora gli sia richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi siano impignorabili e comunque quando lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente. Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616, in tema di provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
      Le modifiche introdotte all'articolo 548 sono strettamente connesse alla riformulazione dell'articolo 543 e consistono essenzialmente nell'estensione del procedimento di accertamento per la mancata o contestata dichiarazione del terzo al caso in cui il terzo non renda la dichiarazione prevista dalla nuova disciplina del procedimento di pignoramento.
      L'articolo 58 della proposta di legge modifica l'articolo 569 del codice di rito in materia di provvedimento per l'autorizzazione della vendita, disponendo che il giudice dell'esecuzione stabilisca in questo contesto anche la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, secondo le modalità indicate. Inoltre, si introduce la disciplina della disposizione, da parte del giudice, della vendita senza incanto, da effettuare entro termini espressamente previsti, al fine di garantire la conclusione in tempi brevi della vendita.

Articoli 59, 60 e 61.

      Il primo articolo modifica l'articolo 570 del codice di rito in materia di avviso della vendita, disponendo che con il pubblico avviso, oltre agli elementi descrittivi dell'immobile e del prezzo, siano stabiliti anche il termine per il deposito delle offerte e la data dell'udienza per l'esame delle stesse e per l'eventuale gara tra gli offerenti.
      Il secondo articolo modifica l'articolo 573 del codice di rito in materia di gara tra gli offerenti, disponendo che se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita in favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima. Al fine di assicurare l'accelerazione del procedimento, è previsto che la gara tra gli offerenti possa avere luogo anche in via telematica.
      L'ultimo articolo sostituisce l'articolo 574 del codice di rito in materia di provvedimenti relativi alla vendita, disponendo che quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, il giudice pronuncia il decreto con cui si trasferisce il bene al compratore.
      Si precisa, inoltre, che si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590, in materia di incanto. Si dispone, infine, che qualora il prezzo non sia depositato nel termine e con le modalità stabiliti, il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 587 in materia di inadempienza dell'aggiudicatario.

Articolo 62.

      La norma - con il nuovo articolo 614-bis del codice di procedura civile - introduce uno strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibile e per gli obblighi di non fare, prevedendo che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di tali obblighi contenga anche la determinazione di una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia.
      Si prevede, al riguardo, che il creditore di un'obbligazione di fare infungibile o di non fare non sia tenuto a promuovere un autonomo giudizio per l'accertamento della violazione, in quanto la sentenza che ha accertato l'esistenza dell'obbligazione (condannando il debitore all'adempimento) costituirà titolo esecutivo anche per la riscossione delle somme (già liquidate dal giudice) dovute per ogni violazione successiva alla pronuncia.
      Tale meccanismo non menoma in alcun modo la difesa del debitore al quale sia notificato precetto per il pagamento della somma di denaro, in quanto egli potrà esperire il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 del medesimo codice per far accertare di non essere inadempiente, o che il mancato adempimento di quanto statuito nella sentenza di condanna è dipeso da causa a lui non imputabile.

Articolo 63.

      L'introduzione del nuovo settimo comma dell'articolo 669-octies del codice di procedura civile riafferma il principio generale secondo il quale il giudice che pronuncia un provvedimento cautelare ante causam deve provvedere anche sulle spese del procedimento cautelare.
      La modifica del vigente settimo comma del medesimo articolo è puramente formale e di coordinamento, essendo errato il rinvio al primo comma, anziché al sesto comma, contenuto nel medesimo settimo comma vigente.

Articolo 64.

