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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1108 |
1) impongono la ricomposizione dei profili professionali articolati su aree diverse, attualmente piuttosto accentuata nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, in quanto interessa figure professionali centrali quali il cancelliere, l'ufficiale giudiziario, l'esperto informatico, l'ausiliario, l'esperto linguistico;
2) autorizzano la conclusione delle procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione previgente già programmate, concordate o attivate; procedure, nel caso concreto, collegate ad un abnorme contenzioso.
In tale quadro, si propone, in primo luogo, l'attuazione da parte del Ministero della giustizia, con risorse anche proprie e reperite nella legge, di una politica di nuove assunzioni dall'esterno, nel profilo professionale qualificante iniziale dell'area terza, mediante procedure concorsuali pubbliche, in conformità a quanto previsto nella programmazione di fabbisogno per il triennio, sino a 2.800 unità, oltre alla contestuale immissione in ruolo degli ulteriori 1.600 lavoratori circa, mediante la stabilizzazione dei lavoratori precari, secondo quanto previsto nelle citate leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007 [articolo 5, comma 3, lettera a)].
Contestualmente, si propone l'attivazione delle procedure di progressione professionale tra le aree al fine di realizzare la descritta ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa, come prescritto dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e con le procedure da esso previste, nei limiti di spesa indicati, e da dettagliare in sede di contrattazione collettiva integrativa [articolo 5, comma 3, lettere b) e c)].
Da ultimo (comma 4), è proposta una norma transitoria che consente di portare a compimento le procedure di progressione professionale all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente non concluse; per realizzare tale passaggio sarà necessario concordare in sede di contrattazione integrativa modalità, appunto, di conclusione o di sostituzione delle stesse, come programmato e concordato in una serie di accordi sottoscritti nella vigenza del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro con le organizzazioni sindacali.
L'articolo 7 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi diretti:
a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla al processo telematico;
b) al riordino della disciplina concernente le modalità di conferimento della procura alle liti per adeguare le disposizioni vigenti alle nuove regole che disciplinano il processo telematico;
c) al riassetto della disciplina vigente sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;
d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene e sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
I princìpi e criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega, in materia di riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni telematiche prevedono che ciascun avvocato e ciascun ausiliario del giudice dovranno avere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata; che le comunicazioni dovranno essere effettuate dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica, forma utilizzabile anche per le comunicazioni alle parti costituite personalmente e ai testimoni che abbiano espressamente dichiarato l'indirizzo elettronico di posta certificata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; che sia eletta quale forma primaria di notificazione quella in forma telematica; che il Ministro della giustizia possa fissare per l'utilizzazione in forma obbligatoria delle notifiche telematiche il termine ultimo del 30 giugno 2010 (salva la possibilità di anticipare tale data nei circondari o nei distretti che abbiano le necessarie strutture).
Per l'esercizio della delega in materia di semplificazione della normativa sul conferimento della procura alle liti al fine di adeguare le regole esistenti al processo telematico, sono dettati i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice; b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto; c) deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.
I princìpi e criteri direttivi di delega quanto al riordino della normativa sull'attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifiche sono orientati all'accelerazione delle attività di notificazione, anche con l'uso di strumenti telematici, all'estensione della pubblicità dei beni pignorati, autorizzandone la ripresa fotografica e la pubblicazione su siti internet; all'estensione all'ufficiale giudiziario della possibilità di svolgere attività di apposizione di sigilli e di esecuzione di inventari.
Per le attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione, i princìpi e criteri direttivi di delega sono orientati all'affiancamento dell'attività degli ufficiali giudiziari, con specifica professionalità, a quella dei concessionari.
L'articolo 8 delega il Governo ad adottare norme dirette al riordino della normativa in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziari nel settore della giustizia civile, prevedendo, quanto ai princìpi e criteri direttivi della delega, che sia l'ufficio giudiziario, con il controllo dell'Agenzia delle entrate, a individuare, al momento della pubblicazione del provvedimento, gli elementi per la determinazione dell'imposta, e che siano adottati criteri omogenei tra la tariffa dell'imposta e la classificazione dei provvedimenti giudiziari in modo da ottimizzare l'attività di cooperazione informatica tra l'amministrazione giudiziaria e l'Agenzia delle entrate, prevedendo che comunque tali modifiche non producano diminuzione di gettito.
Con l'articolo 9 sono dettate disposizioni relative all'esercizio della delega indicata negli articoli precedenti: in particolare è previsto che gli schemi dei decreti legislativi siano emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. È previsto inoltre che, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio delle deleghe citate, il Governo possa adottare decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative.
