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PDL 1756

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1756


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARANI, DE LUCA, ARMOSINO, BERARDI, BERGAMINI, BERRUTI, CASTIELLO, CATONE, CECCACCI RUBINO, CESARO, CICCIOLI, CONSOLO, CONTENTO, DE NICHILO RIZZOLI, DELLA VEDOVA, DELL'ELCE, DIVELLA, GALATI, GAROFALO, GIAMMANCO, GIRLANDA, GOLFO, GUZZANTI, IANNARILLI, IAPICCA, LABOCCETTA, LEHNER, LISI, LORENZIN, MANCUSO, MANNUCCI, GIULIO MARINI, MURGIA, MUSSOLINI, NIRENSTEIN, NIZZI, PAGLIA, PALUMBO, PAPA, PELINO, PILI, POLIDORI, PUGLIESE, MARIAROSARIA ROSSI, SARDELLI, SAVINO, SBAI, SCAPAGNINI, STRACQUADANIO, STRADELLA, TORRISI, TORTOLI, VELLA, VENTUCCI, VESSA

Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

Presentata l'8 ottobre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla precisa esigenza di portare chiarezza in zone giuridicamente grigie, anche al fine di conferire il giusto risalto alla società naturale fondata sul matrimonio, ritenuta dalla Costituzione valore fondamentale e fondante di una società libera e responsabile.
      Non è infatti un caso che la presente proposta di legge recante «Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi» indichi al primo articolo, e quindi proprio in apertura, nella famiglia fondata sul matrimonio in conformità agli articoli 29 e 31 della Costituzione l'unica unione possibile destinataria delle politiche di sostegno, economiche e sociali, messe in atto dallo Stato.
      Tale scelta mira a rafforzare l'istituto della famiglia, se comunemente intesa, e lo protegge da tentativi, sia legislativi che giurisprudenziali, volti a indebolirla mediante una surrettizia parificazione a situazioni che non possono aspirare alla tutela rafforzata che gode nel nostro ordinamento.
      Su tale principio non vi possono essere né dubbi né discussioni.
      Ciò nonostante tale certezza non deve portare a ignorare il contesto reale con il quale ciascuno di noi, a prescindere dal ruolo rivestito e dalle proprie personali convinzioni, è chiamato a interagire: ùn contesto nel quale vivono migliaia di persone unite da un legame di tipo reciprocamente solidaristico e affettivo, ma non fondato sul matrimonio, sia per scelta sia per pregresse situazioni personali. «Ubi societas, ibi ius»: ed è compito della politica e del legislatore occuparsi della realtà, senza che ciò implichi una condivisione delle scelte effettuate dai cittadini, stabilendo regole di comportamento anche in funzione di sostegno della parte debole del rapporto.
      D'altra parte, fonti autorevoli della Chiesa cattolica (Cardinale Carlo Martini - 6 dicembre 2000) hanno avuto modo di affermare che è possibile prendere in considerazione la rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse da quelle fondate sul matrimonio, senza che però ciò implichi l'equiparazione, quanto a status, alla famiglia. Si tratta quindi di adottare un atteggiamento pragmatico affinché, nell'ambito della sfera dei diritti individuali, non vi siano discriminazioni irragionevoli.
      La presente proposta di legge mira, anche sulla base delle considerazioni esposte, a stabilire un nucleo di tutela dei diritti di natura individuale di cui ciascun soggetto, nell'ambito del rapporto solidaristico, potrà essere considerato titolare, senza per questo prevedere la stipula di accordi negoziali che, a differenza di quanto è stato previsto in altre iniziative legislative, possano rendere strutturata la convivenza.
      L'articolo 1 ribadisce la tutela costituzionale della famiglia e l'unicità del nucleo familiare quale destinatario dei benefìci economici e sociali previsti dall'ordinamento vigente.
      L'articolo 2 definisce la situazione di convivenza come una relazione stabile posta in essere tra soggetti maggiorenni, non legati da vincoli di parentela né da precedenti matrimoni, coabitanti da almeno tre anni ai fini di reciproca assistenza e solidarietà materiali e affettive.
      L'individuazione della convivenza avviene a disciplina vigente con il richiamo all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, per cui agli effetti anagrafici per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi anche di assistenza aventi dimora abituale nello stesso comune.
      L'articolo 3 stabilisce il diritto di reciproca assistenza tra conviventi nel caso di malattia o di ricovero presso strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private e convenzionate.
      L'articolo 4 prevede la possibilità per il convivente di effettuare scelte in materia di salute nell'ipotesi di malattie fortemente invalidanti che impediscono l'esercizio della normale capacità di intendere e di volere. In caso di morte il convivente può prendere decisioni in ordine alla donazione degli organi, alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie.
      L'articolo 5 prevede la possibilità di continuare a vivere nella casa comune, se di proprietà del defunto, diritto che si esaurisce con l'inizio di una nuova convivenza ovvero in caso di matrimonio. Tale disposizione non incide sul diritto di proprietà del de cuius, che entra in successione al pari degli altri beni, pur tuttavia mira a tutelare la parte debole della coppia che, allo stato attuale della legislazione, si trova del tutto priva della più elementare forma di tutela in caso di decesso del convivente.
      L'articolo 6 prevede che nel caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza l'altro convivente può succedere al conduttore nel contratto medesimo.
      L'articolo 7 richiama l'articolo 438 del codice civile che prevede il dovere di prestare gli alimenti, oltre la cessazione della convivenza, al soggetto che non dispone di propri mezzi di sostentamento, naturalmente per un periodo proporzionato alla convivenza medesima.
      La proposta di legge non comporta oneri per la finanza pubblica e non abbisogna pertanto di copertura finanziaria.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esclusività della famiglia).

      1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
      2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, uniti da legami affettivi e di solidarietà ai fini di reciproca assistenza e solidarietà materiali e morali, non legati da rapporti di parentela né vincolati da precedenti matrimoni.
      2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trova applicazione l'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 3.
(Assistenza in caso di malattia o di ricovero).

      1. In caso di malattia o di ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.

Art. 4.
(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte).

      1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

          a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

          b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

      2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di due testimoni.

Art. 5.
(Diritto di abitazione).

      1. In caso di morte di uno dei conviventi all'altro convivente è riconosciuto il diritto vitalizio di abitazione nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto: tale diritto cesserà in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

Art. 6.
(Successione nel contratto di locazione).

      1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata dalla convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

Art. 7.
(Obbligo alimentare).

      1. Nell'ipotesi di cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.


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