      Il nuovo articolo 702-bis del codice di procedura civile introduce un procedimento sommario non cautelare ante causam finalizzato all'emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo, suscettibile di conservare efficacia nel caso in cui il giudizio di merito non venga iniziato oppure si sia estinto.
      Si tratta di una misura essenziale nella prospettiva di ridurre in modo significativo i carichi di lavoro giudiziario, il quale dipende non soltanto dal numero dei processi, ma anche dal carico di lavoro che ciascun processo comporta. Sotto quest'aspetto appare necessario ridurre il numero dei processi che arrivano a sentenza, oltre che attraverso l'incentivazione di modi conciliativi di risoluzione delle controversie destinati ad operare a processo già iniziato, anche mediante la previsione generalizzata di provvedimenti condannatori a cognizione sommaria e ad effetto anticipatorio, non connotati da strumentalità rispetto alla decisione con sentenza e quindi dotati della possibilità di rimanere efficaci se nessuna delle parti ha interesse a un accertamento a cognizione piena.
      In dettaglio, la disciplina proposta prevede che se il giudizio di merito non viene iniziato, o si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento sommario non perde la sua efficacia, ma diviene irrevocabile. Mentre, nel caso in cui il successivo giudizio di merito si concluda con una sentenza, questa sostituisce con effetto immediato l'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario.
      Alla norma non viene attribuita portata generale: essa viene circoscritta alle domande di condanna al pagamento di somme di denaro o alla consegna o al rilascio di cose, con esclusione, quindi, sia delle domande di condanna aventi ad oggetto un facere o un non facere, sia delle domande costitutive e di accertamento.
      La sommarietà dell'accertamento si manifesta sotto un duplice aspetto.
      In senso procedimentale perché si tratta di un accertamento basato su un'istruttoria deformalizzata e ridotta all'essenziale.
      In senso sostanziale perché si tratta di un accertamento nel quale il grado di probabilità e di verosimiglianza necessario per l'accoglimento dell'istanza di tutela sommaria è inferiore a quello necessario per l'accoglimento della domanda con sentenza.
      La previsione del reclamo avverso i provvedimenti cautelari rende inevitabile contemplare lo stesso rimedio anche per il provvedimento sommario; l'esito del giudizio di reclamo, del resto, potrebbe contribuire a dare stabilità al provvedimento, scoraggiando ulteriormente l'inizio o la prosecuzione del giudizio di merito.

Articolo 65.

      Le modifiche all'articolo 819-ter del codice di procedura civile ribadiscono, in coerenza con il nuovo sistema impugnatorio delle ordinanze che pronunciano sulla competenza, che è reclamabile a norma dell'articolo 44 anche l'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato.

Articolo 66.

      Al fine di consentire alle parti di scegliere il modello di cognizione più duttile in relazione alle circostanze del caso concreto, si è deciso di modificare l'articolo 70-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevedendo - in maniera assolutamente speculare a quanto oggi consentito a coloro che vogliano celebrare il processo nelle forme del cosiddetto «rito societario» nei casi in cui la controversia non rientri tra quelle previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 - che le controversie previste in materia societaria, bancaria, creditizia e di intermediazione finanziaria si svolgano secondo le regole del cosiddetto «rito societario» solo se vi sia il consenso di tutte le parti.

Articolo 67.

      In coerenza con la previsione della fissazione di un calendario del processo, contenente la determinazione dei termini entro i quali saranno svolte le singole attività processuali, si è inserita una disposizione di attuazione (articolo 81-bis) che impone al giudice di comunicare al capo dell'ufficio le ragioni per le quali si è reso impossibile definire la causa nei termini indicati nel calendario.

Articolo 69.

      Attraverso la modifica all'articolo 104 delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile viene precisato che, in caso di mancata intimazione dei testimoni, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la decadenza dalla prova della parte non diligente; ciò al fine di contrastare quelle interpretazioni meno rigorose della norma che finiscono per favorire un indebito allungamento della fase istruttoria anche in presenza di un comportamento inattivo delle parti.

Articolo 70.

      La modifica all'articolo 118 delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si rende necessaria per ragioni di coordinamento con la modifica della disciplina della motivazione della sentenza [articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile].

Articolo 71.

      L'articolo 71 introduce una nuova disposizione di attuazione del codice di procedura civile. Ispirata alla logica che permea lo schema della proposta di legge (introdurre misure in grado di assicurare la durata ragionevole del processo civile), la norma introduce dei termini di fase entro i quali dovrà essere definito ciascun grado di giudizio (due anni per il giudizio di primo grado; due anni per il giudizio di secondo grado; un anno per il giudizio di legittimità), al cui rispetto dovrà orientarsi il giudice nella fissazione del calendario del processo.
      Al fine di tenere in adeguata considerazione la molteplicità delle controversie che possono essere portate alla cognizione del giudice, è espressamente prevista la possibilità che i termini indicati vengano superati nel caso di processi di particolare complessità.

Articoli 72 e 73.