Nell'articolo 10 sono dettate disposizioni in materia di diritti di copia. Al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici, è previsto l'aumento (nella misura del 50 per cento) dei diritti per le copie rilasciate su supporto cartaceo, mentre rimane invariata la misura, oggi fissata
per le copie cartacee, per i diritti di copie rilasciate in formato informatico, che saranno computati in ragione delle pagine memorizzate.
Per perseguire la finalità di ottimizzazione e di modernizzazione del servizio della giustizia consentendo agli utenti di eseguire con forme semplificate il pagamento dei contributi dovuti, è previsto, nell'articolo 11, che gli uffici giudiziari utilizzino, nel processo civile e nel processo penale, sistemi telematici di pagamento anche mediante l'impiego di moneta elettronica. Ciò consentirà di avere il completo e tempestivo monitoraggio degli importi versati, con possibilità di registrare, attraverso apposito sistema informatico, le causali dei singoli pagamenti, alleggerendo in tal modo anche il lavoro di verifica delle cancellerie. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipulerà apposite convenzioni, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari. È esplicitamente statuito che l'introduzione di questi nuovi sistemi di pagamento non dovrà comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo 12 detta norme sui depositi giudiziari e sulle somme confiscate. Il comma 1 prevede che le somme giacenti presso le banche o la Società Poste italiane Spa, di cui sia stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo (o di archiviazione), non riscosse o reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia. La disposizione è analoga a quella già prevista, in ambito di disciplina delle procedure concorsuali, dalla nuova formulazione dell'articolo 117 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5). Una previsione identica è dettata per le somme depositate presso le banche o la Società Poste italiane Spa nell'ambito di procedure esecutive individuali che, entro cinque anni dal giorno in cui sia divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione (oppure, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisca la controversia) non siano state richieste o reclamate dagli aventi diritto. Il comma 3 estende l'analoga previsione, contenuta nel citato articolo 117 della legge fallimentare, all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, armonizzando la disciplina con le più recenti modifiche della legge fallimentare. È previsto che le modalità per l'esecuzione delle comunicazioni e dei versamenti siano indicate con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi ricavati saranno assegnati per la quota del 20 per cento al Fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero delle somme, e per la quota del 4 per cento a un fondo, di nuova costituzione, destinato a incentivare la permanenza dei magistrati nelle sedi disagiate e in quelle non richieste.
L'articolo 13 detta disposizioni transitorie in materia di riscossione delle somme, depositate presso gli uffici bancari o postali, per cui si verifichino le condizioni indicate nell'articolo 12. Dalla data di entrata in vigore della legge fino all'adozione del regolamento ministeriale, che disciplinerà le modalità di riscossione di tali importi per il futuro, è previsto che gli uffici giudiziari verifichino l'esistenza di depositi per i quali ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 12, richiedendo alla banca o alla Società Poste italiane Spa il versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
L'articolo 14 reca la copertura finanziaria.
1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.
2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e con il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.
3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio per il processo sono istituite unità operative assegnate alle sezioni, ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili e dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento delle funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione, nonché di collaborare all'espletamento degli incombenti strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.
1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività
dell'ufficio per il processo sono stabiliti, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.
2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal dirigente titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.
1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche possono essere ammessi, dopo aver svolto il primo anno di pratica forense, di tirocinio e di dottorato, in forza di apposite convenzioni stipulate dal dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari e i presidenti di sezione, con il consiglio dell'Ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, del lavoro, delle corti di appello e dei tribunali.
2. Gli ammessi all'attività di collaborazione sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione tranne
che questi abbia espresso, con atto motivato, la propria indisponibilità.
3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario e la vigilanza e la disciplina del consiglio dell'Ordine degli avvocati, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono autorizzati a trattare i dati giudiziari previsti dagli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante il periodo di collaborazione e sono tenuti a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui sia disposto lo svolgimento a porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.
5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi davanti al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.
7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.
1. Il Ministro della giustizia adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari.
2. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.
3. Per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello nonché per l'assistenza e la manutenzione dei sistemi è autorizzata la spesa di euro 2.242.500 per l'anno 2008 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2009.
1. In coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, e ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono rideterminate secondo la tabella A allegata alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale. È
istituito il ruolo tecnico del personale dell'Amministrazione giudiziaria, con profili professionali definiti in sede di contrattazione collettiva. Le successive rideterminazioni sono effettuate si sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Eventuali posizioni soprannumerarie sono temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e sono riassorbite a seguito delle cessazioni nonché delle progressioni professionali di cui alla presente legge.
