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PDL 1929

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1929



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

dal ministro della giustizia
(ALFANO)

dal ministro della difesa
(LA RUSSA)

dal ministro per i beni e le attività culturali
(BONDI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 novembre 2008


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il II Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio 1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279;

      b) «Protocollo», il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato a L'Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;

      c) «illecitamente», in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;

          d) «beni culturali», i beni culturali di cui all'articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino;

          e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.

Art. 4.
(Salvaguardia dei beni culturali).

      1. Ai fini dell'adozione delle misure propedeutiche di salvaguardia dei beni culturali ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo 5 del Protocollo, si applicano:

          a) le norme riguardanti l'obbligo di catalogazione dei beni culturali previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

          b) le norme tecniche dettate dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;

          c) le disposizioni regolamentari di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che individuano gerarchicamente e territorialmente le strutture competenti in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, nell'ambito delle cui attribuzioni sono da intendere comprese le attività di salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato;

          d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che individuano enti e strutture cui sono attribuite competenze in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.

Art. 5.
(Criteri per l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo).

    1. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale, sottoposti alle misure di tutela previste dal decreto legislativo di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali individua i beni, di proprietà pubblica e privata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Protocollo da inserire nella lista indicata all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo, in quanto meritevoli di tutela rafforzata in virtù della loro massima importanza per l'umanità, sentito il Ministero della difesa in ordine al requisito di cui all'articolo 10, lettera c), del Protocollo.

Art. 6.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali.
      2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresì quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:

          a) il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;

          b) i fatti previsti dagli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, e 9, sono commessi dallo straniero in danno di beni situati in territorio estero, sempre che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato.

Art. 7.
(Attacco e distruzione di beni culturali).

      1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
      2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.
      3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue la distruzione del bene.

Art. 8.
(Utilizzo illecito di un bene culturale protetto).

      1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione militare è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni.
      3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue la distruzione del bene.

Art. 9.
(Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti).

      1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
      2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.

Art. 10.
(Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto).

      1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropria, ovvero lo distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile, è punito con la reclusione da due a otto anni.
      2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 11.
(Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque nel corso delle attività di cui all'articolo 6 esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.

Art. 12.
(Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso delle attività di cui all'articolo 6, altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.

Art. 13.
(Causa di esclusione della punibilità).

      1. Non è punibile chi commette i fatti di cui agli articoli 7 e 8 per esservi costretto da una necessità militare imperativa ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo.

Art. 14.
(Reati militari, giurisdizione e competenza).

      1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati militari. Si applica l'articolo 27, primo comma, del codice penale militare di pace.
      2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria militare, è competente il tribunale militare di Roma.
      3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, è competente il tribunale di Roma.

Art. 15.
(Norma di coordinamento).

      1. Le disposizioni della presente legge si osservano anche quando è disposta l'applicazione del codice penale militare di guerra, salvo che questo preveda sanzioni più gravi.

Art. 16.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di euro 8.980 a decorrere dal 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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