|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1734 |
1. L'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 novembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Formazione dell'albo). - L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e, se il richiedente è iscritto a un ordine o collegio professionale, da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici.
Il comitato di cui al primo comma ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio professionale, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.
Quando si tratta di domande presentate da esperti iscritti negli albi dei periti e degli esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono queste ultime che procedono alla designazione.
Quando si tratta di domande presentate da esperti non iscritti ad alcun albo professionale, il richiedente deve essere iscritto all'associazione degli iscritti negli albi del tribunale, che provvede alla designazione.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale».
1. L'articolo 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 15. - (Iscrizione nell'albo). - Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che dimostrano un'esperienza lavorativa almeno quinquennale in un determinato settore e una sufficiente conoscenza delle regole che disciplinano la procedura giudiziaria e che sono di condotta morale specchiata; se esercitano attività libero-professionale in un settore ordinistico, devono essere iscritti al rispettivo ordine o collegio professionale. In assenza di un ordine o collegio di riferimento, devono essere iscritti nell'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Se non esercitano attività libero-professionale, devono essere iscritti all'associazione degli iscritti negli albi del tribunale.
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato di cui all'articolo 14.
Contro la decisione di cui al terzo comma è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato di cui all'articolo 5».
1. L'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Domande di iscrizione). - Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo
ai sensi dell'articolo 15 devono farne domanda al presidente del tribunale.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza in un comune rientrante nella circoscrizione del tribunale;
4) certificato di iscrizione all'ordine o collegio professionale o nell'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'associazione degli iscritti negli albi del tribunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma;
5) i titoli e gli attestati che l'aspirante ritiene di esibire per dimostrare la propria competenza in una determinata materia e la conoscenza delle regole che disciplinano l'attività del consulente nell'ambito della procedura giudiziaria».
1. Dopo l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Attestati). - Gli attestati di cui all'articolo 16, numero 5), sono i seguenti:
a) attestati relativi all'esperienza lavorativa maturata in almeno cinque anni di attività, rilasciati dai datori di lavoro presso i quali il richiedente ha esercitato la propria attività;
b) attestati relativi alla conoscenza delle regole che disciplinano le procedure giudiziarie e al tirocinio svolto nel campo della consulenza giudiziaria, rilasciati dalle associazioni degli iscritti, di ogni settore, negli albi del tribunale.
Si ammette una sola associazione degli iscritti negli albi del tribunale per ogni tribunale ordinario.
Le associazioni degli iscritti negli albi del tribunale operano sotto il controllo del presidente del tribunale, hanno sede legale presso la cancelleria ed esplicano le seguenti funzioni:
a) organizzazione e realizzazione dei corsi di base sulle consulenze e sulle perizie giudiziarie, con lo scopo di fornire un quadro sufficientemente completo delle regole procedurali, nonché la conoscenza delle norme dei codici rilevanti per il consulente o per il perito;
b) organizzazione e realizzazione del tirocinio, che consiste nell'affiancare al tirocinante un esperto con funzioni di tutore;
c) organizzazione e gestione di seminari di approfondimento o di aggiornamento su questioni specifiche, sempre nell'ambito degli aspetti rilevanti, per il consulente o per il perito, delle procedure giudiziarie.
Le associazioni, con proprio statuto e regolamento approvati dal presidente del tribunale di riferimento, definiscono criteri e modalità di svolgimento dei corsi, dei tirocini e dei seminari, nonché criteri e modalità per l'accoglimento delle domande di iscrizione all'associazione.
Le associazioni svolgono i loro compiti senza oneri a carico del bilancio dello Stato, finanziandosi esclusivamente tramite i contributi degli iscritti all'associazione e le quote di partecipazione ai corsi, ai seminari e ai tirocini.
Su richiesta del giudice, l'associazione fornisce, per ogni iscritto negli albi, l'elenco dei corsi, dei tirocini e dei seminari di approfondimento e di aggiornamento cui l'iscritto ha partecipato.
Associazioni diverse possono concertare ed elaborare uniformi contenuti e modalità di realizzazione dei corsi di base e dei tirocini e formare un unico elenco dei consulenti o periti che vi hanno partecipato. Tale elenco è annualmente messo a disposizione dei presidenti dei tribunali ordinari».
1. L'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - (Revisione dell'albo). - Il comitato di cui all'articolo 14 provvede ogni due anni alla revisione dell'albo, cancellando i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di consulente o che non hanno partecipato ad alcun corso di formazione, di aggiornamento o di approfondimento organizzato dall'ordine o collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'associazione degli iscritti negli albi del tribunale».
1. L'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 195. - (Processo verbale, relazione e liquidazione del compenso al consulente tecnico). - Delle indagini del consulente tecnico si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve redigere apposita relazione, nella quale riporta anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice.
Il compenso al consulente tecnico è esente da ogni incombenza di legge, è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la consulenza entro un mese dal deposito della stessa in cancelleria ed entro il mese successivo le parti devono
provare di aver ottemperato. La mancata prova di ottemperanza equivale al rifiuto non motivato della valutazione del giudice che ha emesso il decreto e determina l'immediata archiviazione del procedimento. In questo caso, le parti possono riproporre la causa come nuovo procedimento. Sul rifiuto motivato il giudice decide con decreto definitivo di liquidazione entro il mese successivo».
