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PDL 1875-A

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1875-A



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale

Presentato il 6 novembre 2008

(Relatore: GHIGLIA)


NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 27 novembre 2008, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

        esaminato il disegno di legge n. 1875 e rilevato che:

            esso reca un contenuto omogeneo in quanto prevede interventi complessivamente unificati dalla finalità di rendere più efficace la gestione dei rifiuti nella regione Campania mediante: misure premiali per comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti (articolo 1), procedure semplificate di smaltimento dei rifiuti e di affidamento del relativo servizio di raccolta (articoli 2 e 4), la previsione della rimozione per amministratori locali inadempienti e l'irrogazione di sanzioni penali per i cittadini (articoli 3 e 6), lo stanziamento di ulteriori risorse per il personale militare impiegato in loco ed il potenziamento delle strutture della Protezione civile (articoli 5 e 8), apposite campagne di informazione e comunicazione (articolo 7), incentivi per la realizzazione degli inceneritori (articolo 9), nonché, infine, la risoluzione in via interpretativa di questioni legate all'individuazione dei creditori delle originarie società affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti (articolo 10); peraltro talune di queste disposizioni appaiono suscettibili di applicazione, in una prospettiva più generale, ogni qual volta venga dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

            in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento in esame, da un lato, configura una normativa derogatoria del diritto vigente (in particolare all'articolo 2, all'articolo 4, comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 8), dall'altro lato, all'articolo 6, qualifica condotte già punite dal codice ambientale - con sole sanzioni amministrative - come vere e proprie fattispecie penali applicabili nelle sole aree geografiche in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti; tale normativa penale integra dunque, per i territori interessati, una specifica disciplina, la cui applicazione ha carattere temporaneo in quanto correlata al perdurare della situazione emergenziale in atto ma che, comunque, appare suscettibile di nuova ed ulteriore applicazione nelle aree territoriali, nelle quali fosse dichiarato lo stato di emergenza nel medesimo settore dello smaltimento dei rifiuti, e per tutto il periodo di vigenza della suddetta dichiarazione dello stato emergenziale fissata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio (adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992) ovvero direttamente dalla legge (come nel caso di specie, in cui per la regione Campania l'articolo 19 del citato decreto legge n. 90 dispone direttamente che esso cessi il 31 dicembre 2009);

            nel configurarsi come un ulteriore intervento di carattere straordinario nel settore della gestione dei rifiuti in Campania, già oggetto, da ultimo, del decreto-legge n. 90 del 2008, in cui sono confluiti anche i contenuti del successivo decreto-legge n. 107 del 2008 (a sua volta contestualmente abrogato), il provvedimento reca modifiche, dirette ed indirette, alla suddetta disciplina di recente approvazione, circostanza che costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

            adotta, all'articolo 2, una formulazione generica nell'individuazione dei soggetti cui la disposizione si riferisce, e che sono indicati, al comma 1, con la locuzione «soggetti pubblici competenti» ed al comma 3, invece, con la diversa espressione autorità competenti;

            reca, all'articolo 10, una disposizione di interpretazione autentica della precedente normativa in tema di riconoscimento della qualifica di creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 90;

            proroga, all'articolo 9, fino al 31 dicembre 2009 un termine che era precedentemente fissato «inderogabilmente» al 31 dicembre 2008;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            dovrebbe valutarsi l'opportunità di unificare e coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con quelle già contenute nel precedente decreto-legge n. 90 del 2008 relative ai medesimi profili disciplinari, in particolare:

                a) inserendo l'articolo 1 nell'ambito dell'articolo 11 del citato decreto n. 90, entrambi afferenti alla medesima materia della raccolta differenziata dei rifiuti;

                b) coordinando la previsione dell'articolo 4, relativo all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni che si avvalgono del consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e Caserta, con i commi 8 e 9 dell'articolo 11 del precedente decreto n. 90, che trattano il medesimo argomento;

                c) unificando l'articolo 7 e l'articolo 13 del decreto n. 90, in quanto entrambi riguardano iniziative di comunicazione e campagne di informazione rivolte ai cittadini;