      La prima norma abroga l'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (che ha assoggettato alle norme del processo del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni «conseguenti ad incidenti stradali»), essendosi ritenuto che il rito del lavoro non si adatti alle peculiarità delle controversie in questione, anche tenuto conto della maggiore snellezza del procedimento davanti al giudice di pace (davanti al quale si celebrerà un numero sempre maggiore di controversie de quibus, a seguito dell'aumento della competenza per valore previsto dall'articolo 1 della presente proposta di legge).
      L'articolo 73 modifica l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, precisando, con una clausola di residualità che la norma si applica senza pregiudizio dell'articolo 70-ter, terzo comma, delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Articolo 74.

      In ossequio alla finalità acceleratoria del processo, si è ritenuto di modificare l'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riducendo da quarantasei a trentuno giorni la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Articolo 75.

      La norma detta disposizioni relative alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali potranno avvalersi della facoltà già prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, per gli avvocati del libero foro.

Articolo 76.

      La norma contiene l'indicazione degli articoli del codice di procedura civile e delle citate disposizioni per l'attuazione del medesimo codice che vengono abrogati.

Articolo 77.

      Il comma 1 dell'articolo in oggetto contiene una disposizione transitoria di carattere generale, in base alla quale le disposizioni contenute nella legge trovano applicazione ai soli giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della stessa legge.
      Al comma 2 è previsto tuttavia che trovino immediata applicazione, ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, le norme in materia di appello contenute nei novellati articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile.
      Al comma 3 è previsto che alle controversie di cui all'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della legge, si applichino le disposizioni del rito ordinario di cognizione.
      È infine previsto che le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile [introdotti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263] si applichino anche ai giudizi pendenti alla data del 1o marzo 2006.

Articolo 78.

      La norma disciplina l'entrata in vigore della legge, fissata per il 1o gennaio 2009.

      La presente proposta di legge, nel riproporre sostanzialmente il testo sul quale, nella XV legislatura, la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, dopo approfondito dibattito, aveva raggiunto un ampio consenso (atto Senato n. 1524), costituisce dunque un'occasione importante per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile. Se ne auspicano pertanto un sollecito esame e un'approvazione largamente condivisa.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

          b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 38 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
      Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.
      L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
      Le questioni di cui al presente articolo sono decise con ordinanza, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 39 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, pronuncia con ordinanza con cui dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

          b) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 40 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 44 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.
      Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone davanti al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.
      Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
      Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte di appello quando pronuncia in unico grado si propongono davanti al collegio diversamente composto.
      Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
      In pendenza del reclamo di cui ai commi secondo, terzo e quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, su richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.
      Con l'ordinanza che pronuncia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa davanti al giudice originariamente adito».

Art. 6.
(Modifica dell'articolo 45 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 45. - (Conflitto di competenza e regolamento di competenza). - Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.
      Il processo è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 49 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 50 del codice di procedura civile).

      1. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

          b) le parole:«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 54 del codice di procedura civile).

      1. Il terzo comma dell'articolo 54 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 67 del codice di procedura civile).

      1. Al primo comma dell'articolo 67 del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a lire 5.000» sono sostituite dalle seguenti; «da euro 250 a euro 500».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 68 del codice di procedura civile).

      1. Il secondo comma dell'articolo 68 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere a un notaio, a un avvocato o a un commercialista il compimento di determinati atti».

Art. 12.
(Disposizioni comuni al consulente, al custode e agli altri ausiliari del giudice).

      1. Al libro primo, titolo I, capo III, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

      «Art. 68-bis. - (Termini per lo svolgimento degli incarichi). - Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.
      I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza e se sussistono giustificati motivi.
      Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, terzo comma, e 116, secondo comma, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.
      Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.
      Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione».

Art. 13.
(Modifica dell'articolo 70 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. - (Intervento in causa del pubblico ministero). - Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso potrebbe proporre a in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento obbligatorio.
      Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa l'opportunità.
      Il giudice, nei casi previsti nei commi primo e secondo, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.
      La mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero nell'ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo rilevabile d'ufficio.
      Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte di cassazione».

Art. 14.
(Modifica all'articolo 77 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 77 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale».

Art. 15.
(Modifica all'articolo 88 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 88 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le parti costituite devono chiarire le circostanze di fatto in modo obiettivo e rispondente alla realtà».

Art. 16.
(Modifiche agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».

      2. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

      «Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese per la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.
      Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali.
      In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del secondo comma, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

Art. 17.
(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, in favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».

Art. 18.
(Modifica all'articolo 101 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

Art. 19.
(Modifica all'articolo 115 del codice di procedura civile).

      1. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti».

Art. 20.
(Modifica all'articolo 118 del codice di procedura civile).

