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PDL 219

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 219



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, BARBIERI, BERNINI BOVICELLI, BONCIANI, BRAMBILLA, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, CESARO, CICCIOLI, COLUCCI, CONSOLO, CRISTALDI, DE ANGELIS, DI BIAGIO, DIMA, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, GAROFALO, GERMANÀ, GOISIS, GRANATA, HOLZMANN, IANNARILLI, JANNONE, LA LOGGIA, LABOCCETTA, LAFFRANCO, LAMORTE, MANCUSO, GIULIO MARINI, MILANATO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, NIZZI, PAGLIA, PATARINO, PELINO, PETRENGA, PORCU, PUGLIESE, RAISI, RAMPELLI, MARIAROSARIA ROSSI, ROSSO, SILIQUINI, SPECIALE, TORRISI, VELLA, VERSACE, ZACCHERA

Istituzione del sistema obbligatorio di tracciabilità di filiera dei prodotti

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La globalizzazione dei mercati e lo sviluppo del commercio estero stanno creando non soltanto confusione sulla reale identità del marchio, ma, soprattutto, nei consumatori, un certo disorientamento relativamente alla formazione del prodotto.
      L'espansione del commercio «pirata» e della contraffazione impongono al legislatore di chiarire se un prodotto si possa identificare nel corso della sua filiera come prodotto nazionale finale. Si pone come una vera esigenza da parte di tutte le aziende di chiarire ai consumatori, oltre al luogo dove vengono acquistati i vari elementi utili alla produzione finale, anche come il prodotto si sia formato o meglio l'identificazione delle aziende che hanno partecipato al suo iter formativo attraverso la filiera di controllo.
      D'altra parte, parlare di tracciabilità di filiera significa esplicitare come l'identificazione debba essere documentata dalle aziende che hanno partecipato alla formazione di un prodotto. Tale identificazione è basata sulla verifica dei flussi e dei bilanci materiali del processo di formazione e di commercializzazione del prodotto.
      L'elaborazione di questo concetto essenziale porta quindi a pensare alla tracciabilità, in termini estesi, anche al di fuori dell'ambito strettamente produttivo ovvero a una filiera di controllo lunga, comprensiva della distribuzione e del consumo.
      Approfondendo il discorso si può dire che la tracciabilità per un'azienda significa:

          1) definire un linguaggio omogeneo: la conoscenza diventa un valore condivisibile in ambito aziendale ed extra aziendale;

          2) garantire con la tecnologia la qualità, la tipicità e l'origine del prodotto per diventare la memoria moderna della tradizione;

          3) permettere l'analisi strutturata di costi-ricavi per migliorare efficienza e redditività;

          4) rendere fruibile il patrimonio di dati raccolti per il miglioramento della qualità del prodotto o, eventualmente, per la ricerca mirata di un difetto nella produzione;

          5) essere di supporto nella valorizzazione dell'immagine aziendale e del territorio in cui opera;

          6) permettere all'azienda di accrescere il proprio potenziale commerciale mettendo a disposizione, via internet, la storia di singoli lotti ai clienti (importatori, enoteche, ristoranti, distributori, clienti finali);

          7) farsi garante, tramite opportuni controlli, della trasparenza nei confronti del consumatore;

          8) facilitare il confronto e lo studio tra prodotti di aziende diverse, prospettiva allettante specie per tecnici e ricercatori;

          9) contribuire alla corretta gestione del reclamo;

          10) dare nuovo valore al prodotto e creare capacità di acquisire un premium price sul mercato.

