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PDL

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1608



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NICCO, BRUGGER, ZELLER

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006

Presentata il 4 agosto 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Italia e la Svizzera hanno concluso a Berna, il 23 maggio 1958, una Convenzione per la costruzione e la gestione della galleria stradale del Gran San Bernardo, la cui esecuzione è stata autorizzata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1958, n. 1216. Per la parte italiana la realizzazione dell'opera è stata affidata alla Sitrasb Spa in forza delle convenzioni sottoscritte con l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) il 25 luglio 1958 e l'11 marzo 1964. Per la parte svizzera la stessa funzione è stata affidata alla società Tunnel SA. Sitrasb spa e Tunnel SA hanno poi costituito la società di esercizio del traforo del Gran San Bernardo Sisex SA, definendone congiuntamente i compiti con atto del 30 aprile 1966. Per un'efficace e corretta applicazione della Convenzione, l'Italia e la Svizzera hanno costituito, ai sensi dell'articolo 9 della stessa, una Commissione mista italo-svizzera.
      L'articolo 8 della Convenzione prevede espressamente che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da appositi accordi. Su tale base, il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero hanno firmato a Roma, il 31 ottobre 2006, un Accordo sulla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui pedaggi riscossi per il transito del traforo del Gran San Bernardo, che fa seguito alla decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 21 ottobre 2004, con cui l'Italia era stata autorizzata ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativa alle imposte sulla cifra di affari.
      Non essendo prevista in Svizzera l'IVA sui pedaggi, si erano infatti venute a creare una disparità dei costi per gli utenti nonché una distorsione nel settore della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera). Il problema è insorto a partire dal 1o gennaio 2003 quando l'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha abrogato il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'IVA. Con tale abrogazione, il transito nei trafori internazionali - fino ad allora considerato alla stregua dei servizi internazionali che, per la ragione stessa di non essere effettuati sul territorio dello Stato, erano esentati dall'applicazione dell'IVA - è ora soggetto al medesimo regime di imposizione cui sono sottoposte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le Parti si sono quindi accordate per non sottoporre all'IVA, o ad altra imposta analoga, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo.
      Nella XV Legislatura, il Governo ha presentato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo (atto Camera n. 3094), ma l'iter parlamentare è stato interrotto a seguito dell'anticipata fine della legislatura, quando già il disegno di legge, dopo l'approvazione nelle competenti Commissioni, era stato iscritto all'ordine del giorno per l'esame in Assemblea.
      L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e, se denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.
      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera del 31 ottobre 2006, in materia di non imponibilità dell'IVA dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 573.000 euro per l'anno 2008 e in 609.000 euro a decorrere dall'anno 2009. Si tratta, in particolare, delle somme corrispondenti alla perdita stimata del gettito dell'IVA. La copertura di tali oneri è reperita mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 573.000 per l'anno 2008 e in euro 609.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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