      1. Al terzo comma dell'articolo 118 del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a lire ottomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

Art. 21.
(Modifica all'articolo 120 del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 120 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto dall'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in un o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive da lui designate».

Art. 22.
(Modifica dell'articolo 123 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 123 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 123. - (Nomina del traduttore). - Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto disposto dal giudice non è asse-verata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo 122.
      Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti».

Art. 23.
(Modifiche all'articolo 132 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 132 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, numero 4), le parole: «dello svolgimento del processo e» sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 3) e 4), la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controversie e a cui è ritenuto di fare rimando».

Art. 24.
(Modifica all'articolo 153 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile o per errore scusabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

Art. 25.
(Modifiche all'articolo 167 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene eventualmente di proporre»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «rilevabili d'ufficio» sono inserite le seguenti: «, comprese quelle di cui all'articolo 38».

Art. 26.
(Modifica all'articolo 170 del codice di procedura civile).

      1. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione».

Art. 27.
(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

          b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».

Art. 28.
(Modifiche all'articolo 181 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 181 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies»;

          b) al secondo comma, le parole: «ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-octies e 669-decies».

Art. 29.
(Modifica all'articolo 182 del codice di procedura civile).

      1. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

Art. 30.
(Modifiche all'articolo 183 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione»;

          b) il quarto comma è abrogato;

          c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

      «Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede, con ordinanza, sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che saranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;

          d) al sesto comma, alinea, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere»;

          e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

      «Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti»;

          f) nell'ottavo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma»;

          g) il nono comma è abrogato;

          h) al decimo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma».

Art. 31.
(Modifica dell'articolo 185 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). - Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.
      Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare l'udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale di udienza.
      La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.
      Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare; in tali casi ciascuna parte è tenuta a specificare le condizioni alle quali essa è disposta a conciliare la controversia.
      Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o di transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
      Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
      Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio e il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo».

Art. 32.
(Modifica all'articolo 187 del codice di procedura civile).

      1. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma».

Art. 33.
(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti, il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, commi quinto o settimo, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

Art. 34.
(Modifica all'articolo 195 del codice di procedura civile).

      1. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191».

Art. 35.
(Modifiche all'articolo 203 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 203 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

       «Il giudice istruttore, se nessuna delle parti vi si oppone e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire, per iscritto e fissando il relativo termine, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
      Il giudice, con il provvedimento di cui al quinto comma, dispone che la parte che ne ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.
      Il testimone rilascia la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la relativa ragione.
      Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o consegna alla cancelleria del giudice.
      Il testimone che non rende la deposizione avvalendosi della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249 o che non intenda renderla ha comunque l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere il modello all'ufficio giudiziario.
      Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
      Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Art. 36.
(Modifiche all'articolo 279 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

          b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

Art. 37.
(Modifica all'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «È sempre tenuto alla redazione e al deposito della sentenza il giudice davanti al quale sono state precisate le conclusioni o davanti al quale si è svolta la discussione orale».

Art. 38.
(Modifica all'articolo 285 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: «primo» è inserita la seguente: «, secondo».

Art. 39.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44».

Art. 40.
(Modifica all'articolo 296 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fissando l'udienza e la prosecuzione del processo».

Art. 41.
(Modifica all'articolo 300 del codice di procedura civile).

      1. Il quarto comma dell'articolo 300 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Sia nei casi previsti dal primo e dal terzo comma, sia quando l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 o di qualsiasi altro provvedimento».

Art. 42.
(Modifica dell'articolo 305 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 305 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 305. - (Mancata prosecuzione o riassunzione). - Il processo si estingue a meno che sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel caso previsto dagli articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata».

Art. 43.
(Modifiche all'articolo 307 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

          b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

          c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima o con sentenza del collegio».

Art. 44.
(Modifica all'articolo 310 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le ordinanze che pronunciano sulla competenza».

Art. 45.
(Modifica all'articolo 323 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: «, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse.

Art. 46.
(Modifica all'articolo 324 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: «né al regolamento di competenza,» sono soppresse.

Art. 47.
(Modifica all'articolo 327 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi otto mesi».

Art. 48.
(Modifica all'articolo 339 del codice di procedura civile).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

      «Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione».

Art. 49.
(Modifica all'articolo 342 del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato».

Art. 50.
(Modifica all'articolo 345 del codice di procedura civile).