      Dal punto di vista tecnico la tracciabilità di filiera si fonda sulla identificazione delle aziende che hanno contribuito alla formazione di un dato prodotto, così da rendere più consapevole e meno anonima la relazione tra produttore e consumatore.
      L'identificazione delle aziende che potranno fregiarsi dei vantaggi della tracciabilità è basata sul monitoraggio dei flussi, dal produttore e dalla materia prima al consumatore finale.
      Da questa osservazione deriva che il soggetto protagonista della garanzia di filiera non è un'azienda, ma l'insieme delle aziende che contribuiscono alla realizzazione del prodotto. Oggi la garanzia dei prodotti è presentata al consumatore con il marchio dell'azienda che ha confezionato il prodotto finito: è evidente che si tratta di una garanzia parziale. Se chi presenta il prodotto al consumatore non conosce completamente la storia del prodotto, non può offrire una garanzia soddisfacente.
      La tracciabilità di filiera propone dunque il più completo coinvolgimento delle vere responsabilità e un modello di integrazione verticale tra le aziende della filiera.
      Naturalmente, nulla vieta che alla tracciabilità siano collegate specificità diverse del prodotto, come la dichiarazione DOC, ISO 9000 o GMO free (non modificati geneticamente).
      Si può anzi dire che la tracciabilità di filiera costituisce la più solida struttura documentale di supporto per ogni altra dichiarazione riguardante la qualità o la sicurezza dei prodotti. Si sarebbe tentati di dire che senza garanzia di tracciabilità, cioè senza la conoscenza chiara e completa dell'identità delle aziende che hanno contribuito alla formazione del prodotto, nessuna pretesa di qualità sia pienamente garantita e credibile.
      La seconda osservazione si riferisce al richiamo alle aziende che hanno contribuito alla formazione del prodotto. Ciò che è essenziale ai fini della tracciabilità non è tanto l'origine geografica o il luogo della trasformazione o del confezionamento, quanto il nome delle aziende che hanno partecipato alla produzione e ne hanno pertanto la responsabilità. Dire che la produzione sia italiana o lombarda o di una certa zona più limitata oppure dichiarare che un prodotto è stato importato dalla Francia vuole dire poco in termini di garanzia se non viene individuata l'azienda che ha partecipato alla formazione del prodotto. In sintesi si potrebbe dire che ciò che conta veramente è la «tracciabilità delle responsabilità».
      Si comprende bene quale sia, sul piano giuridico e gestionale, l'importanza di una tale conoscenza nei casi in cui si debbano ricercare la cause di una non conformità oppure nei casi in cui si debba isolare una filiera in situazioni di rischio per il consumatore.
      Un'azienda che è in grado di seguire i flussi materiali al suo interno e di identificare in ogni momento qualunque massa di materia prima, semilavorato o prodotto finito che si trovi nei confini della propria responsabilità, è un'azienda in grado di razionalizzare i processi, di isolare le cause di errore, di valutare i rendimenti di ogni fase e del processo nel suo insieme.
      Ai fini di introdurre un sistema obbligatorio di tracciabilità della materia prima impiegata nei sistemi produttivi, per tutelare la sicurezza del consumatore e la trasparenza nelle singole fasi del processo produttivo, prevedendo mezzi di presentazione e di documentazione dei prodotti in grado di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione all'origine e alle caratteristiche del prodotto che consuma, valorizzando la filiera attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito da ciascun prodotto nella fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione (articolo 1), si impone l'approvazione di una legge che istituisca un sistema obbligatorio di tracciabilità della filiera, intendendosi per tale l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine o di provenienza di un prodotto, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi (articolo 2).
      All'articolo 3 della presente proposta di legge è previsto un sistema di controllo da parte di organismi riconosciuti dall'Unione europea, mentre l'articolo 4 impone agli imprenditori che applicano il sistema obbligatorio di tracciabilità di attenersi a princìpi etici, quali la tutela dei lavoratori, lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente.
      Si prevede inoltre che il consumatore abbia un'adeguata informazione, in modo da essere facilmente comprensibile il luogo di origine o di provenienza della materia prima e la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto (articolo 5).
      L'articolo 6 della presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di tracciabilità dei prodotti della filiera presso il Ministero dello sviluppo economico, mentre gli articoli seguenti (articoli 7, 8, 9 e 10) prevedono la promozione di campagne di informazione e una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, oltre a un sistema di sanzioni adeguate in caso di inosservanza delle norme relative al sistema obbligatorio di tracciabilità previsto dalla legge.
      Onorevoli colleghi, la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole essere un contributo che il legislatore offre non soltanto nell'interesse del consumatore, ma soprattutto di quelle imprese che operano e lavorano nel nostro Paese e che proprio attraverso questo iter di tracciabilità della filiera del sistema produttivo possono diventare più competitive a livello nazionale e internazionale.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:

          a) a introdurre un sistema obbligatorio di tracciabilità della materia prima impiegata nei processi produttivi;

          b) a tutelare il consumatore finale garantendo la sicurezza e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo;

          c) a prevedere mezzi di presentazione e di documentazione dei prodotti in grado di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli in relazione all'origine e alle caratteristiche del prodotto che consuma;

          d) a valorizzare la filiera attraverso la ricostruzione e la documentazione del percorso seguito da ciascun prodotto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

          e) ad attribuire ai consumatori finali, tramite le loro associazioni di rappresentanza, un ruolo di controllo in ordine alla presentazione dei prodotti.

