Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1879

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1879



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA LOGGIA

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

Presentata il 6 novembre 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare che sono afflitti da gravi mutilazioni e da danni psicologici, così come definiti dalle lettere A), A)-bis, B), C), D ed E) della Tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno potuto usufruire, fin dalla fine del secondo conflitto mondiale, di un importante supporto fisico e psicologico attraverso la presenza di un accompagnatore militare di leva. Grazie all'impegno di questi ragazzi, persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità, hanno conservato quel minimo di autonomia che permette loro di affrontare con maggiore coraggio la situazione e di continuare a dare un significato alla propria esistenza all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali.
      Le mutate condizioni sociali e politiche, sul piano interno come su quello internazionale, hanno posto le basi per l'approvazione della legge 14 novembre 2000, n. 331, recante disposizioni per la sospensione graduale del servizio obbligatorio militare di leva, il che ha comportato, fra l'altro, il venir meno del servizio di accompagnamento dei grandi invalidi e la creazione di un vuoto di assistenza che nemmeno il servizio civile nazionale, istituito con legge 6 marzo 2001, n. 64, ed improntato ad una logica di prestazione su base esclusivamente volontaria, ha potuto adeguatamente colmare.
      La situazione ha, dunque, assunto connotati drammatici: i grandi invalidi, infatti, non hanno potuto più contare su questo prezioso strumento di ausilio e, soprattutto, hanno visto scomparire il segno tangibile del riconoscimento da parte dello Stato del sacrificio offerto alla Patria.
      Già nel dicembre del 2002, però, una prima soluzione è stata approntata dal Parlamento con l'approvazione della legge 27 dicembre 2002, n. 288, la quale ha istituito un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile nazionale.
      Tuttavia, la modesta copertura finanziaria prevista dal provvedimento ha condizionato notevolmente le modalità di applicazione delle disposizioni agevolative.
      La legge n. 288 del 2002, infatti, prevede che l'assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che all'entrata in vigore della legge fruivano dell'accompagnatore militare o civile, successivamente a coloro che ne hanno fruito nel triennio precedente ed in ultima istanza a tutti gli altri; così facendo non si è tenuto in considerazione il fatto che sono molti i potenziali fruitori del servizio di accompagnamento che negli anni precedenti l'entrata in vigore della legge hanno rinunciato a richiedere l'accompagnatore, consapevoli che non l'avrebbero ottenuto anche a causa della graduale sospensione del servizio obbligatorio di leva e della conseguente diminuzione del numero dei ragazzi coinvolti.
      A causa, inoltre, dei complessi meccanismi predisposti, l'erogazione degli assegni è avvenuta in ritardo, creando così un ulteriore malcontento tra i grandi invalidi.
      A ciò si deve aggiungere che la citata legge n. 288 ha ribaltato il ragionamento sotteso alle disposizioni previgenti in materia, finalizzate a dare la più ampia discrezionalità ai soggetti fruitori delle agevolazioni e non agli enti erogatori, e ha, altresì, creato inique disparità di trattamento all'interno della categoria dei grandi invalidi.
      Con la volontà di superare i limiti evidenziati dalla legge n. 288 del 2002 e di ricreare un clima di fiducia e di serenità tra persone con gravi handicap ed in età avanzata, proponendo misure valide per tutti, è stata approvata la legge 7 febbraio 2006, n. 44.
      Tuttavia, la citata legge n. 44 del 2006 si è rivelata una mera norma di transizione: infatti, a fronte di un incremento della copertura finanziaria attraverso il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'articolo 3 della legge n. 288 del 2002 ad opera della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), che avrebbe consentito, oltre al miglioramento dell'importo dell'assegno (effettivamente disposto), anche l'estensione del beneficio a tutti gli aventi titolo, per problemi sorti nel corso dell'iter di approvazione, le predette provvidenze sono state limitate al 31 dicembre 2007.
      In considerazione degli argomenti sopra esposti, risulta necessaria e non più rinviabile una riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, prevedendo, in particolare, la messa a regime dei benefìci previsti.
      Nell'attesa di realizzare questo obiettivo - impegnativo soprattutto dal punto di vista economico-finanziario in relazione all'individuazione della effettiva consistenza della platea dei beneficiari - resta urgente provvedere, almeno per l'esercizio 2008, all'erogazione delle indennità previste dalla legge n. 44 del 2006.
      A questo proposito si rileva che, dopo un puntuale riesame da parte degli enti erogatori dell'assegno delle pratiche relative al riconoscimento - in base alla legislazione previgente - di un accompagnatore militare ai grandi invalidi di guerra e per servizio, il numero degli aventi diritto al beneficio è stato ridotto da 2.000 a 1.200.
      L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, dunque, riconosce ai grandi invalidi la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile, con scelta nominativa, e un assegno sostitutivo; ogni problema procedurale viene così semplificato restando tale opzione esclusiva facoltà del grande invalido.
      Viene, inoltre, rimodulata la misura degli interventi economici da riconoscere in caso di concessione dell'assegno, il cui importo viene adeguato in modo tale da garantire la corresponsione di un compenso mensile alla persona che assisterà il grande invalido: per questo motivo viene prevista una tredicesima mensilità nonché l'applicazione dell'adeguamento automatico previsto per le pensioni di guerra dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342.
      Il comma 2 del citato articolo 1, infatti, fissa la misura dell'assegno in 1.384 euro per tredici mensilità, mentre il successivo comma 3 estende all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico già riconosciuto a tutte le voci componenti la pensionistica di guerra, così da assicurare la rivalutazione dell'ammontare mensile dell'assegno sostitutivo, a fronte degli aumenti del costo della vita e degli oneri contributivi.
      L'articolo 2 reca la quantificazione degli oneri ed individua la necessaria copertura finanziaria. L'articolo in commento reca - altresì - una clausola di salvaguardia (comma 3) finalizzata al monitoraggio della spesa anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).

      1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E annessa al medesimo testo unico possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
      2. Per l'anno 2008, la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.384 euro mensili, esenti da imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dei grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché dei pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E annessa al citato testo unico che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare. La misura dell'assegno in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E per l'anno 2008 è fissata nella misura del 50 per cento dell'importo stabilito al primo periodo del presente comma.
      3. La misura degli assegni di cui al comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2009, è soggetta all'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
      4. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, valutati in 21.595.000 euro per l'anno 2008, si provvede:

          a) quanto a 7.746.853 euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288;

          b) quanto a 13.849.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 11.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 2.849.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 1, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su