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PDL 1835

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1835



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MALGIERI, FORMICHELLA

Istituzione del Parco paleontologico di Pietraroja, nella provincia di Benevento, e del Museo paleontologico della Valle Telesina

Presentata il 28 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo fondamentale sotteso alla presente proposta di legge costituisce una delle proiezioni possibili di un complessivo orientamento volto a conferire la dovuta rilevanza alla tutela ed alla valorizzazione dei beni di interesse geologico, archeologico e paleontologico, di un patrimonio, cioè, rispetto al quale il nostro Paese può vantare una disponibilità, sotto il profilo della ricchezza e dell'estremo interesse, ben più qualificata e consistente di altre realtà che, ove si accedesse ad un improponibile confronto, risulterebbero avere un rilievo puramente marginale.
      In particolare, la proposta di legge in oggetto reca disposizioni per l'istituzione del Parco paleontologico di Pietraroja e del Museo paleontologico della Valle Telesina. Si tratta di un duplice obiettivo che si ritiene debba essere perseguito nell'ambito di una iniziativa legislativa unitaria e complessiva, in ragione della organicità del progetto di valorizzazione che si auspica possa concretizzarsi con l'approvazione della proposta di legge.
      Com'è noto, nel sito paleontologico della cittadina sannita di Pietraroja sono stati rinvenuti interessantissimi reperti, veri e propri tesori, in massima parte esposti presso i musei archeologici di Napoli e di Torino. La «fuga» di tesori da Pietraroja ha interessato anche il famosissimo esemplare fossile di dinosauro, rinvenuto in ottimo stato di conservazione, individuato con il nome scientifico di Scipionyx Samniticus e comunemente conosciuto come «Ciro».
      In un contesto nel quale risulta fortemente penalizzata l'esigenza di valorizzare in loco beni e reperti affinché la loro fruizione possa essere garantita rispettando una collocazione corrispondente al luogo del rinvenimento, appare evidente che la creazione di un Parco paleontologico in Pietraroja, primo obiettivo concreto al quale tende la proposta di legge, agevolerebbe la legittima aspirazione della popolazione a «trattenere» presso di sé i reperti rinvenuti nel territorio di insediamento, conferendo una imprescindibile «coerenza logistica» anche alla fase dell'esposizione museale e, quindi, della fruizione dei beni. D'altra parte, un'opportuna valorizzazione di questo patrimonio di immenso valore, oltre a consentire una più agevole fruizione dei singoli beni, che sarebbero giustamente innalzati a livello di offerta turistica qualificata e di grande valore storico e paleontologico, assumerebbe notevole rilievo anche in considerazione delle ricadute occupazionali che sicuramente deriverebbero dall'attuazione del progetto.
      Non può inoltre essere sottaciuta un'importante riflessione di carattere complessivo: valorizzare la memoria, tutelare i beni che ne costituiscono prezioso strumento di ricostruzione, creare le condizioni per ricercarne tracce e manifestazioni rappresenta un dovere verso tutta l'umanità, alla quale, e non soltanto al Sannio, i tesori di Pietraroja appartengono.
      Quanto al secondo obiettivo sotteso alla proposta di legge, l'istituzione del Museo paleontologico della Valle Telesina, esso è finalizzato, in organica coerenza con il primo, al perseguimento di una duplice finalità: da un lato, raccogliere, conservare, valorizzare ed assicurare in modo razionale e sistematico la fruizione pubblica dei beni e dei reperti paleontologici di cui dispone il nostro Paese, in particolare l'area considerata; dall'altro, collocare la struttura museale in un contesto geografico nel quale il profilo «espositivo» sia inquadrato - e, anzi, si fondi mirabilmente, in una visione oggettivamente organica del principio della fruibilità - nella cornice di un'area paleontologica tra le più suggestive ed interessanti d'Italia e del mondo intero. È questa la ragione fondamentale, al di là di impulsi «localistici», che pure sarebbero legittimi al cospetto di giacimenti culturali di indiscutibile valore, che ha indotto a prevedere l'ubicazione del Museo in uno dei comuni della Valle Telesina ricompresi nel territorio della provincia di Benevento.
      Al di là di questo aspetto, l'esigenza di istituire un Museo paleontologico appare incontrovertibilmente fondata in ragione della scarsa sensibilità sistematicamente dimostrata dai Governi succedutisi in passato alla guida del Paese rispetto alle iniziative tese a valorizzare adeguatamente il cospicuo patrimonio paleontologico del quale disponiamo. In una contingenza storico-politica come quella attuale, nella quale si profila invece una tangibile inversione di tendenza nel campo della gestione dei beni culturali, ben si inquadra un'azione di proposta e di stimolo che si collochi all'interno di un piano organico di interventi dal quale discenda la mobilitazione di risorse e di energie, nella prospettiva di un processo di valorizzazione non soltanto economico, ma legato, soprattutto, a profili ed esigenze di carattere culturale.
      È in questo contesto che si inquadra la proposta di legge, alla quale, proprio per le ragioni sinteticamente illustrate, vanno conferite una valenza ed una portata più ampie di quelle connesse alla mera esigenza di conferire la dovuta «dignità» ad una realtà geografica, sociale e culturale che rappresenta soltanto un tassello, sia pure di elevatissimo valore assoluto, del mosaico di ricchezze del quale il nostro Paese può andare fiero.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
ISTITUZIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA

Art. 1.