      1. Al terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

Art. 51.
(Modifiche all'articolo 354 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice»;

          b) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente,» sono soppresse;

          c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto».

Art. 52.
(Modifica all'articolo 360 del codice di procedura civile).

      1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 53.
(Modifiche all'articolo 382 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nella rubrica, le parole: «e di competenza» sono soppresse;

          b) il secondo comma è abrogato.

Art. 54.
(Modifica all'articolo 385 del codice di procedura civile).

      1. Al secondo comma dell'articolo 385 del codice di procedura civile, le parole: «o per violazione delle norme sulla competenza» sono soppresse.

Art. 55.
(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura civile).

      1. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

Art. 56.
(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile).

      1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 540 è aggiunto il seguente:

      «Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma del settimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita».

Art. 57.
(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 543 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 543. - (Forma e procedimento del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
      L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

          1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

          2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;

          3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

          4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

              a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

              b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

              c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

          5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

      L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.
      Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.
      Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.
      Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenere non oltre sessanta giorni affinché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.
      Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.
      Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.
      Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo il decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.
      Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.
      Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616».

      2. L'articolo 548 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 548 - (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.
      Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma».

Art. 58.
(Modifiche all'articolo 569 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «e fissa» sono sostituite dalle seguenti: «, fissa» e dopo le parole: «siano intervenuti» sono inserite le seguenti: «e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate»;

          b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

      «Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.
      Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma, dà altresì avviso che, ove accerti, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del citato terzo comma, alle stesse condizioni, fatta salva la facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto».

Art. 59.
(Modifica dell'articolo 570 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 570 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 570. - (Avviso della vendita). - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti, del sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse».

Art. 60.
(Modifica all'articolo 573 del codice di procedura civile).

      1. Il secondo comma dell'articolo 573 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

      «Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita in favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.
      Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.
      La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica».

Art. 61.
(Modifiche all'articolo 574 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 574. - (Provvedimenti relativi alla vendita). - Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.
      Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.
      Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabiliti, il giudice provvede a norma dell'articolo 587».

Art. 62.
(Introduzione dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile).

      1. Al titolo IV del libro III del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

      «Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.
      Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615».

Art. 63.
(Modifiche all'articolo 669-octies del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

      «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

          b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

Art. 64.
(Procedimento sommario non cautelare).

      1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«CAPO III-bis
>
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE

      Art. 702-bis. - (Procedimento sommario di cognizione). - Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere richiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.
      Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
      Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.
      Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.
      L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
      Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.
      Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
      L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.
      Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.
      In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.
      Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

Art. 65.
(Modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44»;

          b) al secondo comma, dopo la parola: «44» sono inserite le seguenti: «, primo comma».

Art. 66.
(Modifiche all'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In mancanza dell'invito previsto dal primo comma o dell'adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme ordinarie».

Art. 67.
(Introduzione dell'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 81-bis. - (Motivazione dell'inosservanza del calendario del processo). - Il giudice comunica tempestivamente al capo dell'ufficio giudiziario le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini previsti dal calendario del processo».

Art. 68.
(Introduzione dell'articolo 103-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie).

      1. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta è resa su un modello conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza e del suo domicilio, se diverso, nonché dei suoi recapiti telefonici, telefax e di posta elettronica. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo nonché l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, e l'esatta trascrizione dei quesiti ammessi a cui il testimone deve rispondere, con l'avvertenza che egli deve rendere risposte circostanziate a ciascun quesito.
      Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste.
      Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio, un segretario comunale, dal cancelliere di un ufficio giudiziario o dal funzionario addetto alla ricezione dell'atto presso l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento. L'autentica delle sottoscrizioni, ovunque effettuata, è gratuita».

Art. 69.
(Modifica all'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. Al primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo le parole: «questi la dichiara» sono inserite le seguenti: «, anche d'ufficio,».

Art. 70.
(Modifica all'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

Art. 71.
(Introduzione del capo « del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. Al titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo il capo V è aggiunto il seguente:

«CAPO V-bis
DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

      Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
      I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare».

Art. 72.
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).

      1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

Art. 73.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5).

      1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,».

Art. 74.
(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale).

      1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».

Art. 75.
(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

      1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
      3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alle previe numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

Art. 76.
(Abrogazioni).

      1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71, 184, 184-bis, 353 e 547 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 77.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
      2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla medesima legge.
      3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro secondo, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.
      4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

Art. 78.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2009.


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