Art. 2.

      1. Per sistema obbligatorio di tracciabilità si intende l'insieme di atti e di procedure diretti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine o di provenienza di un prodotto, nonché a garantire la trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi.
      2. La conoscenza del luogo di origine o della materia prima è assicurata mediante l'utilizzazione di strumenti di identificazione documentale o l'apposizione di specifici dati di riconoscimento che consentono l'individuazione, adeguata e trasparente, delle fasi di produzione, raccolta, trasformazione, confezionamento, distribuzione e commercializzazione di un prodotto.
      3. La trasparenza delle tecniche e dei processi produttivi è assicurata mediante la documentazione delle precauzioni adottate da ciascuna impresa della filiera, in ordine alle fasi esercitate, per garantire la sicurezza, per prevenire effetti dannosi per la salute umana e l'ambiente nonché per consentire scelte consapevoli da parte del consumatore finale.

Art. 3.

      1. Ciascuna impresa della filiera predispone, per le fasi esercitate, un sistema di tracciabilità certificabile da parte di organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2009 sono vietate la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti per i quali non è stato adottato il sistema obbligatorio di tracciabilità.

Art. 4.

      1. In ciascuna fase della filiera, gli imprenditori che applicano il sistema obbligatorio di tracciabilità sono tenuti a conformare la propria attività a princìpi etici, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori, in specie dei minori, allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente.
      2. Il rispetto dei princìpi etici di cui al comma 1 è documentato secondo un piano di controllo la cui validità è valutata da organismi terzi riconosciuti dall'Unione europea, al fine dell'ottenimento della certificazione etica del prodotto.

Art. 5.

      1. La presentazione del prodotto finito nelle fasi di distribuzione e di commercializzazione deve rispettare il diritto del consumatore finale a un'adeguata informazione e a una corretta pubblicità.
      2. Fatte salve le disposizioni specifiche della legislazione vigente in materia, nell'etichettatura e negli altri strumenti di identificazione di un prodotto è riportato, in modo da essere facilmente compreso e da non indurre in inganno il consumatore, il luogo di origine o di provenienza della materia prima ed è garantita la ricostruzione del percorso seguito dal prodotto attraverso le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Art. 6.

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del sistema obbligatorio di tracciabilità della filiera dei prodotti, di seguito denominato «Osservatorio».
      2. L'Osservatorio è composto da cinque rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante nominato dal Ministero dello sviluppo economico, scelto tra esperti della materia.
      3. L'Osservatorio è istituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ed è presieduto da un rappresentante eletto tra i componenti designati dalle associazioni di categoria di cui al comma 2.
      4. All'Osservatorio sono conferiti compiti di controllo sulla presentazione e sull'etichettatura dei prodotti al fine di verificare l'adeguatezza dell'informazione.
      5. L'Osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Ministro dello sviluppo economico una relazione sullo stato di attuazione del sistema obbligatorio di tracciabilità.
      6. I finanziamenti necessari al funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico degli ordinari stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 7.

      1. L'Osservatorio promuove campagne di informazione finalizzate alla divulgazione delle disposizioni di cui alla presente legge e, in particolare, dei benefìci derivanti dall'attuazione del sistema obbligatorio di tracciabilità per quanto concerne la sicurezza dei consumatori.
      2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro, alla quale si fa fronte mediante corrispondente utilizzazione dei premi non ritirati del lotto, delle lotterie, dei concorsi, delle scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato.

Art. 8.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sulla base della relazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 6, comma 5, presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 9.

      1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti, a decorrere dal 1o gennaio 2009, è tenuto a fornire campioni dei medesimi prodotti a richiesta degli organi incaricati della vigilanza e dei controlli ai sensi dell'articolo 6 e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 10.

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, a decorrere dal 1o gennaio 2009, chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti per i quali non è stato adottato il sistema di tracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 5.000 euro.
      2. L'irrogazione delle sanzioni per l'illecito di cui al comma 1 comporta comunque la confisca dei prodotti e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali di cui uno a diffusione nazionale.
      3. Nei casi di particolare gravità può essere disposta la sospensione della produzione e della commercializzazione fino a dodici mesi, limitatamente ai prodotti interessati.

Art. 11.

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante le caratteristiche specifiche relative all'etichettatura e ai sistemi di controllo della tracciabilità della filiera.


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