3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio per il processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2008-2010:
a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'Amministrazione giudiziaria, di cui fino a un massimo di 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2009 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2010, e le restanti unità negli anni 2009 e 2010 nei limiti previsti dai commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in sede di prima attuazione e in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio 2008-2010 procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizioni economiche B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2009;
c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine e nei termini di cui alla lettera b) del presente comma, ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2009.
4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento vigente dalla data di entrata in vigore dalla presente legge consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.
1. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, sono obbligatorie a decorrere dal 30 giugno 2011.
2. Il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, dispone con decreto l'anticipazione del termine, anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'Ordine degli avvocati dei circondari interessati.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, uno o più decreti legislativi diretti:
a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla disciplina sul processo telematico;
b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle alla disciplina sul processo telematico;
c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;
d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;
b) previsione che le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico individuato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;
d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2010, l'inizio dell'utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;
b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;
c) deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;
b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte dell'ufficio notifiche per i cinque anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;
c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;
d) estensione della pubblicità sui siti previsti dall'articolo 173-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;
e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;
f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e di forfetizzazione e previsione di pagamento per mezzo di strumenti telematici.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;
b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;
b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera a), se non corretti entro un termine breve, stabilito dal Ministero della giustizia, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;
c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;
d) stabilire che l'avviso di liquidazione è notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;
e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;
f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di cassazione e assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;
g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione tra la classificazione dei procedimenti giudiziari approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;
h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
2. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli 7 e 8, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.
1. Per il rilascio di copie su supporto cartaceo, la misura dei diritti di copia determinati in base alle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aumentata del 50 per cento.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il rilascio di copie in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i diritti di copia sono determinati nella misura fissata per le copie cartacee alla data di entrata in vigore della presente leggge ai sensi del medesimo testo unico, in ragione del numero delle pagine memorizzate.
1. Oltre a quanto previsto agli articoli 191(L) e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione e di esecuzione.
2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.
3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla Tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'Amministrazione giudiziaria i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli di entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.
4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Le somme depositate presso le banche e la Società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della Società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
2. Le somme depositate presso le banche e la Società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della
sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della Società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole da: «degli articoli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».
4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate:
a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscono la prova dell'avvenuta ricezione;
b) le modalità con cui le banche e la Società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.
5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al Fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'Amministrazione giudiziaria e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente
ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di adozione del regolamento di cui al medesimo articolo 12, comma 4, richiedendo alla banca o alla Società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, che le somme depositate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
1. All'articolo 10 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.
2. All'articolo 13 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore fino a euro 1.100;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 207 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 415 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 610 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 976 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.354 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 244. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 140»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo dovuto è pari a euro 600».
3. L'articolo 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
«Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico, e successive modificazioni».
4. Ai maggiori oneri recati dall'articolo 4, comma 1, pari ad euro 2.242.500 per l'anno 2008 e ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2009, nonché a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c), valutati complessivamente in euro 59.988.472 per l'anno 2009 e in euro 110.027.384 a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto ad euro 2.242.500 per l'anno 2008, e ad euro 60.288.472 per l'anno 2009 e ad euro 110.327.384 a decorrere dall'anno 2010, mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al periodo precedente sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.
Tabella A
(Articolo 5, comma 1)
Nuovo sistema di classificazione | |||
Fasce retributive Profili professionali | |||
Dirigenti | |||
Dirigente 1a fascia centrale | 11 | 0 | |
Dirigente 1a fascia decentrato | 20 | 0 | |
Dirigente 2a fascia | 405 | 3 | |
Totale dirigenti ... | 439 | 436 | 3 |
TERZA AREA | |||
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa | |||
Totale ... | 2.247 | 2.221 | 26 |
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa | |||
Totale ... | 8.887 | 8.784 | 103 |
Nuovo sistema di classificazione | |||
Fasce retributive Profili professionali | |||
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa | |||
Totale ... | 12.322 | 11.848 | 474 |
SECONDA AREA | |||
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa | |||
Totale ... | 12.084 | 12.005 | 79 |
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa | |||
Totale ... | 7.719 | 7.719 |
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa | |||
Totale ... | 1.540 | 1.540 | |
PRIMA AREA | |||
Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa | |||
Totale ... | 3.650 | 3.650 | |
ORGANICO DIRIGENTI | 439 | 436 | 3 |
ORGANICO AREE FUNZIONALI | 48.449 | 47.767 | 682 |
ORGANICO TOTALE ... | 48.888 | 48.203 | 685 |
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