                d) introducendo le disposizioni in materia di potenziamento della struttura del dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 8, nell'ambito degli articoli del precedente provvedimento (15 e 16) relativi agli interventi di potenziamento della medesima struttura;

            all'articolo 1, comma 2 - ove si prevede che le «modalità attuative» delle misure premiali a vantaggio dei soggetti che collaborano nella raccolta di rifiuti differenziati, fissate al comma 1, siano determinate con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se sia congruo, in relazione alle limitate finalità di dare esecuzione al suddetto disposto normativo, ricorrere ad uno strumento che, per come configurato dalla citata legge n. 225, si connette all'attuazione degli interventi di emergenza «in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico», ovvero alla finalità di «evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose»;

            all'articolo 4, comma 1 - secondo cui i comuni della provincia di Caserta «avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare il suddetto richiamo normativo, atteso che esso rinvia ad un articolo che reca un lungo elenco (in numerosi capoversi) di testi normativi, che sarebbero così derogabili da parte dei comuni in base alla disposizione in commento;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2 - che consente ai «soggetti pubblici competenti» di agire, anche in deroga a procedure e normative vigenti, per la rimozione, il trasporto e lo stoccaggio di «rifiuti, anche pericolosi» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se tale disposizione operi con riferimento al perdurare dello stato di emergenza, atteso che tale elemento non risulta dal tenore letterale della disposizione (che si riferisce «allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania»);

            all'articolo 10 - che reca un'interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, al fine di sciogliere in senso positivo il dubbio interpretativo concernente la qualifica di creditore anche per le società appartenenti al medesimo gruppo societario delle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti e di cui queste ultime «si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra» - dovrebbe chiarirsi se l'interpretazione autentica operi solo con riguardo ai soggetti coinvolti nella realizzazione del suddetto termovalorizzatore, atteso che di tale limite non vi è invece traccia nella norma interpretata.

        


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1875 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale», come risultante dall'esame svolto in sede referente dalla VIII Commissione;

            considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dello smaltimento dei rifiuti si colloca nell'àmbito della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

            considerato inoltre che, nel caso in cui la disciplina nel settore dei rifiuti è legata ad una situazione di emergenza, la competenza relativa alla tutela dell'ambiente si connette, secondo la giurisprudenza costituzionale, «in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente della protezione civile»;

            considerato inoltre che, con riferimento a specifiche disposizioni, rilevano le materie «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento penale» e «norme generali sull'istruzione», che rispettivamente le lettere p), g), l) e n) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato altresì che, con riferimento a specifiche disposizioni, rilevano le materie «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            esaminato, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2, che affida al Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania la progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia, individuando a tal fine, previo parere degli enti locali, un sito idoneo in Campania, senza prevedere forme di collaborazione da parte della regione interessata;

            considerato in proposito che, secondo la giurisprudenza costituzionale, quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi;

            esaminato inoltre l'articolo 3, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            considerato che il comma 1-bis in questione prevede una nuova ipotesi di rimozione del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte, ulteriore rispetto a quelle disposte dal comma 1 dello stesso articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nei casi in cui tali soggetti non abbiano ottemperato agli obblighi previsti nello stesso comma 1-bis;

            rilevato che alla rimozione in questione può darsi corso, con decreto del Ministro dell'interno, anche su proposta motivata del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza, in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile;

            considerato che la disposizione in questione formula in termini generici i presupposti per l'emanazione del decreto di rimozione del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte, che non abbiano osservato gli obblighi contenuti nello stesso articolo 3, senza prevedere che queste condotte debbano essere «gravi e reiterate», analogamente a quanto prevede in via generale il comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, comma 4, forme di collaborazione con la regione interessata;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 1, capoverso «1-bis», che si possa dare luogo alla rimozione del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte qualora la mancata osservanza degli obblighi posti a carico dei comuni e delle province si configuri come «grave e reiterata».