1. L'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», è sostituito dal seguente:
«Art. 68. - (Formazione e revisione dell'albo dei periti). - 1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense.
2. Se il richiedente è iscritto a un ordine o collegio, il corrispondente consiglio designa il proprio delegato presso il comitato.
3. Se il richiedente è iscritto nell'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quest'ultima designa il proprio delegato presso il comitato.
4. Se il richiedente non è iscritto in nessun albo professionale, deve essere iscritto all'associazione degli iscritti negli albi del tribunale, che provvede alla designazione.
5. Il comitato decide sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
6. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
7. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo, cancellando gli iscritti che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69, comma 3, o per i quali è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito o che non hanno partecipato ad alcun corso di formazione, di aggiornamento o di approfondimento organizzato dall'ordine o collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'associazione degli iscritti negli albi del tribunale».
1. L'articolo 69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 69. - (Requisiti per l'iscrizione all'albo dei periti). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo dei periti le persone fornite di esperienza almeno quinquennale nel proprio settore e della conoscenza delle regole che disciplinano l'attività del perito nell'ambito della procedura giudiziaria e che hanno partecipato a idoneo tirocinio.
2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza in un comune rientrante nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la conoscenza ed esperienza del richiedente.
3. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo le persone:
a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena di reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) che si trovano in una delle situazioni d'incapacità previste dall'articolo 222, comma 1, lettere a), b) e c), del codice;
c) che, già iscritte in un albo professionale, ne sono state cancellate o radiate a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero, se iscritta in un albo professionale, ne è sospesa».
1. Dopo l'articolo 69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 69-bis. - (Documentazione). - 1. La documentazione richiesta dall'articolo 69, comma 2, è la seguente:
a) documenti relativi all'esperienza lavorativa maturata in almeno cinque anni di attività, rilasciati dai datori di lavoro presso i quali il richiedente ha esercitato la propria attività;
b) documenti relativi alla conoscenza delle regole che disciplinano le procedure giudiziarie e al tirocinio nel campo della perizia giudiziaria, rilasciati dalle associazioni degli iscritti, di ogni settore, negli albi del tribunale.
2. Si ammette una sola associazione degli iscritti negli albi del tribunale per ogni tribunale ordinario.
3. Le associazioni degli iscritti negli albi del tribunale operano sotto il controllo del presidente del tribunale, hanno sede legale presso la cancelleria ed esplicano le seguenti funzioni:
a) organizzazione e realizzazione dei corsi di base sulle consulenze e perizie giudiziarie, con lo scopo di fornire un quadro sufficientemente completo delle regole procedurali, nonché la conoscenza delle norme dei codici rilevanti per il consulente o il perito;
b) organizzazione e realizzazione del tirocinio, che consiste nell'affiancare al tirocinante un esperto con funzioni di tutore;
c) organizzazione e gestione di seminari di approfondimento o aggiornamento su questioni specifiche, sempre nell'ambito degli aspetti rilevanti, per il consulente o per il perito, delle procedure giudiziarie.
4. Le associazioni, con proprio statuto e regolamento approvati dal presidente del tribunale di riferimento, definiscono criteri e modalità di svolgimento dei corsi, dei tirocini e dei seminari, nonché criteri e modalità per l'accoglimento delle domande di iscrizione all'associazione.
5. Le associazioni svolgono i loro compiti senza oneri a carico del bilancio dello Stato, finanziandosi esclusivamente tramite i contributi degli iscritti all'associazione e le quote di partecipazione ai corsi, ai seminari e ai tirocini.
6. Le associazioni inviano annualmente al presidente del tribunale di riferimento una relazione sull'attività svolta, l'elenco degli iscritti all'associazione, gli elenchi dei partecipanti ai corsi e ai seminari, i risultati delle attività di tirocinio e il rendiconto, che deve evidenziare entrate e uscite.
7. Su richiesta del giudice, l'associazione fornisce, per ogni iscritto negli albi, l'elenco dei corsi, dei tirocini e dei seminari di approfondimento e di aggiornamento cui l'iscritto ha partecipato.
8. Associazioni diverse possono concertare ed elaborare uniformi contenuti e modalità di realizzazione dei corsi di base e dei tirocini e formare un unico elenco dei consulenti o periti che vi hanno partecipato. Tale elenco è annualmente messo a disposizione dei presidenti dei tribunali ordinari».
1. L'articolo 232 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 232. - (Liquidazione del compenso al perito). - 1. Il compenso al perito è liquidato, entro un mese dal deposito della perizia in cancelleria, con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali. Il compenso, esente da ogni incombenza di legge, deve essere erogato al perito entro un mese dalla data del decreto di liquidazione».
1. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale, il presidente del tribunale designa il membro del comitato di cui all'articolo 14, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scegliendolo tra gli iscritti negli albi dei consulenti tecnici del tribunale.
2. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale, il presidente del tribunale designa il membro del comitato di cui all'articolo 68, comma 4, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, scegliendolo tra gli iscritti negli albi dei periti del tribunale.
3. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale, coloro che presentano domanda di iscrizione dopo la data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti con la condizione di partecipare ai corsi di base e ai tirocini non appena effettivamente attivati dalle associazioni.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|