      1. È istituito il Parco paleontologico di Pietraroja, nella provincia di Benevento.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione Campania, l'università degli studi di Benevento e il comune di Pietraroja, provvede, con proprio decreto, alla delimitazione del comprensorio del Parco di cui al comma 1, eventualmente anche ricomprendendo parte del territorio di comuni limitrofi.

Art. 2.

      1. Salvo quanto disposto dal titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comprensorio del Parco paleontologico di Pietraroja è realizzato e gestito in funzione delle seguenti finalità:

          a) tutela e valorizzazione del patrimonio paleontologico ricompreso nell'area del Parco medesimo e diffusione della sua conoscenza;

          b) esecuzione di scavi e di ricerche da condurre all'interno dell'area delimitata al fine di elevare il livello di conoscenza e di fruibilità della stessa;

          c) realizzazione di spazi di servizio ai fini dell'attività di monitoraggio dell'area;

          d) realizzazione di itinerari turistico-culturali, con relativa predisposizione di servizi per gli utenti;

          e) promozione di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato, limitatamente ai residenti in provincia di Benevento, per attività di tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione del patrimonio paleontologico.

Art. 3.

      1. La gestione del Parco paleontologico di Pietraroja è affidata a un apposito Ente parco.
      2. L'Ente parco di cui al comma 1 ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto, per quanto di rispettiva competenza, alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

      1. Sono organi dell'Ente parco di cui all'articolo 3:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) il collegio dei revisori dei conti;

          d) il comitato scientifico.

      2. Il presidente dell'Ente parco è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra cinque nominativi proposti dal presidente della regione Campania, sentiti la provincia di Benevento e il comune di Pietraroja. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.
      3. Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il presidente della regione Campania, la provincia di Benevento e il comune di Pietraroja.
      4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è costituito da quattro componenti, scelti tra funzionari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di presidente del collegio, uno dalla regione Campania e uno dalla provincia di Benevento.
      5. Il comitato scientifico, il cui funzionamento è disciplinato dallo statuto dell'Ente parco, svolge funzioni di consulenza nei confronti del consiglio direttivo ai fini della definizione del quadro di riferimento scientifico e delle linee di orientamento per la ricerca, la conoscenza, la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio del Parco paleontologico di Pietraroja.
      6. Lo statuto dell'Ente parco definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

Art. 5.

      1. Le risorse finanziarie dell'Ente parco, destinate alle finalità istitutive, derivano:

          a) dai contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) dai contributi della regione Campania e degli enti pubblici;

          c) dai contributi e dai finanziamenti ricevuti per specifici progetti;

          d) dai lasciti, dalle donazioni e dalle erogazioni liberali in denaro di cui agli articoli 10 e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) dagli eventuali redditi patrimoniali;

          f) dai canoni delle concessioni previste dalla legge, dai proventi dei diritti di ingresso e di privative e dalle altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) dai proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) dai proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle norme regolamentari;

          i) da ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.

      2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche dell'Ente parco è sottoposta al controllo della Corte dei conti. A tale fine la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quella di altra natura e provenienza.

Capo II
ISTITUZIONE DEL MUSEO PALEONTOLOGICO DELLA VALLE TELESINA

Art. 6.

      1. È istituito il Museo paleontologico della Valle Telesina, di seguito denominato «Museo», con sede in uno dei comuni della Valle Telesina ricompresi nel territorio della provincia di Benevento, da individuare previa intesa tra la regione Campania e la provincia di Benevento, sentiti i comuni interessati.

Art. 7.

      1. Il Museo raccoglie, conserva, valorizza e assicura la pubblica fruizione di beni e reperti paleontologici, promuovendo tutte le iniziative utili allo svolgimento di tali compiti.

Art. 8.

      1. Il Museo è gestito secondo le intese raggiunte nell'ambito della Commissione paritetica di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Campania, la provincia di Benevento e un consorzio, allo scopo istituito, tra i comuni della Valle Telesina ricompresi nella provincia di Benevento possono consorziarsi tra loro e ammettere alla gestione del Museo, con deliberazione unanime, altri enti o soggetti privati, con un numero di rappresentanti non superiore al 40 per cento della complessiva consistenza dell'organo di gestione.

Capo III
COPERTURA FINANZIARIA

Art. 9.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 2.582.884 di euro per l'anno 2009, 516.457 euro per l'anno 2010 e 413.165 euro per l'anno 2011, si provvede per gli anni 2009 e 2010 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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