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

        esaminato il disegno di legge in oggetto,

        rilevato che:

            il decreto-legge n. 172 del 6 novembre 2008 si prefigge lo scopo di garantire la definizione di misure specifiche per la soluzione dell'emergenza in atto in Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti anche mediante una più incisiva disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti;

            l'articolo 6 introduce, pertanto, una disciplina eccezionale volta ad inasprire il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. codice ambientale), qualora queste siano poste in essere nei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

            le disposizioni penali introdotte dal predetto articolo 6, suscettibili di applicazione diretta su tutto il territorio nazionale ogni qualvolta sia dichiarata l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, rientrano nella categoria delle norme eccezionali di cui agli articoli 2, comma quarto, del codice penale, nonché 14 delle preleggi al codice civile;

            la circostanza che le norme di cui all'articolo 6 introducano una disciplina applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del luogo ove è stato commesso il delitto, trova la propria giustificazione, sotto il profilo della ragionevolezza, nella gravità della crisi del settore dei rifiuti in quei territori in relazione alle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            in relazione alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire le fattispecie ivi individuate in modo da renderle sistematicamente coerenti con le vigenti disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento alle pene previste.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale,

            premesso che l'impiego delle Forze armate nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, come modificato dall'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento, è previsto a supporto delle attività delle Forze di polizia ed assume comunque carattere temporaneo ed eccezionale;

            valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che attribuisce al personale militare della struttura commissariale un compenso a titolo di remunerazione del maggiore impegno lavorativo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare i compiti affidati alle Forze armate ai sensi dell'articolo 5, comma 3.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1875 di conversione in legge del decreto-legge n. 172/2008, recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

            le risorse del Fondo l'emergenza rifiuti Campania di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2008 sono iscritte nella contabilità speciale n. 5146, che reca disponibilità complessive pari a 5,8 milioni di euro;

            le suddette risorse possono essere utilizzate anche per la copertura di oneri di parte corrente;

            alle campagne informative di cui all'articolo 7 potrà farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        nel presupposto che il presente provvedimento e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 9, comma 1, trovino attuazione nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, in modo da evitare contenziosi in sede europea suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania», con le seguenti: «Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

            all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17», con le seguenti: «a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17»;

            all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente», con le seguenti: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente»;

            all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: «per la protezione ambientale Campania,» inserire le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,»;

            all'articolo 2, comma 4, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

            all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: «senza ulteriori oneri», con le seguenti: «, con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri»;

            all'articolo 5, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

        «1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

            all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: «senza oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

            all'articolo 7-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole da: «con oneri a carico del fondo» sino alla fine del comma;

        conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

            all'articolo 8, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

                a) al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad acquistare,» aggiungere le seguenti: «entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,»;

                b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinente del Ministero dell'interno»;

            all'articolo 9-ter, apportare le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, dopo le parole: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,»;

                b) al comma 2, dopo la parola: «disponibili» aggiungere le seguenti: «a legislazione vigente»;

                c) sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti da parte della VIII Commissione,

            segnalato che l'articolo 7 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di una serie di iniziative di carattere divulgativo volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti,

            rilevato altresì che l'articolo 7-bis prevede che al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo di rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento, nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo, dell'educazione ambientale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (n. 1875 Governo);

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni:

            a) che il Governo prima della definizione del decreto triennale di cui al comma 1-bis dell'articolo 9 debba fornire al Parlamento una relazione sul quadro della situazione relativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

            b) che la percentuale del 51 per cento di cui al comma 1-bis dell'articolo 9 sia riferita solo ai rifiuti biodegradabili.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1875, di conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 2008, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale», come risultante a seguito degli emendamenti approvati;

            considerato che l'articolo 2, che reca norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati (attribuendo ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento), prevede una autorizzazione a derogare alle procedure vigenti anche con riferimento alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati;

            rilevato che l'articolo 4, che detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto-legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio, dispone - tra l'altro - che i bandi che dovranno disciplinare apposite procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani debbano contenere misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico agli affidatari del servizio, nonché criteri di preferenza per il relativo assorbimento;

            osservato che l'articolo 5 autorizza la corresponsione, al personale militare operante presso la struttura commissariale creata per la soluzione dell'emergenza nel settore dei rifiuti, di uno speciale compenso a fronte dell'elevato numero di ore di straordinario effettuate in aggiunta alla speciale indennità operativa prevista dall'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza nella regione Campania;

