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PDL 1961

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1961



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1175)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 novembre 2008


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 NOVEMBRE 2008, N.  171

        L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        «Art. 1. (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

        "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti";

            b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

        "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006";

            c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;

                2) il terzo periodo è soppresso».

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - (Fondo di solidarietà). - 1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 65 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.
        Art. 1-ter. - (Proroga di agevolazioni previdenziali). - 1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 10 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 25 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 25 milioni di euro».

        Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

        «Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione). - 1. Le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
        2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi alla sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

        All'articolo 3:

            al comma 1, le parole: «attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della» e le parole: «medesimo articolo» dalle seguenti: «medesimo comma 6»;

            dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, è prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo onere, valutato in 200.000 euro per l'anno 2009 e in 50.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 200.000 euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 50.000 euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale»;

            al comma 4, le parole da: «all'articolo 1, comma 1056» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "è prorogato di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di otto anni"»;

            dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Dal 1o gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31»;

            dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        «5-bis. Al fine di ottenere il più rapido avvio delle attività produttive dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica anche alle società parzialmente partecipate dagli stessi, per le quali i termini indicati nella normativa richiamata decorrono dalle date di presentazione delle domande.
        5-ter. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per la medesima finalità, per l'anno 2009, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

        Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 4-bis. - (Differimento di termine). - 1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2010.
        Art. 4-ter. - (Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura). - 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.
        Art. 4-quater. - (Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri";

            b) all'articolo 212, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione".

        Art. 4-quinquies. - (Semplificazione del settore pesca). - 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione".
        Art. 4-sexies. - (Esenzione da obbligo di certificazione). - 1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930.
        Art. 4-septies. - (Modifica dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, in materia di convenzioni con le pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i consorzi di bonifica,".
        Art. 4-octies. - (Contrasto agli incendi boschivi). - 1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        Art. 4-novies. - (Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS). - 1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

            "c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati".

        Art. 4-decies. - (Oli minerali impiegati nei lavori agricoli). - 1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.
        Art. 4-undecies. - (Interventi nel settore della produzione agricola). - 1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede, per l'anno 2008, per 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, e 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
        Art. 4-duodecies. - (Consiglio di amministrazione dell'AGEA, di Agecontrol Spa e di società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Esso è composto dal presidente e da quattro membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".
        2. Ai fini della realizzazione di economie di spesa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ridotto a cinque unità.
        3. Ai fini della realizzazione di economie di spesa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol Spa è ridotto a cinque unità.

        Art. 4-terdecies. - (Disposizioni sanzionatorie per la produzione e il commercio dei mangimi). - 1. L'articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

        "Art. 20. - 1. Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita, ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge, in impianti non debitamente autorizzati, è punito con l'ammenda da euro 10.000 a euro 60.000 e con l'interruzione dell'attività fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni".

        2. L'articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

        "Art. 21. - 1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.
        2. Con la stessa sanzione è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma dell'articolo 15, primo comma, lettera c), salvo che il fatto costituisca più grave reato".

        3. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

        "Art. 22. - 1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate o prodotti disciplinati dalla presente legge, per i quali sono state utilizzate sostanze di cui è vietato l'impiego o prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 66.000.
        4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste.
        5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo".

        4. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

        "Art. 23. - 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.
        2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per un periodo di cinque anni"».



Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2008.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonché di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;  

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero).

Articolo 1.
(Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero).

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento

            a) identico:

        «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009,

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»; un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti»;

            b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.»;

            b) identico:

        «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006»;

            c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

            c) identico:

            1) al primo comma le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;

            1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;

            2) il terzo periodo è soppresso.

            2) identico.

 

Articolo 1-bis.
(Fondo di solidarietà).
 

        1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 65 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

 

Articolo 1-ter.
(Proroga di agevolazioni previdenziali).
 

        1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani

  particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 10 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 25 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 25 milioni di euro.

Articolo 2.
(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato).

Articolo 2.
(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato).

        1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

        Identico.

 

Articolo 2-bis.
(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione).
 

        1. Le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
        2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi alla sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di enti irrigui).

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di enti irrigui).

        1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo articolo.

        1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attribuito all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo comma 6.

        2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.         2. Identico.
        3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.         3. Identico.
          3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, è prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo onere, valutato in 200.000 euro per l'anno 2009 e in 50.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 200.000 euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 50.000 euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
        4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».         4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le
  parole: «è prorogato di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di otto anni».
          4-bis. Dal 1o gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
        5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.         5. Identico.
          5-bis. Al fine di ottenere il più rapido avvio delle attività produttive dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica anche alle società parzialmente partecipate dagli stessi, per le quali i termini indicati nella normativa richiamata decorrono dalle date di presentazione delle domande.
          5-ter. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per la medesima finalità, per l'anno 2009, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Articolo 4.
(Programma SFOP).

Articolo 4.
(Programma SFOP).

        1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

        Identico.

 

Articolo 4-bis.
(Differimento di termine).
 

        1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2010.

 

Articolo 4-ter.
(Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura).
          1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.
 

Articolo 4-quater.
(Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole).
 

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all'articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

        «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri»;

 

            b) all'articolo 212, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».

 

Articolo 4-quinquies.
(Semplificazione del settore pesca).
 

        1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione».

 

Articolo 4-sexies.
(Esenzione da obbligo di certificazione).
 

        1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930.

 

Articolo 4-septies.
(Modifica dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, in materia di convenzioni con le pubbliche amministrazioni).
 

        1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi di bonifica,».

 

Articolo 4-octies.
(Contrasto agli incendi boschivi).
 

        1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Articolo 4-novies.
(Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS).
 

        1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

 

            «c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».

 

Articolo 4-decies.
(Oli minerali impiegati nei lavori agricoli).
 

        1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

Articolo 4-undecies.
(Interventi nel settore della produzione agricola).
 

        1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede, per l'anno 2008, per 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, e 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

 

Articolo 4-duodecies.
(Consiglio di amministrazione dell'AGEA, di Agecontrol Spa e di società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).
 

        1. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Esso è composto dal presidente e da quattro membri, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

          2. Ai fini della realizzazione di economie di spesa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ridotto a cinque unità.
          3. Ai fini della realizzazione di economie di spesa, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol Spa è ridotto a cinque unità.
 

Articolo 4-terdecies.
(Disposizioni sanzionatorie per la produzione e il commercio dei mangimi).
 

        1. L'articolo 20 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 20. - 1. Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita, ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge, in impianti non debitamente autorizzati, è punito con l'ammenda da euro 10.000 a euro 60.000 e con l'interruzione dell'attività fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni».

 

        2. L'articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 21. - 1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.

          2. Con la stessa sanzione è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma dell'articolo 15, primo comma, lettera c), salvo che il fatto costituisca più grave reato».
 

        3. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 22. - 1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

          2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.
          3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze
  vietate o prodotti disciplinati dalla presente legge, per i quali sono state utilizzate sostanze di cui è vietato l'impiego o prodotti con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 66.000.
          4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste.
          5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo».
 

        4. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 23. - 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.

          2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per un periodo di cinque anni».

Articolo 5.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 3 novembre 2008.

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Scajola, Ministro dello sviluppo economico.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 


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