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PDL 1610

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1610



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZAZZERA

Misure per il sostegno dello spettacolo dal vivo

Presentata il 4 agosto 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge definisce gli indirizzi generali in materia di spettacolo dal vivo, considerato che non si può negare che tale espressione culturale svolga un ruolo centrale nell'evoluzione sociale della collettività e nella crescita civile di ogni individuo.
      L'esigenza è quella di promuovere l'unità culturale della nazione, che non può prescindere dal massimo rispetto del pluralismo e delle minoranze. In particolare, a differenza di altri interventi legislativi nel settore dello spettacolo, non si intende assegnare allo Stato il compito di individuare la politica culturale, bensì quello di produrre politiche di sostegno al settore senza l'intenzione di sostituirsi al mercato, ma anzi incentivando il coordinato sviluppo dei diversi settori.
      A differenza del privato, lo Stato e le regioni sono in grado di salvaguardare uniformemente le antiche tradizioni, ma anche di garantire la sperimentazione e la valenza didattica e culturale.
      L'obiettivo è quello di stimolare la produzione sia a livello qualitativo che quantitativo su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree particolarmente svantaggiate ove manca o non trova sbocchi tale importante forma espressiva e culturale.
      L'attività di spettacolo, infatti, è un bene pubblico ma è anche un bene meritorio, in quanto si tratta di un servizio che la struttura pubblica tutela prescindendo dalle preferenze dei cittadini.
      Attribuendo allo Stato e alle regioni il compito di salvaguardare lo spettacolo dal vivo si impedisce che alcune importanti manifestazioni espressive subiscano uno svilimento a causa della scarsa sensibilità del mercato e dei cittadini.
      Proprio in tali casi è necessario intervenire e incentivare le imprese teatrali a produrre e a proseguire la loro attività, in quanto bene della collettività tutta, nonché assicurare e garantire la produzione, la fruizione e il pluralismo espressivo di tutte le manifestazioni artistiche.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali:

          a) il teatro;

          b) la musica lirica, la musica leggera e l'opera lirica;

          c) la danza e il balletto;

          d) il circo e lo spettacolo viaggiante, lo spettacolo di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare, le attività ricreative e i parchi di divertimento.

      2. Ai fini della presente legge le attività culturali di cui al comma 1 assumono la natura di spettacolo dal vivo quando esse sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce gli indirizzi generali in materia di spettacolo dal vivo al fine di salvaguardare gli interessi sociali e culturali della collettività, di valorizzare il ruolo dello spettacolo dal vivo nella crescita culturale e sociale di tutti i cittadini, nonché di sostenere lo sviluppo delle attività e dei linguaggi artistici nel territorio della Repubblica. I relativi interventi perseguono, in particolare, l'obiettivo di assicurare condizioni di libertà, eguaglianza, pluralismo e solidarietà nell'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo.

Art. 3.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale libera espressione del pensiero artistico, parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico della nazione, elemento della coesione dell'identità nazionale, strumento della diffusione della cultura italiana in Europa e all'estero, nonché strumento di integrazione culturale nel rispetto delle diversità nazionali e regionali e dell'integrazione multietnica sul territorio nazionale.
      2. La Repubblica riconosce altresì il valore economico dello spettacolo dal vivo quale strumento di promozione dell'economia nazionale e locale.
      3. La Repubblica tutela e valorizza i teatri storici e le strutture per lo spettacolo dal vivo nonché il materiale documentario con valore di bene culturale.
      4. La Repubblica tutela e sostiene gli artisti interpreti e gli operatori dello spettacolo dal vivo e ne tutela la libertà espressiva e la proprietà intellettuale.

Art. 4.
(Misure per il sostegno dello spettacolo dal vivo).

      1. Al fine di assicurare il sostegno dello spettacolo dal vivo, la Repubblica:

          a) garantisce uno sviluppo armonico ed equilibrato sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo, ne promuove e sostiene la diffusione anche a livello europeo e attiva rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un'effettiva integrazione culturale;

          b) agevola la realizzazione di siti destinati allo svolgimento dello spettacolo dal vivo, anche prevedendo l'ammodernamento e la ristrutturazione di siti già esistenti;

          c) promuove all'estero, e in particolare nei Paesi membri dell'Unione europea e nell'area mediterranea, lo spettacolo dal vivo prodotto in Italia;

          d) promuove l'attività dei giovani artisti e autori che operano nell'ambito della sperimentazione, dell'innovazione e della ricerca;

          e) promuove la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri;

          f) promuove il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, tutelandone la libertà artistica espressiva e la proprietà intellettuale;

          g) promuove e sostiene festival e rassegne nazionali e internazionali allo scopo di incentivare le occasioni di confronto e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

          h) sostiene gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione qualificata e di promozione dello studio per gli artisti, per i tecnici e per gli amministratori dello spettacolo dal vivo;

          i) assicura la conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo;

          l) promuove la diffusione dello spettacolo dal vivo anche attraverso la programmazione di produzioni italiane e l'informazione specializzata sulle emittenti radiotelevisive nazionali e locali;

          m) favorisce lo sviluppo dello spettacolo dal vivo anche attraverso agevolazioni fiscali;

          n) promuove e sostiene corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che operano senza scopo di lucro, rivolti alla formazione e alla selezione delle diverse figure professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo;

          o) promuove la massima collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, per lo sviluppo delle attività dello spettacolo al vivo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, nonché mediante la stipula di specifici accordi, intese e convenzioni tra i Ministeri competenti, le regioni, le università, le istituzioni nazionali di formazione per l'alta specializzazione e le associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          p) assicura la diffusione dello spettacolo dal vivo, in particolare nelle aree del Paese che ne risultano prive;

          q) nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e le libertà creative ed espressive e agisce per assicurare le condizioni di pari opportunità di fruizione dello spettacolo da vivo, anche prevedendo strumenti di perequazione in favore delle regioni e delle aree meno servite.