            raccomandato, in proposito, alla Commissione di merito di definire nel modo più adeguato possibile i compiti e le mansioni richieste al personale militare nell'ambito dell'attuale fase emergenziale destinata a fronteggiare la crisi nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania;

            preso atto che l'articolo 8 promuove il potenziamento delle strutture per il contrasto del fenomeno degli incendi, connesso con l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, attraverso l'assegnazione, in posizione di comando al Dipartimento della protezione civile, di un numero non inferiore alle 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009;

            considerato che la richiesta di potenziamento di cui al citato articolo 8 è motivata dalla peculiarità dell'emergenza, che richiede unicamente personale qualificato ed in possesso di specifiche cognizioni tecniche;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            visti i numerosi richiami a deroghe alla normativa vigente contenuti nell'articolo 2, occorre introdurre una clausola di salva guardia in ordine al rispetto dei princìpi fondamentali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in analogia a quanto previsto all'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, inserendo altresì un'indicazione temporale volta a chiarire la circoscritta durata delle deroghe autorizzate;

        e con la seguente osservazione:

            in relazione all'articolo 8, comma 1, anche al fine di meglio precisare le modalità di assegnazione del personale operativo in esso richiamato, valuti la Commissione di merito l'effettiva congruità del numero di 35 unità da assegnare in posizione di comando per il potenziamento delle strutture per il contrasto del fenomeno degli incendi, verificando la possibilità di motivare adeguatamente tali assegnazioni e di procedere ad un abbassamento di tale limite, considerato anche che le stesse assegnazioni in posizione di comando vanno rinnovate - ai sensi del comma 2 del citato articolo 8 - ogni novanta giorni.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1875, recante «Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale», quale risultante dagli emendamenti approvati;

            premesso che il decreto-legge in esame è volto a garantire la definizione di misure specifiche per la soluzione dell'emergenza nella regione Campania, mediante l'individuazione, tra l'altro, di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevedendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti;

            considerato che il Governo è intervenuto già in modo sostanziale con il decreto-legge n. 90 del 2008 per mettere in atto azioni preventive e di monitoraggio e con quest'ultimo provvedimento sta dando prova di non abbassare la guardia soprattutto per fronteggiare il problema dello smaltimento dei rifiuti, rifiuti che potrebbero avere ricadute nocive non solo sull'ambiente ma anche sulla salute dei cittadini. Si tratta di interventi indispensabili sia sul piano dell'igiene e della salute pubblica che su quello sociale, soprattutto in considerazione del fatto che nella regione Campania si sono più volte verificati casi di abbandono di rifiuti in siti non autorizzati, con il rischio di contaminazione del suolo e delle falde idriche superficiali, e successivamente parte di questi cumuli di rifiuti sono stati bruciati causando l'emissione di sostanze nocive;

            considerato che con questo decreto si vuol ripristinare lo stato di legalità nello smaltimento dei rifiuti, ma soprattutto si vuol tutelare l'ambiente e principalmente la salute dei cittadini campani;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale», come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici);

            considerato che l'articolo 2 del decreto-legge, come modificato dalla Commissione di merito, prevede la facoltà di derogare, in relazione allo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania e limitatamente alla durata dello stesso, alle procedure per la rimozione e il trasporto dei rifiuti, la cui disciplina ricade a livello comunitario nell'ambito delle previsioni di cui alla direttiva quadro 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, e alla direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi;

            considerato che l'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE, al paragrafo 1, fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, al paragrafo 2, di adottare le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;

            considerato che l'articolo 7 della direttiva 91/689/CEE prescrive che, nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla stessa direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente;

            considerato che, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, l'articolo 4, del decreto-legge consente, esclusivamente per la durata dello stato di emergenza, ai comuni della provincia di Caserta che aderiscono al Consorzio unico di bacino di indire procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, anche avvalendosi delle deroghe al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 previste dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

            ritenuto pertanto che le deroghe di cui al citato articolo 4 sono circoscritte ad alcune disposizioni del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, il quale, nell'individuare le norme che possono essere derogate per fronteggiare l'emergenza rifiuti, impone comunque il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario;

