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PDL 1897

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1897



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifiche all'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino

Presentata il 12 novembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto, nell'ottica di una valorizzazione delle specifiche funzioni svolte dalle truppe alpine e dei legami di queste ultime con il territorio, modifica parzialmente le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recanti incentivi per favorire il reclutamento di aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle zone tipiche di reclutamento alpino, da destinare, nei limiti delle esigenze organiche e a domanda, a unità alpine, ubicate nelle località più prossime a quelle di residenza.
      Con l'introduzione del comma 1-bis si è provveduto ad assicurare la priorità, qualora gli aspiranti siano di numero inferiore all'organico, a coloro i quali hanno comunque presentato domanda di impiego per tali reparti, anche se non residenti.
      Il comma 2-bis dà facoltà alle regioni e agli enti locali interessati, anche in vista dell'auspicata riforma sul federalismo fiscale, di prevedere particolari benefici fiscali e assistenziali per coloro che, tra i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma, prestano servizio nei territori da sempre interessati al reclutamento alpino. In questo modo è rinviata all'autonomia delle singole regioni e degli enti locali l'individuazione dei più opportuni incentivi di carattere fiscale o assistenziale per favorire il reclutamento degli alpini.
      Il comma 2-ter, invece, riconosce come titoli preferenziali per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna o di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, già conseguiti all'atto dell'arruolamento, nonché l'adesione a organizzazioni di volontariato riconosciute dagli appositi registri regionali.
      I commi 2-quater e 2-quinquies prevedono che sia istituito, senza oneri ulteriori a carico dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, un vero e proprio brevetto militare alpino, che costituisce titolo di preferenza nei concorsi di cui all'articolo 11, comma 1, della medesima legge n. 226 del 2004, nonché per la formazione della graduatoria annuale di merito di cui all'articolo 13, comma 2, della stessa legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «sono destinati, a domanda, ai reparti alpini» sono inserite le seguenti: «ubicati nelle località più prossime a quelle di residenza»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Per la copertura dei posti rimasti scoperti nell'organico dei reparti alpini a seguito delle procedure previste dal comma 1 si considerano prioritariamente i giovani che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti»;

          c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2009, le regioni e gli enti locali, al fine di incentivare il reclutamento alpino nei rispettivi territori, possono riconoscere ai volontari in ferma prefissata e in rafferma, che prestano servizio in reparti alpini ubicati nel territorio medesimo, benefìci di carattere fiscale e assistenziale.
      2-ter. Il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o ad albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale e delle province autonome, costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale.
      2-quater. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, istituisce il brevetto militare alpino e ne disciplina le modalità di rilascio al personale in servizio nelle truppe alpine, in possesso dei requisiti psico-fisici, di moralità e di condotta stabiliti nel decreto medesimo.
      2-quinquies. Il brevetto militare alpino istituito ai sensi del comma 2-quater del presente articolo costituisce titolo di preferenza nei concorsi di cui all'articolo 11, comma 1, e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito di cui all'articolo 13, comma 2».


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