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PDL 1485

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1485



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COSENZA, ABRIGNANI, ANGELI, BARBIERI, BECCALOSSI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, BONCIANI, CARLUCCI, CASTIELLO, CATANOSO, CATONE, CESARO, CIRIELLI, COLUCCI, D'ANTONA, DE ANGELIS, DE CORATO, DI BIAGIO, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIVELLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FRANZOSO, GOISIS, HOLZMANN, LA LOGGIA, LAFFRANCO, LAMORTE, LISI, LUSETTI, MAZZOCCHI, MAZZONI, MISTRELLO DESTRO, PAGLIA, PALMIERI, PETRENGA, PUGLIESE, RAMPELLI, MARIAROSARIA ROSSI, SALTAMARTINI, SBAI, SCALERA, TADDEI, VALENTINI, VELLA, VERSACE

Modifiche al codice penale in materia di sfruttamento dell'accattonaggio e di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori

Presentata il 15 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - I fatti di cronaca e i numeri forniti dalla Polizia di Stato in merito allo sfruttamento e all'utilizzo dei minori e delle persone anziane nella pratica dell'accattonaggio dimostrano come il fenomeno abbia raggiunto ormai una dimensione e una diffusione tali da non poter più essere accettato dalla comune coscienza civile.
      Chiediamo il rispetto dei diritti umani nel mondo e non vediamo che, ogni giorno, essi sono calpestati sulle nostre strade.
      Ci sono oltre cinquantamila bambini costretti a mendicare, a rubare e a delinquere, proprio approfittando della loro minore età. Quando le Forze dell'ordine li fermano, essi tornano immediatamente nelle mani dei loro carnefici.
      È un circuito infernale che deve essere fermato sospendendo immediatamente la potestà genitoriale o l'istituto di tutore sin dal momento in cui questi soggetti deboli sono sorpresi a mendicare.
      L'accattonaggio è una forma di sfruttamento tra le più inumane e, insieme con il lavoro minorile, è la principale forma di sottrazione dei bambini da quelle che dovrebbero essere le loro ragioni di vita: il gioco, l'istruzione e l'infanzia stessa.
      Siamo di fronte a un delicato problema di responsabilità civile e di impegno sociale che richiede un intervento immediato per impedire l'impiego dei minori e degli anziani per quella che è ritenuta oggi la principale fonte di profitto riconducibile soprattutto ai flussi clandestini di immigrazione. Alcuni strumenti per contrastare il fenomeno sono stati forniti dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, il cui articolo 1 ha modificato l'articolo 600 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). La suddetta disposizione, infatti, punisce chiunque eserciti su una persona poteri riconducibili a quelli del diritto di proprietà o la costringa in uno stato di soggezione continuativa, obbligandola a prestazioni sessuali o lavorative ovvero all'accattonaggio. Per tale reato è prevista la reclusione da otto a venti anni e la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minori.
      La legge 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario - riprendendo l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, che non riteneva necessario il ricorso alla regola penale per l'accattonaggio, manifestato con la sentenza 28 dicembre 1995, n 519 - ha invece abrogato l'articolo 670 del codice penale.
      La gravità del problema e l'opinione comune inducono oggi a un ripensamento sulla necessità di arginare le pratiche della mendicità per ridare diritti e dignità ai minori sfruttati.
      In questo senso si è pronunciata anche la Corte di cassazione che, con una sentenza del novembre 2005, ha stabilito la possibilità di disporre il carcere preventivo per chi sfrutta i baby mendicanti per chiedere l'elemosina.
      A questo fenomeno si accompagna costantemente e con non meno preoccupazione l'inosservanza dell'obbligo scolastico. Vengono così a mancare, ai minori in genere, ma soprattutto, ai bambini delle diverse etnie presenti sul nostro territorio, quegli strumenti utili alla prima socializzazione e necessari per l'integrazione culturale nel tessuto sociale del nostro Paese. Un'integrazione che, senza stravolgere costumi e culture, è però indispensabile per poter garantire quei diritti fondamentali dell'infanzia che la Costituzione tutela senza distinzioni.