            segnalato che l'articolo 9 reca, tra l'altro, una disciplina transitoria degli incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili (cosiddetti incentivi CIP6) in relazione alla situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

            tenuto conto che il nuovo articolo 9-bis, nel dettare misure urgenti di tutela ambientale, prevede che gli accordi e contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, anche in deroga alle specifiche disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati di cui alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, purché nel rispetto delle norme comunitarie;

            valutata positivamente la previsione di cui all'articolo 9-ter, relativa alla predisposizione di un piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, anche in relazione agli obiettivi fissati dalla direttiva 2006/12/CE;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            in relazione all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di effettuare un ulteriore approfondimento in ordine alla piena compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni relative alla concessione di incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

            considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, nonché ai settori «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi delle lettere g) ed l) del medesimo secondo comma dell'articolo 117; evidenziato che le materie «protezione civile» e «governo del territorio» risultano assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.


    

TESTO
del disegno di legge

    
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TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

      1. Il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE


        All'articolo 1:

            al comma 1, le parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania», sono sostitute dalle seguenti: «Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

            al comma 2, le parole: «a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17», sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17».

        All'articolo 2:

            al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,» dopo le parole: «soggetti pubblici competenti» sono inserite le seguenti: «, informando le competenti strutture sanitarie» e le parole: «con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente»;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Il Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi»;

            al comma 4, capoverso 1-bis, dopo la parola: «dispone» sono inserite le seguenti: «, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania», dopo la parola: «individua» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali competenti», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 3:

            al comma 1, capoverso 1-bis, la parola: «segnalazione» è sostituita dalle seguenti: «proposta motivata».

        All'articolo 4:

            al comma 1, dopo le parole: «i comuni della provincia di Caserta» sono inserite le seguenti: «, anche in forma associata,» e le parole: «ai sensi dell'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18».

            al comma 3, le parole: «senza ulteriori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri».

        All'articolo 5:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

            il comma 2 è soppresso.

        All'articolo 6:

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo».

        All'articolo 7:

            al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata»;

            al comma 4, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

            dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti».

        Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. - (Formazione scolastica). - 1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento, nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo, dell'educazione ambientale.
        2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 8:

            al comma 2, le parole da: «con oneri a carico del fondo» fino alla fine del comma sono soppresse;

            dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123»;

            al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad acquistare,» sono aggiunte le seguenti: «entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinente del Ministero dell'interno».

        All'articolo 9:

            dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:

            a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

            b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani».

        Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

        Art. 9-bis. - (Altre misure urgenti di tutela ambientale). -         1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti ed evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:

            a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

            b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.

        Art. 9-ter. - (Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
        2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente ai fini della realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali.
        3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        Art. 9-quater. - (Misure urgenti in materia di rifiuti). - 1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

        "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento della compatibilità delle reti e dei sistemi di depurazione con le suddette apparecchiature da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone ritenute idonee. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio".

        2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
        3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

        "19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato"».

DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2008, N. 172


Decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
        Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;  
        Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell'aumento della capacità di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il definitivo superamento dell'emergenza con una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti;  
        Tenuto conto che l'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non autorizzate e le violazioni delle norme in materia ambientale sono suscettibili di comportare gravi danni alla salute delle popolazioni dei territori nei quali - come attualmente accade per la regione Campania - è stato dichiarato lo stato di emergenza previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in tali territori è necessario garantire una maggiore incisività della disciplina sanzionatoria in materia di diritto ambientale;  
        Ravvisata inoltre l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle attività di competenza, anche mediante interventi sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti;  
        Considerata altresì la necessità e l'urgenza di attivare procedure accelerate per la rimozione dei cumuli di rifiuti e misure di incentivazione per il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o abbandonati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani della regione Campania;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;  
emana
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio).
Articolo 1.
(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio).

