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PDL 1662

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1662



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MIGLIORI

Modifica all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di esoneri dall'assunzione obbligatoria di lavoratori disabili

Presentata il 17 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Attualmente il testo dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi dall'obbligo di assunzioni di lavoratori disabili, recita:

      «2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto (...)».

      Tale comma è stato da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, che ha introdotto, nel testo prima vigente, il seguente periodo: «Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore».
      In forza di questa modifica, è apparsa quanto mai opportuna l'esenzione del settore edile dall'obbligo di rispetto della quota di riserva di assunzione dei lavoratori disabili, proprio a tutela dell'incolumità degli stessi lavoratori disabili nonché degli altri lavoratori in un settore da sempre ad altissimo rischio di infortuni sul lavoro quale quello dell'edilizia.
      È da rilevare, però, che l'attività edilizia, se potenzialmente espone gli operatori a elevati rischi di incidenti e di infortuni sul lavoro, non è, al contrario, portatrice di consistenti pericoli per i terzi non operatori di cantiere, in particolare per gli insediamenti umani circostanti il cantiere edile.
      Diversamente, le coibentazioni termiche e acustiche e il montaggio e smontaggio dei ponteggi nell'ambito dell'impiantistica industriale sono attività portatrici, in loro stesse, di rischi del tutto analoghi a quelli dell'attività edile ai quali vanno, però, purtroppo, aggiunti ulteriori e più gravi rischi connaturati al tipo di attività.
      Si pensi, ad esempio, ai rischi ambientali specifici e connaturati con il tipo di impianto, tipici del settore delle coibentazioni termiche e acustiche ove il lavoro di chi pone in opera la coibentazione si svolge sempre nelle vicinanze di contenitori di gas esplosivi e di agenti chimici altamente pericolosi se non addirittura letali per la vita umana. In questo contesto un errore umano può certamente generare un grave infortunio sul lavoro ma può altresì provocare danni irreparabili alle cose e alle persone negli insediamenti limitrofi all'impianto industriale in cui si opera.
      Analoghe riflessioni valgono per le attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi nell'ambito dell'impiantistica industriale.
      Giuste queste argomentazioni, appare fortemente opportuno estendere l'esenzione dall'obbligo di rispetto della quota di riserva di assunzione dei lavoratori disabili anche ai settori delle coibentazioni termiche e acustiche e di montaggio e smontaggio dei ponteggi effettuati nell'ambito dell'impiantistica industriale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole: «i datori di lavoro del settore edile» sono inserite le seguenti: «e del settore delle coibentazioni termiche e acustiche e di montaggio e smontaggio dei ponteggi nell'ambito dell'impiantistica industriale».


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