      Per arginare il fenomeno occorre togliere i minori dalle strade e dalla responsabilità di quanti ne approfittano indegnamente. Per far questo non è possibile attendere la decadenza della potestà genitoriale o dell'ufficio di tutore con la condanna definitiva del reo.
      La condanna, infatti, può giungere anche dopo diversi anni, quando ormai ogni intervento formativo sul bambino diventa difficile e non più utile.
      Per togliere la responsabilità sui minori a quanti li utilizzano nell'accattonaggio e ne impediscono una vita sana, l'inserimento scolastico e lo sviluppo della personalità è necessario poter sospendere immediatamente la potestà genitoriale, per poter inserire il bambino in un ambiente comunque più adatto a garantirgli diritti e coscienza civile.
      In quest'ottica, la proposta di legge in oggetto introduce due nuovi articoli nel codice penale volti a prevedere come reati: l'impiego di minori e di anziani nell'accattonaggio (articolo 602-bis) e l'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori ma, soprattutto, la sospensione immediata della potestà genitoriale prima della decadenza sancita accessoriamente alla condanna definitiva (articolo 602-ter).
      La previsione di reato di cui all'articolo 602-ter del codice penale, introdotto dalla presente proposta di legge, tutela non solo l'interesse pubblico dello Stato all'ottemperanza dell'obbligo scolastico, ma anche il diritto soggettivo del minore a ricevere un'adeguata istruzione, diritto costituzionalmente garantito dall'articolo 30 della Costituzione.
      In considerazione dell'importanza delle norme e al fine di evidenziare la gravità dei reati in oggetto, si prevede il loro inserimento nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale. Ciò consente di tutelare il minore e gli anziani come individui e non in modo indiretto e solo per ragioni di ordine pubblico. In conseguenza sono abrogati gli articoli 671 e 731 del medesimo codice penale.
      Infine è utile precisare che in data 3 giugno 2008 è stato presentato, al Senato della Repubblica, un disegno di legge del Governo (atto Senato n. 733) recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», che all'articolo 8 prevede modifiche al codice penale proprio al fine di contrastare l'impiego dei minori nelle pratiche di accattonaggio. Con questa proposta, se da una parte il Governo dimostra sensibilità e impegno verso un problema così grave e preoccupante (si apprezza la volontà di intervenire rapidamente per contrastare il fenomeno) dall'altra parte lascia aperta la problematica derivante dal fatto che la sospensione della potestà genitoriale e l'ufficio di tutore decadono esclusivamente e solo con la condanna definitiva degli sfruttatori.
      È proprio questo l'elemento fondamentale che differenzia il citato disegno di legge dalla presente proposta di legge con la quale, invece, si intende introdurre la possibilità di sospendere la responsabilità su minori e anziani a quanti indegnamente li sfruttano, già dal momento in cui i primi sono sorpresi a mendicare.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 602 del codice penale sono inseriti i seguenti:

          «Art. 602-bis. - (Impiego dei minori e degli anziani nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale, per mendicare, di una persona minore, anziana o comunque non imputabile, ovvero permette che tali persone mendichino o che altri se ne valga per mendicare è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di euro 3.750.

          Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, sono previste la sospensione immediata dall'esercizio della potestà genitoriale o dall'ufficio di tutore e la decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale o dall'ufficio di tutore in caso di condanna.

          Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce un minore o un anziano all'accattonaggio adoperando sevizie o agendo con crudeltà è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa di euro 7.500.

          Art. 602-ter. - (Inosservanza dell'obbligo di istruzione obbligatoria dei minori). - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su un minore, omette, senza giusto motivo, di impartigli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria, è punito con la multa fino a euro 10.000 e con la reclusione da due a quattro anni».

      2. Gli articoli 671 e 731 del codice penale sono abrogati.


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