        1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

        1. Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
        2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.         2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
        3. Con una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.         3. Identico.
Articolo 2.
(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti).
Articolo 2.
(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti).
        1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania, i soggetti pubblici competenti, con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei princìpi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.         1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania, i soggetti pubblici competenti, informando le competenti strutture sanitarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei princìpi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
        2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.         2. Identico.
          2-bis. Il Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi.
        3. Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.         3. Identico.
        4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, è inserito il seguente:         4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        «1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua un sito idoneo nel territorio della regione Campania».         «1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Articolo 3.
(Commissariamento di enti locali).
Articolo 3.
(Commissariamento di enti locali).

        1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        1. Identico:
        «1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, anche su segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte».         «1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, anche su proposta motivata del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte».
Articolo 4.
(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta).
Articolo 4.
(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella provincia di Caserta).
        1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione         1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione
Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purché si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo. Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta, anche in forma associata, che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purché si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.
        2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.         2. Identico.
        3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.         3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti, con oneri a carico delle autorità inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 5.
(Lavoro straordinario del personale militare).
Articolo 5.
(Lavoro straordinario del personale militare).
        1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è previsto, in aggiunta al compenso di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92, un ulteriore importo che corrisponde ad una autorizzazione di spesa complessiva massima         1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso è da considerarsi remunerativo
di 660.000 euro. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
        2. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 660.000 euro, sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.         Soppresso.
        3. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonché per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».         3. Identico.
Articolo 6.
(Disciplina sanzionatoria).
Articolo 6.
(Disciplina sanzionatoria).

        1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

        1. Identico.

            a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;

 

            b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;

 

            c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;

 

            d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza

 
dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:  

                1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

 

                2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

 

            e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

 

            f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

 

            g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;

 

            h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

 
 

        1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.

Articolo 7.
(Campagna informativa).

Articolo 7.
(Campagna informativa).

        1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si può far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.

        1. Identico.

        2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico può garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti.         2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico può garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata.
        3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attività si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.         3. Identico.
        4. Il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato ad adeguare alle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di fiction, con particolare riguardo a quelli realizzati presso la struttura di produzione RAI di Napoli.         4. Il Ministro dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato ad adeguare alle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di fiction, con particolare riguardo a quelli realizzati presso la struttura di produzione RAI di Napoli.
          4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.
 
Articolo 7-bis.
(Formazione scolastica).
 

        1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonché alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento, nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo, dell'educazione ambientale.

          2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8.
(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi).

Articolo 8.
(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi).

        1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

        1. Identico.

        2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.         2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rinnovato ogni novanta giorni.
          2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
        3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla contabilità speciale del competente capo missione, che a         3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato ad acquistare, entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento
tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla pertinente Missione e Programma del Ministero dell'interno. della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità iscritte sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinente del Ministero dell'interno.
        4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle località individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.         4. Identico.
        5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: »antincendio« sono inserite le seguenti: «, di protezione civile ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».         5. Identico.
        6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.         6. Identico.

Articolo 9.
(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori).

Articolo 9.
(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori).

        1. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;

 

            b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;

 

            c) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

 
n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri».  
          1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della definizione delle modalità di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
 

            a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

 

            b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani».

 

Articolo 9-bis.
(Altre misure urgenti di tutela ambientale).
 

        1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti ed evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:

 

            a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

  n. 152, e successive modificazioni, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 

            b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti, stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purché nel rispetto delle norme comunitarie.

 

Articolo 9-ter.
(Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani).
 

        1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.

          2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente ai fini della realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali.
          3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
Articolo 9-quater.
(Misure urgenti in materia di rifiuti).
 

        1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

 

        «3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento della compatibilità delle reti e dei sistemi di depurazione con i suddetti apparecchi da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone ritenute idonee. L'installazione degli apparecchi è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio».

 

        2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

          3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:
 

      «19. All'articolo 182, il comma 8 è abrogato».

Articolo 10.
(Norma di interpretazione autentica).

Articolo 10.
(Norma di interpretazione autentica).

        1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

      Identico.

Articolo 11.
(Entrata in vigore).
 
        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
        Dato a Roma, addì 6 novembre 2008.  
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Scajola, Ministro dello sviluppo economico.
Alfano, Ministro della giustizia.
Maroni, Ministro dell'interno.
La Russa, Ministro della difesa.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.


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