Art. 5.
(Attività delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni).

      1. Le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza sanciti dal titolo V della parte seconda della Costituzione, concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge e alla promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale.

Art. 6.
(Delega al Governo per la definizione delle competenze specifiche delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel settore dello spettacolo dal vivo).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», nella composizione integrata di cui al comma 1 dell'articolo 7 della presente legge, adotta uno o più decreti legislativi recanti norme per la definizione delle competenze specifiche delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel settore dello spettacolo dal vivo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) promozione dello sviluppo, della produzione, della distribuzione e della fruizione dello spettacolo dal vivo;

          b) introduzione di misure per assicurare le condizioni di pari opportunità per l'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione delle attività culturali dello spettacolo dal vivo, anche di diverse tradizioni ed esperienze, con particolare attenzione alla contemporaneità e alle attività di sperimentazione e di ricerca, specie da parte delle giovani generazioni;

          c) tutela della libertà espressiva degli artisti e valorizzazione dell'innovazione artistica, della sperimentazione e della ricerca, nonché promozione dell'insegnamento del teatro, della musica, del canto e del ballo a partire dalle scuole dell'infanzia;

          d) sostegno delle produzioni giovanili e indipendenti, favorendo e promuovendo nuovi talenti in modo da garantire a tutti le stesse possibilità di crescita professionale;

          e) promozione di forme di cooperazione e di associazione tra le diverse realtà artistiche;

          f) introduzione e diffusione di tecnologie innovative, di strumenti multimediali e di collegamenti telematici;

          g) promozione del turismo culturale, pubblicizzando adeguatamente le attività di spettacolo dal vivo nell'area territoriale di competenza;

          h) predisposizione periodica di elenchi dei siti ove è possibile svolgere le attività dello spettacolo dal vivo e rilascio delle relative autorizzazioni per l'effettivo svolgimento delle stesse.

Art. 7.
(Compiti della Conferenza unificata).

      1. All'attuazione delle finalità della presente legge provvede la Conferenza unificata, in composizione integrata dai presidenti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle attività dello spettacolo dal vivo, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi espressamente previsti dalla legge, alle riunioni partecipano, altresì, i presidenti delle associazioni di specifici settori di attività maggiormente rappresentative a livello nazionale».
      3. Alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale, in particolare nelle aree ove tale espressione culturale risulta carente;

          b) tutela dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

          c) coordinamento nazionale e regionale delle procedure di intervento in favore dello spettacolo dal vivo;

          d) promozione e diffusione all'estero dell'attività dello spettacolo dal vivo nazionale e regionale;

          e) espressione dei prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

          f) definizione di uno specifico programma diretto al monitoraggio e al controllo dei finanziamenti erogati;

          g) promozione dell'insegnamento dello spettacolo dal vivo nelle istituzioni scolastiche, a partire dalla scuola dell'infanzia.

Art. 8.
(Vigilanza della pubblica amministrazione).

      1. La pubblica amministrazione ha il compito di vigilare sull'attività di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo, in particolare garantendo la trasparenza nella quantificazione e nell'erogazione dei contributi pubblici secondo i princìpi relativi all'attività amministrativa stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e in attuazione dei criteri di tempestività, certezza e oggettività.
      2. I criteri e le modalità di svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo di cui al comma 1, finalizzati a garantire il raggiungimento delle finalità della presente legge, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Agevolazioni in materia fiscale).

      1. In favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, che esercitano le attività dello spettacolo dal vivo e il cui fatturato annuo non supera un limite massimo definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:

          a) detraibilità delle erogazioni liberali da parte di persone fisiche e di imprese in favore delle attività di spettacolo dal vivo;

          b) esenzione degli spettacoli dal vivo dall'imposta regionale sulle attività produttive;

          c) detraibilità delle spese e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel periodo di impegno contrattuale per le persone fisiche e riduzione al di sotto del 10 per cento dell'aliquota IVA per tutti i soggetti che esercitano le attività dello spettacolo dal vivo.

      2. Alle persone fisiche che investono nelle attività dello spettacolo dal vivo è riconosciuto un credito di imposta a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un ammontare fino al 50 per cento dell'investimento effettuato.
      3. Alle imprese che svolgano attività diverse da quelle dello spettacolo e che investano nelle attività dello spettacolo dal vivo è riconosciuto un credito di imposta, riconosciuto valido ai fini della compensazione prevista dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, fino a un massimo del 40 per cento dell'investimento effettuato.
      4. Alle imprese di ogni settore che reinvestono i loro utili nella produzione dello spettacolo dal vivo italiano di elevata qualità culturale e artistica è riconosciuta una detassazione degli utili reinvestiti pari al 4 per cento dell'importo totale.
      5. Alle operazioni di credito teatrale e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle relative garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.


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