Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1936

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1936



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1152)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

di concerto con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(ZAIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 novembre 2008


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2008, N. 162

        All'articolo 1:

            al comma 1, le parole: «su base annuale» sono sostituite dalle seguenti: «su base semestrale»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni»;

            il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento»;

            il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

            al comma 10, dopo le parole: «300 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «che costituisce tetto massimo di spesa,»;

            dopo il comma 10 è inserito il seguente:

        «10-bis. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture».

        Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - (Esigenze indifferibili). - 1. All'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: "destina" è inserita la seguente: "prioritariamente" e dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie,".

        Art. 1-ter. - (Disposizioni in materia di arbitrati). - 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009».

        All'articolo 2, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
        2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei "produttori ed utilizzatori", al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.

        2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 è premesso il seguente:

        "01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";

            b) al comma 1, le parole: "al familiare" sono soppresse;

            c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione"».

        Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 2-bis. - (Disposizioni relative al trasporto di veicoli). - 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        "1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.
        1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità".

        2. Il comma 4-bis dell'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

        Art. 2-ter. - (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione). - 1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni abrogate ex articolo 24", il numero 2071, relativo alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, è abrogato.

        Art. 2-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284). - 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono abrogati;

            b) all'articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: "e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11" e l'ultimo periodo sono soppressi;

            c) all'articolo 9, comma 2, la lettera b) è abrogata;

            d) l'articolo 11 è abrogato;

            e) all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

        Art. 2-quinquies. - (Modifica all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112). - 1. All'articolo 83-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile" sono soppresse».

        All'articolo 3:

            al comma 1, lettera a), le parole: «24 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «23 aprile»;

          al comma 1, lettera c), le parole: «nella Gazzetta Ufficiale n. 123» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111»;

        al comma 2:

            al primo periodo, le parole: «gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2009»;

            al secondo periodo, dopo le parole: «pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e a 3 milioni di euro per l'anno 2009» e dopo le parole: «per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e di 9 milioni di euro per l'anno 2009»;

            al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2009, di 18 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3 milioni di euro per l'anno 2011 in termini di sola cassa».

        Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 3-bis. - (Disposizioni in tema di imprese in amministrazione straordinaria). - 1. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      "3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27 non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile".

        Art. 3-ter. - (Interpretazione autentica). - 1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica».



Decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2008.
 
Testo del decreto-legge
torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
 
Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione, al fine di evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche di ordine occupazionale;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale;

        Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di opere connesse al «grande evento» della Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

 
emana
il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi).
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi).
        1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.         1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
        2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.         2. Identico.
        3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.         3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
        4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accetta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.         4. Identico.
        5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.         5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento.
        6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.         6. Identico.
        7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.         7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
        8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.         8. Identico.
        9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.         9. Identico.
        10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11.         10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 11.
          10-bis. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.
        11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge         11. Identico.
27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.  
 
Articolo 1-bis.
(Esigenze indifferibili).
        1. All'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: «destina» è inserita la seguente: «prioritariamente» e dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie,».
 
Articolo 1-ter.
(Disposizioni in materia di arbitrati).
          1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009.
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto).
Articolo 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto).
        1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:         1. Identico.
        «2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche  
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008».  
        2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.         2. Identico.
          2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
        2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei «produttori ed utilizzatori», al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.
        2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 è premesso il seguente:

        «01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla

  normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli»;
 

            b) al comma 1, le parole: «al familiare» sono soppresse;

            c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione».

 
Articolo 2-bis.
(Disposizioni relative al trasporto di veicoli).
 

        1. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.

        1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità».

        2. Il comma 4-bis dell'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

 
Articolo 2-ter.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione).
          1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni abrogate ex articolo 24», il numero 2071, relativo alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, è abrogato.
 
Articolo 2-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284).
          1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono abrogati;

            b) all'articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: «e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11» e l'ultimo periodo sono soppressi;

            c) all'articolo 9, comma 2, la lettera b) è abrogata;

            d) l'articolo 11 è abrogato;

            e) all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

 
Articolo 2-quinquies.
(Modifica all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).
          1. All'articolo 83-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile» sono soppresse.
Articolo 3.
(Interventi in materia di protezione civile).
Articolo 3.
(Interventi in materia di protezione civile).
        1. È autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:         1. Identico:
            a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 24 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;             a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;
            b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006;             b) identica;
            c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.             c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.
        2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.         2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 9 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2009, di 18 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3 milioni di euro per l'anno 2011 in termini di sola cassa.
        3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.         3. Identico.
        4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo  
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.         4. Identico.
        5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.         5. Identico.
 
Articolo 3-bis.
(Disposizioni in tema di imprese in amministrazione straordinaria).
          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27 non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile».

 
Articolo 3-ter.
(Interpretazione autentica).
 

        1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 23 ottobre 2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Visto, il Guardasigilli: Alfano.

 


Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge
torna su